Art. 6.

                            Esportazione
  1.  Chiunque  intende  esportare le armi di cui all'articolo 1 deve
darne preventivo avviso scritto al questore della provincia da cui le
armi sono spedite.
  2.  L'avviso  deve  contenere  l'indicazione  del  marchio o sigla,
modello,   calibro,   matricola   e   numero   delle   armi   oggetto
dell'esportazione.
  3.  Per la sola matricola e' possibile effettuare l'avviso all'atto
della spedizione.
  4.  Del  ricevimento  dell'avviso  di  cui  ai  commi  2  e 3 viene
rilasciata ricevuta.
  5.  Se  entro  dieci  giorni  dal ricevimento dell'avviso di cui al
comma  2  non  intervengono  provvedimenti dell'Autorita' di pubblica
sicurezza l'esportazione si intende autorizzata.