Art. 6
                     Servizi dei beni culturali

  1.  All'articolo  10,  comma  1, del decreto legislativo 20 ottobre
1998,  n. 368, alla lettera b-bis), introdotta dall'articolo 33 della
legge  28  dicembre 2001, n. 448, le parole: ", i livelli retributivi
minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego" sono
soppresse.
 
             Note all'art. 6:
                 Comma 1:
                 -   Il   testo  della  lettera b-bis)  del  comma  1
          dell'art.  10  del  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
          368  (Istituzione  del  Ministero per i beni e le attivita'
          culturali,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59),  introdotta  dall'art.  33 della legge 28 dicembre
          2001,  n. 448, modificata dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
                 "Art.  10  (Accordi  e  forme  associative). - 1. Il
          Ministero  ai  fini  del  piu' efficace esercizio delle sue
          funzioni  e, in particolare, per la valorizzazione dei beni
          culturali e ambientali puo':
                   (omissis);
                   b-bis)  dare  in concessione a soggetti diversi da
          quelli  statali  la  gestione  di  servizi  finalizzati  al
          miglioramento    della    fruizione    pubblica   e   della
          valorizzazione   del  patrimonio  artistico  come  definiti
          dall'art.  152,  comma  3, del decreto legislativo 31 marzo
          1998,   n.  112,  secondo  modalita',  criteri  e  garanzie
          definiti  con  regolamento  emanato  ai sensi dell'art. 17,
          comma  3,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto
          regolamento  dovra' stabilire, tra l'altro: le procedure di
          affidamento  dei  servizi,  che  dovranno avvenire mediante
          licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta
          economica  piu'  vantaggiosa e della proposta di offerta di
          servizi qualitativamente piu' favorevole dal punto di vista
          della  crescita  culturale  degli  utenti  e della tutela e
          valorizzazione  dei  beni,  e  comunque  nel rispetto della
          normativa  nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello
          Stato  e dei concessionari riguardo alle questioni relative
          ai  restauri  e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto
          del  servizio,  ferma  restando  la riserva statali e sulla
          tutela  dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il
          reclutamento  del personale, le professionalita' necessarie
          rispetto  ai  diversi  compiti;  i  parametri di offerta al
          pubblico  e  di gestione dei siti culturali. Tali parametri
          dovranno  attenersi ai principi stabiliti all'art. 2, comma
          1, dello Statuto dell'International Council of Museums. Con
          lo  stesso  regolamento  sono  fissati  i meccanismi per la
          determinazione   della  durata  della  concessione  per  un
          periodo   non   inferiore   a  cinque  anni  e  del  canone
          complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata
          stabilita,   da   versare  anticipatamente  all'atto  della
          stipulazione  della  relativa  convenzione  nella misura di
          almeno   il  50  per  cento;  la  stessa  convenzione  deve
          prevedere  che,  all'atto  della  cessazione  per qualsiasi
          causa  della  concessione,  i  beni  culturali conferiti in
          gestione  dal  Ministero  ritornino nella disponibilita' di
          quest'ultimo.  La  presentazione,  da  parte  dei  soggetti
          concorrenti,  di  progetti  di  gestione  e  valorizzazione
          complessi  e plurimi che includano accanto a beni e siti di
          maggiore  rilevanza  anche  beni e siti cosiddetti "minori"
          collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore

          a  30.000 abitanti, verra' considerata titolo di preferenza
          a  condizione  che  sia  sempre  e  comunque  salvaguardata
          l'autonomia  scientifica  e di immagine individuale propria
          del museo minore.".