Art. 6 
                          Entrata in vigore 
 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  sei  mesi  dopo  la   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato. 
    Roma, 15 luglio 2003 
                      Il Ministro della salute 
                               Sirchia 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Maroni 
                Il Ministro per la funzione pubblica 
                              Mazzella 
               Il Ministro delle attivita' produttive 
                               Marzano 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla 
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 78 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 luglio 2004, n. 186, e' visualizzabile nell'aggiornamento
successivo dello stesso. 
 
          Nota all'art. 6: 
              - Il decreto  ministeriale  28  luglio  1958  concerne:
          "Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali".