Art. 6. I criteri per la determinazione del merito 1. Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica la seconda rata della borsa e' corrisposta al conseguimento di un livello minimo di merito, stabilito dalle regioni e dalle province autonome, sentite le universita', sino ad un massimo di 20 crediti per i corsi organizzati in piu' periodi didattici quadrimestri, semestri o moduli e di 10 crediti per gli altri purche' conseguiti entro il 10 agosto. 2. Il requisito di merito di cui al comma e' definito autonomamente, anche in forme differenziate per atenei e corsi, dalle regioni, dalle province autonome, sentite le universita', e comunque in misura non inferiore alla media dei crediti conseguiti dagli studenti negli specifici corsi, nel caso di corsi ad accesso programmato ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, articoli 1 e 2, o dei regolamenti didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle universita' non statali legalmente riconosciute. In tali casi il requisito di merito necessario per il conseguimento del beneficio nel secondo anno di corso non puo' essere inferiore a quello determinato ai sensi del presente comma. 3. La borsa e' revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica i quali, entro il 30 novembre dell'anno solare successivo all'iscrizione, non abbiano conseguito almeno venti crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. Le regioni, le province autonome e gli organismi regionali di gestione, in casi eccezionali, possono differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca. In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, secondo le modalita' previste dall'art. 9, commi 5 e 6, devono essere restituiti. A tale scopo le regioni, le province autonome, gli organismi regionali di gestione e le universita' definiscono accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale. 4. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo per i corsi di laurea, lo studente deve possedere i seguenti requisiti: a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonche' il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi; b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda; c) per l'ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda. 5. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, lo studente deve possedere i seguenti requisiti: a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonche' il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi; b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda; c) per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda; d) per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda; e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda. f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in piu' rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti didattici. 6. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 4 e 5, lo studente puo' utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalita': a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico; b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico; c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi. La quota del "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento puo' essere utilizzata in quelli successivi. 7. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica, lo studente deve possedere i seguenti requisiti: a) per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda; b) per l'ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda. Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma lo studente puo' utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti. 8. I crediti, di cui ai comma precedenti, sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente. 9. I limiti previsti dai commi 4, 5 e 7, possono essere innalzati dalle regioni, dalle province autonome e dalle universita', per gli interventi di rispettiva competenza, in misura non superiore al venticinque per cento per i corsi ad accesso programmato, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, articoli 1 e 2, o dei regolamenti didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle universita' non statali legalmente riconosciute. 10. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo, ove previsto, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti delle specifiche universita'. 11. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo per i corsi attivati prima dell'attuazione del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lo studente deve possedere i requisiti di merito previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari" del 30 aprile 1997. 12. In sede di attivazione dei corsi di laurea e di laurea specialistica previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed indipendentemente dall'eventuale ritardo nell'attuazione delle disposizioni dell'art. 13, comma 2, dello stesso decreto, secondo le quali le universita' riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti gia' iscritti, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici in materia di diritto allo studio da parte degli studenti che chiedono il passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento sono quelli risultanti dalla carriera scolastica del corso di provenienza, ai sensi del comma 11, limitatamente all'anno accademico nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo. 13. Nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti, nei casi in cui non siano immediatamente applicabili i criteri di cui al comma 12, le regioni, le province autonome e le universita' definiscono, di comune intesa, i criteri per la valutazione del merito per l'accesso ai benefici. 14. Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al possesso dei requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo studente deve essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche universita'.