Art. 6 Criteri di finanziamento 1. In fase di prima applicazione, le risorse finanziarie disponibili di cui al successivo articolo 9, comma 1, lettere a) e b), sono ripartite tra i siti di cui all'art. 3 secondo quanto previsto nell'allegato G; tali risorse sono destinate in via prioritaria al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, relativi ad aree o beni pubblici o effettuati in danno di soggetti inadempienti da parte delle pubbliche amministrazioni. 2. L'individuazione dei soggetti beneficiari nonche' le modalita', le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti sono disciplinati dalle regioni, anche mediante il ricorso agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 5, ed in particolare dei seguenti criteri di finanziamento e modalita' di erogazione, salvo quanto previsto al comma 3: a) finanziamento degli interventi, nel rispetto della priorita' di cui al comma 1, all'approvazione dei relativi interventi di messa in sicurezza, piani e progetti e previa approvazione del relativo quadro economico delle spese da parte della regione, o del commissario delegato, relativo alle diverse fasi; la regione o il commissario delegato provvedera' anche alle successive variazioni economiche qualora queste non comportino modifiche progettuali o di intervento; b) erogazione dei finanziamenti per stati di avanzamento lavori nella esecuzione degli interventi, sulla base di idonea verifica in corso d'opera, secondo quanto disciplinato dalle regioni; c) rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture strumentali alla realizzazione degli interventi, nel caso in cui il soggetto attuatore sia tenuto, nella scelta del contraente, all'applicazione della suddetta normativa; d) concessione dei finanziamenti ai beneficiari sulla base della valutazione della congruita' dei quadri economici di spesa relativa ai singoli progetti approvati, nonche' di una relazione tecnico-economica comprensiva del cronogramma degli interventi e del termine di fine lavori. 3. Per i soggetti pubblici l'erogazione avverra' per fasi successive, previa verifica in corso d'opera e le regioni possono concedere anticipazioni per indagini preliminari, per piani di caratterizzazione e per progettazione preliminare e definitiva.
Note all'art. 6: - Il comma 203 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti: a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di competenza; b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato, nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita', salve restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale; e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata; f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/1988, nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389".