Art. 6.
                        Criteri di selezione

  Ai  fini  dell'individuazione  dei piani di settore da ammettere al
cofinanziamento  viene  elaborata  una  graduatoria delle proposte di
piani di settore in base ai seguenti criteri e punteggi:
    1) coerenza con le direttive e le linee guida di cui all'art. 2 -
fino a 40 punti;
    2) qualita' tecnica del progetto - fino a 20 punti;
    3) qualita' degli obiettivi - fino a 20 punti;
    4) quota di cofinanziamento richiesto - fino a 20 punti.
  Non  vengono  ammessi  al  cofinanziamento  le proposte di piani di
settore che non raggiungono il punteggio minimo di 40 punti.
  Ai  fini  della  individuazione dei piani di settore da ammettere a
cofinanziamento viene costituita, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, la commissione di valutazione dei piani di settore.
  L'Ispettorato  per  la  circolazione  e  la  sicurezza stradale del
Ministero dei lavori pubblici esamina le proposte, previa verifica di
ammissibilita',  e  compie  tutti  gli  atti istruttori ai fini della
valutazione,  ivi  compresa  l'attribuzione dei punteggi specifici di
cui  ai  punti  1,  2  e  4  dei  precedenti criteri e trasmette tale
documentazione alla commissione di valutazione.
  La  commissione  di  valutazione  esamina  i  piani  di  settore  e
attribuisce i punteggi di cui al punto 3 dei suddetti criteri.
  Il  Ministro  dei  lavori pubblici, con proprio decreto, approva la
graduatoria  e i corrispondenti cofinanziamenti potenziali, definisce
l'elenco  dei piani di settore ammessi al cofinanziamento, stabilisce
l'assegnazione dei fondi di cui al precedente art. 5.
  L'Ispettorato    e    la   commissione,   al   momento   dell'avvio
dell'istruttoria ed all'atto dell'insediamento, individuano, ciascuno
per  quanto  di  propria  competenza,  nell'ambito  dei criteri e dei
punteggi  sopra  fissati  ulteriori  sottocriteri di valutazione ed i
relativi punteggi.
  La  ripartizione  dei  contributi  finanziari  per  macro  aree del
territorio  nazionale  non  potra'  in ogni caso superare le seguenti
percentuali:
    macro  area  nord  (Valle  d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia,
Friuli   Venezia-Giulia,  provincia  autonoma  di  Trento,  provincia
autonoma di Bolzano, Veneto), 40%;
    macro   area  centro  (Emilia-Romagna,  Toscana  Marche,  Umbria,
Lazio),40%;
    macro  area  sud  e isole (Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata,
Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia),40%.
  I  contributi  finanziari dovranno in ogni caso essere assegnati in
misura  non  inferiore  al 70% ai comuni con popolazione inferiore ai
50.000 abitanti.