Art. 6. Diploma di abilitazione 1. Il rettore dell'universita' presso cui si svolgono gli esami dispone l'affissione nell'albo dell'universita' dell'elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato gli esami e, per delega del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, conferisce il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo ai laureati di medicina e chirurgia che abbiano superato il tirocinio di cui all'articolo 2 e la prova scritta di cui all'articolo 4.