Art. 6. 
                 Risarcimento dei costi di recupero 
 
  1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti  per
il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva  la
prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il  ritardo
non sia a lui imputabile. 
  2. I costi, comunque rispondenti a principi  di  trasparenza  e  di
proporzionalita',  possono  essere  determinati  anche  in  base   ad
elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi  in  materia
stragiudiziale.