Art. 6.
                            Eleggibilita'
  1.  Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge, sono eleggibili
i  cittadini  italiani  residenti  nella  circoscrizione  consolare e
candidati   in  una  delle  liste  presentate,  iscritti  nell'elenco
aggiornato  e  in  possesso  dei requisiti previsti dall'articolo 55,
comma 1, e dagli articoli 58, 59, 60 e 61 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
  2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, secondo periodo, della legge,
le   cause  di  ineleggibilita'  sono  verificate  in  base  all'atto
costitutivo   o   allo   statuto  degli  enti  gestori  di  attivita'
scolastiche e dei comitati per l'assistenza. .
  3.  La  causa  di  ineleggibilita'  di cui all'articolo 8, comma 1,
della  legge, e' riferita ai mandati successivi all'entrata in vigore
della legge.
 
          Note all'art. 6:
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge
          23 ottobre 2003, n. 286:
              «2.  Sono  eleggibili  i  cittadini  italiani residenti
          nella  circoscrizione  consolare  e  candidati in una delle
          liste  presentate,  purche' iscritti nell'elenco aggiornato
          di  cui  all'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001,
          n.  459,  e  in possesso dei requisiti per essere candidati
          alle    consultazioni    elettorali    amministrative.   La
          candidatura e' ammessa soltanto in una circoscrizione e per
          una   sola   lista.   Nel   caso  di  candidatura  in  piu'
          circoscrizioni  o  in  piu'  liste,  il  candidato  non  e'
          eleggibile».
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 55, comma 1, e degli
          articoli 58,  59,  60  e  61  del  testo  unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al decreto
          legislativo   18 agosto   2000,   n.   267,   e  successive
          modificazioni:
              «Art.  55  (Elettorato  passivo) - 1. Sono eleggibili a
          sindaco,  presidente della provincia, consigliere comunale,
          provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi
          comune   della   Repubblica   che   abbiano   compiuto   il
          diciottesimo  anno di eta', nel primo giorno fissato per la
          votazione.
              2. (Omissis)».
              «Art.  58  (Cause  ostative  alla candidatura) - 1. Non
          possono   essere   candidati   alle  elezioni  provinciali,
          comunali   e   circoscrizionali   e  non  possono  comunque
          ricoprire   le   cariche  di  presidente  della  provincia,
          sindaco,  assessore  e  consigliere provinciale e comunale,
          presidente  e  componente  del  consiglio circoscrizionale,
          presidente  e  componente  del consiglio di amministrazione
          dei  consorzi, presidente e componente dei consigli e delle
          giunte    delle    unioni   di   comuni,   consigliere   di
          amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
          istituzioni  di  cui  all'art. 114, presidente e componente
          degli organi delle comunita' montane:
                a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
          il  delitto  previsto dall'art. 416-bis del codice penale o
          per  il  delitto  di  associazione  finalizzata al traffico
          illecito  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di cui
          all'art.  74  del  testo  unico  approvato  con decreto del
          Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
          un  delitto  di  cui  all'art.  73  del citato testo unico,
          concernente  la produzione o il traffico di dette sostanze,
          o    per   un   delitto   concernente   la   fabbricazione,
          l'importazione,  l'esportazione,  la  vendita  o  cessione,
          nonche',  nei  casi  in  cui  sia  inflitta  la  pena della
          reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto
          e  la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o
          per   il  delitto  di  favoreggiamento  personale  o  reale
          commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
                b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
          i  delitti  previsti  dagli  articoli 314  (peculato),  316
          (peculato  mediante  profitto  dell'errore altrui), 316-bis
          (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318
          (corruzione  per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un
          atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in
          atti  giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di
          un pubblico servizio) del codice penale;
                c) coloro  che  sono  stati  condannati  con sentenza
          definitiva  alla  pena  della  reclusione  complessivamente
          superiore  a  sei  mesi per uno o piu' delitti commessi con
          abuso  dei  poteri  o con violazione dei doveri inerenti ad
          una  pubblica  funzione o a un pubblico servizio diversi da
          quelli indicati nella lettera b);
                d) coloro  che  sono  stati  condannati  con sentenza
          definitiva  ad  una  pena  non  inferiore  a  due  anni  di
          reclusione per delitto non colposo;
                e) coloro   nei   cui   confronti   il  tribunale  ha
          applicato,  con  provvedimento  definitivo,  una  misura di
          prevenzione,  in  quanto  indiziati  di  appartenere ad una
          delle  associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio
          1965,  n.  575,  come  sostituito  dall'art. 13 della legge
          13 settembre 1982, n. 646.
