Art. 6. Mantenimento della qualita' dell'aria nelle zone di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999 1. Per l'elaborazione dei piani di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999 si applicano, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nell'allegato 4. 2. Al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite di qualita' dell'aria, i piani di cui al presente articolo stabiliscono, sulla base degli elementi conoscitivi di cui all'articolo 4, i livelli massimi che non devono essere superati dall'insieme delle emissioni delle sorgenti individuate dagli inventari. 3. Nelle zone di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999, ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per la costruzione o la modifica di opere, impianti e infrastrutture, si deve tener conto dei livelli massimi stabiliti ai sensi del comma 2.
Note all'art. 6: - L'art. 9 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.