ART. 6.
(Nuove disposizioni in materia di    sottoscrizione    del   capitale
                              sociale).

   1. La sottoscrizione del capitale delle societa' per azioni, delle
societa' in accomandita per azioni e delle societa' a responsabilita'
limitata  puo'  essere, in tutto o in parte, sostituita dalla stipula
di  una  polizza  di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Le
forme  di equivalenza tra polizza o fideiussione stipulate e capitale
sottoscritto, in quanto fondo di garanzia e parametro operativo, sono
determinate  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sono esclusi da questa facolta' le banche e gli altri enti e societa'
finanziari  indicati  nell'articolo  1  del  decreto  legislativo  27
gennaio  1992,  n. 87, e successive modificazioni, nonche' le imprese
di assicurazione.
 
          Nota all'art. 6:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  27 gennaio  1992,  n.  87, recante "Attuazione
          della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed
          ai  conti  consolidati  delle banche e degli altri istituti
          finanziari,  e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli
          obblighi  in materia di pubblicita' dei documenti contabili
          delle  succursali,  stabilite  in uno Stato membro, di enti
          creditizi  ed istituti finanziari con sede sociale fuori di
          tale  Stato  membro",  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario:
              "Art.  1  (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni
          del presente decreto si applicano:
                a) alle banche;
                b) alle  societa'  di  gestione  previste dalla legge
          23 marzo 1983, n. 77;
                c) alle  societa'  finanziarie  capogruppo dei gruppi
          bancari iscritti nell'albo;
                d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991,
          n. 1;
                e) ai   soggetti  operanti  nel  settore  finanziario
          previsti  dal  titolo V  del  testo  unico  delle  leggi in
          materia  bancaria  e  creditizia emanato ai sensi dell'art.
          25,  comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche'
          alle   societa'   esercenti   altre  attivita'  finanziarie
          indicate  nell'art.  59,  comma 1, lettera b), dello stesso
          testo unico.
              2.  Il  Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti
          previsti  nel  comma  1,  lettera e), stabilisce criteri di
          esclusione   dall'applicazione  del  presente  decreto  con
          particolare   riguardo   all'incidenza   dell'attivita'  di
          carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai
          soggetti  nei cui confronti l'attivita' e' esercitata, alla
          composizione    finanziaria    o   meno   del   portafoglio
          partecipativo,  all'esigenza  di evitare criteri e tecniche
          di  redazione disomogenei ai fini della predisposizione del
          bilancio consolidato.
              3.   Ai  fini  del  presente  decreto,  l'attivita'  di
          assunzione   di   partecipazioni   al  fine  di  successivi
          smobilizzi   e'   in   ogni   caso   considerata  attivita'
          finanziaria.
              4.  Per  l'applicazione del presente decreto i soggetti
          previsti  dal  comma  1  sono  definiti  enti  creditizi  e
          finanziari.
              5.  Per  le societa' disciplinate dalla legge 2 gennaio
          1991,  n.  1,  le  norme previste dal presente decreto sono
          attuate,  avuto  riguardo alla specialita' della disciplina
          della  legge  stessa,  con disposizioni emanate dalla Banca
          d'Italia sentita la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa (CONSOB).".