Art. 6.
         (Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma,
   della Costituzione sull'attivita' internazionale delle regioni)

   1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie  di  propria  competenza legislativa, provvedono direttamente
all'attuazione   e   all'esecuzione   degli   accordi  internazionali
ratificati,  dandone  preventiva  comunicazione  al  Ministero  degli
affari  esteri  ed  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta
giorni   dal   relativo  ricevimento,  possono  formulare  criteri  e
osservazioni.   In   caso   di   inadempienza,   ferma   restando  la
responsabilita'  delle  Regioni  verso  lo  Stato,  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  8,  commi  1,  4  e 5, in quanto
compatibili.
   2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie  di  propria  competenza legislativa, possono concludere, con
enti  territoriali  interni ad altro Stato, intese dirette a favorire
il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonche' a realizzare
attivita' di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima
della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini
delle  eventuali  osservazioni  di  questi  ultimi  e  dei  Ministeri
competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i
successivi  trenta  giorni,  decorsi i quali le Regioni e le Province
autonome  possono  sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle
attivita' sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica
estera  dello  Stato, ne' possono assumere impegni dai quali derivino
obblighi  od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi
degli  altri  soggetti  di  cui  all'articolo 114, primo comma, della
Costituzione.
   3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie   di   propria  competenza  legislativa,  possono,  altresi',
concludere  con  altri  Stati  accordi  esecutivi  ed  applicativi di
accordi  internazionali  regolarmente entrati in vigore, o accordi di
natura  tecnico-amministrativa,  o  accordi  di  natura programmatica
finalizzati   a  favorire  il  loro  sviluppo  economico,  sociale  e
culturale,  nel  rispetto  della  Costituzione, dei vincoli derivanti
dall'ordinamento  comunitario,  dagli obblighi internazionali e dalle
linee  e  dagli indirizzi di politica estera italiana, nonche', nelle
materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei
principi  fondamentali  dettati  dalle leggi dello Stato. A tale fine
ogni  Regione o Provincia autonoma da' tempestiva comunicazione delle
trattative  al  Ministero  degli affari esteri ed alla Presidenza del
Consiglio  dei  ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che
ne  danno  a  loro  volta  comunicazione  ai Ministeri competenti. Il
Ministero  degli  affari  esteri  puo' indicare principi e criteri da
seguire  nella  conduzione  dei  negoziati;  qualora questi ultimi si
svolgano  all'estero,  le  competenti rappresentanze diplomatiche e i
competenti  uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o
con   la   Provincia  autonoma,  collaborano  alla  conduzione  delle
trattative.   La   Regione   o   la   Provincia  autonoma,  prima  di
sottoscrivere  l'accordo,  comunica il relativo progetto al Ministero
degli  affari  esteri,  il quale, sentita la Presidenza del Consiglio
dei  ministri  -  Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata
l'opportunita'  politica e la legittimita' dell'accordo, ai sensi del
presente  comma,  conferisce  i  pieni poteri di firma previsti dalle
norme  del  diritto  internazionale  generale  e dalla Convenzione di
Vienna  sul  diritto  dei  trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai
sensi  della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti
in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.
   4.  Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome
di  Trento e di Bolzano e' data pubblicita' in base alla legislazione
vigente.
   5.  Il  Ministro  degli  affari esteri puo', in qualsiasi momento,
rappresentare  alla  Regione  o  alla  Provincia autonoma interessata
questioni  di opportunita' inerenti alle attivita' di cui ai commi da
1  a  3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera
dello  Stato  e,  in  caso  di  dissenso,  sentita  la Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  gli affari regionali,
chiedere  che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che,
con  l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale
interessato, delibera sulla questione.
   6.  In  caso  di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma
restando   la  responsabilita'  delle  Regioni  verso  lo  Stato,  si
applicano  le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto
compatibili.
   7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Citta' metropolitane
continuano  a svolgere attivita' di mero rilievo internazionale nelle
materie  loro  attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando
alle  Regioni  competenti  ed  alle amministrazioni di cui al comma 2
ogni iniziativa.