ART. 6.
  (Norme in materia di incarichi presso enti, societa' e agenzie).

1. Le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di
amministrazione  o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle
societa'  controllate  o  partecipate dallo Stato, delle agenzie o di
altri  organismi  comunque  denominati,  conferite  dal Governo o dai
Ministri   nei  sei  mesi  antecedenti  la  scadenza  naturale  della
legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione
delle  Camere,  o  nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di
entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o
rinnovate  entro  sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso
tale  termine  gli  incarichi  per  i  quali non si sia provveduto si
intendono  confermati  fino  alla  loro  naturale scadenza. Le stesse
disposizioni  si  applicano  ai  rappresentanti  del  Governo  e  dei
Ministri  in  ogni  organismo  e  a  qualsiasi  livello,  nonche'  ai
componenti  di  comitati,  commissioni  e  organismi  ministeriali  e
interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.
2.  Le  nomine  di cui al presente articolo conferite o comunque rese
operative  negli  ultimi  sei mesi antecedenti la fine naturale della
tredicesima  legislatura,  nonche'  quelle  conferite o comunque rese
operative  nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data
di   insediamento  del  nuovo  Governo,  possono  essere  confermate,
revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.