              2.  Per  tutti  gli  effetti  disciplinati dal presente
          articolo  e dall'art. 59 la sentenza prevista dall'art. 444
          del codice di procedura penale e' equiparata a condanna.
              3.  Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a
          qualsiasi   altro   incarico   con   riferimento  al  quale
          l'elezione o la nomina e' di competenza:
                a) del     consiglio    provinciale,    comunale    o
          circoscrizionale;
                b) la  giunta  provinciale  o  del  presidente, della
          giunta  comunale  o del sindaco, di assessori provinciali o
          comunali.
              4.  L'eventuale  elezione  o  nomina  di  coloro che si
          trovano  nelle  condizioni  di  cui  al  comma  1 e' nulla.
          L'organo  che  ha  provveduto  alla nomina o alla convalida
          dell'elezione    e'   tenuto   a   revocare   il   relativo
          provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza
          delle condizioni stesse.
              5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si
          applicano  nei  confronti  di  chi  e' stato condannato con
          sentenza passata in giudicato o di' chi e' stato sottoposto
          a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se e'
          concessa  la  riabilitazione  ai  sensi  dell'art.  178 del
          codice  penale o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n.
          327».
              «Art. 59 (Sospensione e decadenza di diritto) - 1. Sono
          sospesi  di  diritto  dalle  cariche  indicate  al  comma 1
          dell'art. 58:
                a) coloro   che  hanno  riportato  una  condanna  non
          definitiva  per uno dei delitti indicati all'art. 58, comma
          1,  lettera  a),  o  per  uno  dei  delitti  previsti dagli
          articoli 314,  primo  comma,  316,  316-bis, 317, 318, 319,
          319-ter e 320 del codice penale;
                b) coloro   che,   con   sentenza   di  primo  grado,
          confermata  in  appello  per  la  stessa imputazione, hanno
          riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una
          pena  non inferiore a due anni di reclusione per un delitto
          non colposo;
                c) coloro  nei  cui confronti l'autorita' giudiziaria
          ha  applicato, con provvedimento non definitivo, una misura
          di  prevenzione  in  quanto indiziati di appartenere ad una
          delle  associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio
          1965,  n.  575,  come  sostituito  dall'art. 13 della legge
          13 settembre  1982,  n.  646.  La  sospensione  di  diritto
          consegue,  altresi',  quando  e' disposta l'applicazione di
          una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e
          286 del codice di procedura penale.
              2.  Nel  periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove
          non  sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non
          sia  convalidata  la  supplenza, non sono computati al fine
          della verifica del numero legale, ne' per la determinazione
          di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
              3.  La sospensione cessa di diritto di produrre effetti
          decorsi  diciotto  mesi. La cessazione non opera, tuttavia,
          se   entro   i   termini   di  cui  al  precedente  periodo
          l'impugnazione  in  punto  di  responsabilita' e' rigettata
          anche  con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi
          la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine
          di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
              4.  A  cura  della  cancelleria  del  tribunale o della
          segreteria   del   pubblico   ministero   i   provvedimenti
          giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al
          prefetto,  il  quale, accertata la sussistenza di una causa
          di   sospensione,   provvede   a   notificare  il  relativo
          provvedimento  agli organi che hanno convalidato l'elezione
          o deliberato la nomina.
              5.  La  sospensione cessa nel caso in cui nei confronti
          dell'interessato   venga   meno  l'efficacia  della  misura
          coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza,
          anche   se  non  passata  in  giudicato,  di  non  luogo  a
          procedere,   di   proscioglimento   o   di   assoluzione  o
          provvedimento  di  revoca  della  misura  di  prevenzione o
          sentenza  di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso
          la  sentenza  o  il  provvedimento  di revoca devono essere
          pubblicati  nell'albo  pretorio  e  comunicati  alla  prima
          adunanza  dell'organo  che  ha proceduto all'elezione, alla
          convalida dell'elezione o alla nomina.
