Art. 6.
                        (Funzioni dei comuni)
1.  I  comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti
gli  interventi  sociali  svolti  a  livello locale e concorrono alla
programmazione  regionale.  Tali  funzioni sono esercitate dai comuni
adottando  sul  piano  territoriale  gli assetti piu' funzionali alla
gestione,  alla  spesa  ed  al  rapporto  con i cittadini, secondo le
modalita' stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo
modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.
2.  Ai  comuni,  oltre ai compiti gia' trasferiti a norma del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977, n. 616, ed alle
funzioni  attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto
legislativo  31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse
disponibili  in  base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo
la  disciplina  adottata  dalle  regioni,  l'esercizio delle seguenti
attivita':
a)  programmazione,  progettazione,  realizzazione del sistema locale
dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorita' e dei settori
di  innovazione  attraverso  la  concertazione  delle risorse umane e
finanziarie  locali,  con  il  coinvolgimento  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 1, comma 5;
b)  erogazione  dei  servizi, delle prestazioni economiche diverse da
quelle   disciplinate   dall'articolo   22,   e  dei  titoli  di  cui
all'articolo  17,  nonche'  delle  attivita'  assistenziali  gia'  di
competenza  delle  province,  con  le modalita' stabilite dalla legge
regionale di cui all'articolo 8, comma 5;
c)  autorizzazione,  accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e
delle  strutture  a  ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione
pubblica  o  dei  soggetti  di  cui  all'articolo 1, comma 5, secondo
quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9,
comma 1, lettera c);
d)  partecipazione  al procedimento per l'individuazione degli ambiti
territoriali,  di  cui  all'articolo  8,  comma  3,  lettera  a);  e)
definizione  dei  parametri  di  valutazione  delle condizioni di cui
all'articolo  2,  comma  3, ai fini della determinazione dell'accesso
prioritario alle prestazioni e ai servizi.
3.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  ai commi 1 e 2 i comuni
provvedono a:
a)  promuovere,  nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a
rete,  risorse delle collettivita' locali tramite forme innovative di
collaborazione  per  lo  sviluppo  di  interventi di auto-aiuto e per
favorire   la  reciprocita'  tra  cittadini  nell'ambito  della  vita
comunitaria;
b)   coordinare   programmi   e  attivita'  degli  enti  che  operano
nell'ambito   di  competenza,  secondo  le  modalita'  fissate  dalla
regione,  tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano
attivita'  volte  all'integrazione  sociale  ed intese con le aziende
unita'  sanitarie  locali  per  le  attivita' socio-sanitarie e per i
piani di zona;
c)  adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il
controllo  di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i
risultati  delle  prestazioni,  in base alla programmazione di cui al
comma 2, lettera a);
d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo
1,  commi 5 e 6, per valutare la qualita' e l'efficacia dei servizi e
formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di
qualita'  dei  servizi,  secondo  le modalita' previste dagli statuti
comunali.
4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile
presso  strutture  residenziali,  il  comune  nel quale essi hanno la
residenza  prima  del  ricovero,  previamente  informato,  assume gli
obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.
 
          Note all'art. 6, comma 1:
          -  La  legge  8 giugno  1990, n. 142, recante: "Ordinamento
          delle  autonomie  locali" (Gazzetta Ufficiale del 12 giugno
          1990,  n.  135,  supplemento ordinario) e' stata modificata
          dalla  legge  3 agosto 1999, n. 265, recante: "Disposizioni
          in  materia  di  autonomia e ordinamento degli enti locali,
          nonche'  modifiche  alla  legge  8 giugno  1990,  n.  142",
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1990, n.
          183, supplemento ordinario.
          Nota all'art. 6, comma 2:
          -  Il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio
          1977,  n.  616,  recante:  "Attuazione  della delega di cui
          all'art.   1  della  legge  22 luglio  1975,  n.  382",  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1977, n.
          234, supplemento ordinario.
          -  Per  il testo dell'art. 132, comma 1, del citato decreto
          legislativo  n.  112  del 1998, si veda in nota all'art. 4,
          comma 3.