Art. 6.
                Mantenimento della qualita' dell'aria
                  nelle zone di cui all'articolo 9
               del decreto legislativo n. 351 del 1999
    1. Per l'elaborazione dei piani di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo  n.  351 del 1999 si applicano, in quanto compatibili, le
indicazioni contenute nell'allegato 4.
    2.  Al  fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto
dei  valori  limite di qualita' dell'aria, i piani di cui al presente
articolo  stabiliscono,  sulla base degli elementi conoscitivi di cui
all'articolo  4,  i  livelli  massimi  che non devono essere superati
dall'insieme   delle   emissioni  delle  sorgenti  individuate  dagli
inventari.
    3.  Nelle  zone  di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n.
351  del  1999,  ai  fini  del rilascio delle autorizzazioni previste
dalla  vigente  normativa  per la costruzione o la modifica di opere,
impianti  e  infrastrutture,  si deve tener conto dei livelli massimi
stabiliti ai sensi del comma 2.
 
          Note all'art. 6:
              -  L'art.  9  del  citato  decreto legislativo 4 agosto
          1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.