Art. 6. 
                       Diploma di abilitazione 
 
  1. Il rettore dell'universita' presso cui  si  svolgono  gli  esami
dispone l'affissione nell'albo dell'universita' dell'elenco in ordine
alfabetico di coloro che hanno superato gli esami e, per  delega  del
Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,
conferisce il diploma di abilitazione all'esercizio della professione
di medico chirurgo ai laureati di medicina e  chirurgia  che  abbiano
superato il tirocinio di cui all'articolo 2 e la prova scritta di cui
all'articolo 4.