Art. 6
           Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica

  1.  Al  fine  di  migliorare la qualita' dell'offerta turistica, e'
istituito,  presso  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  un  apposito  Fondo di cofinanziamento, alimentato
dalle   risorse   di   cui   all'autorizzazione  di  spesa  stabilita
dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.
  2.  Le  risorse  di  cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per
cento  tra  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
che  erogano  le somme per gli interventi di cui al medesimo comma. I
criteri e le modalita' di ripartizione delle disponibilita' del Fondo
sono   determinati  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  previa  intesa in sede di Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
  3.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ripartisce  tra  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano  il  restante  30 per cento delle risorse del Fondo di cui al
comma  1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la
citata  Conferenza  unificata.  A  tale fine le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  predispongono, sentiti gli enti
locali promotori e le associazioni di categoria interessate, piani di
interventi  finalizzati  al miglioramento della qualita' dell'offerta
turistica,  ivi  compresa  la  promozione  e  lo sviluppo dei sistemi
turistici locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti
con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.
  4.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro   tre   mesi  dalla  pubblicazione  del  bando,  predispone  la
graduatoria,  ed  eroga  i  contributi  entro  sessanta  giorni dalla
pubblicazione della stessa.
 
          Note all'art. 6:
              - Il   decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,
          recante  "Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
          della  Conferenza  permanente per il rapporti tra lo Stato,
          le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali" e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
              - Si riporta il testo dell' art. 8:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni d'Italia - ANCI, il presidente delle
          province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente  dell'Unione
          nazionale  comuni,  comunita'  ed  enti montani - UNCEM. Ne
          fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI
          e  sei  presidenti  di  provincia  designati  dall'UPI. Dei
          quattordici     sindaci    designati    dall'ANCI    cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI, o dell'UNCEM.
              4.  La  conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1, e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".