              6.  Chi  ricopre  una delle cariche indicate al comma 1
          dell'art.  58,  decade  da  essa  di diritto dalla data del
          passaggio  in  giudicato della sentenza di condanna o dalla
          data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica
          la misura di prevenzione.
              7.  Quando,  in  relazione a fatti o attivita' comunque
          riguardanti  gli  enti  di  cui  all'art.  58,  l'autorita'
          giudiziaria  ha  emesso  provvedimenti  che  comportano  la
          sospensione  o  la  decadenza  dei pubblici ufficiali degli
          enti  medesimi  e vi e' la necessita' di verificare che non
          ricorrano  pericoli  di  infiltrazione  di tipo mafioso nei
          servizi degli stessi enti, il prefetto puo' accedere presso
          gli  enti  interessati  per  acquisire  dati e documenti ed
          accertare notizie concernenti i servizi stessi.
              8.  Copie  dei  provvedimenti  di  cui  al comma 7 sono
          trasmesse  al  Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 2,
          comma  2-quater  del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 dicembre
          1999, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni».
              «Art.  60  (Ineleggibilita)  - 1. Non sono eleggibili a
          sindaco,  presidente della provincia, consigliere comunale,
          provinciale e circoscrizionale:
                1)  il Capo della polizia, i vice capi della polizia,
          gli  ispettori  generali di pubblica sicurezza che prestano
          servizio  presso  il  Ministero  dell'interno, i dipendenti
          civili  dello  Stato  che svolgono le funzioni di direttore
          generale o equiparate o superiori;
                2)  nel  territorio,  nel  quale  esercitano  le loro
          funzioni,   i  commissari  di  Governo,  i  prefetti  della
          Repubblica,  i  vice  prefetti  ed i funzionari di pubblica
          sicurezza;
                3)  nel  territorio, nel quale esercitano il comando,
          gli  ufficiali  generali,  gli  ammiragli  e  gli ufficiali
          superiori delle Forze armate dello Stato;
                4)  nel  territorio,  nel  quale  esercitano  il loro
          ufficio,  gli  ecclesiastici  ed  i  ministri di culto, che
          hanno  giurisdizione  e cura di anime e coloro che ne fanno
          ordinariamente le veci;
                5)  i  titolari di organi individuali ed i componenti
          di  organi  collegiali  che  esercitano poteri di controllo
          istituzionale   sull'amministrazione  del  comune  o  della
          provincia  nonche' i dipendenti che dirigono o coordinano i
          rispettivi uffici;
                6)  nel  territorio,  nel  quale  esercitano  le loro
          funzioni,  i  magistrati  addetti alle corti di appello, ai
          tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonche' i
          giudici di pace;
                7)  i  dipendenti  del comune e della provincia per i
          rispettivi consigli;
                8) il direttore generale, il direttore amministrativo
          e  il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed
          ospedaliere;
                9)  i  legali  rappresentanti  ed  i  dirigenti delle
          strutture  convenzionate  per  i consigli del comune il cui
          territorio   coincide   con   il   territorio  dell'azienda
          sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o
          lo   ricomprende,   ovvero  dei  comuni  che  concorrono  a
          costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui
          sono convenzionate;
                10)  i  legali  rappresentanti  ed  i dirigenti delle
          societa'    per    azioni    con   capitale   maggioritario
          rispettivamente del comune o della provincia;
                11)  gli  amministratori ed i dipendenti con funzioni
          di   rappresentanza   o  con  poteri  di  organizzazione  o
          coordinamento   del  personale  di  istituto,  consorzio  o
          azienda  dipendente  rispettivamente  dal  comune  o  dalla
          provincia;
                12)  i  sindaci, presidenti di provincia, consiglieri
          comunali,   provinciali   o   circoscrizionali  in  carica,
          rispettivamente    in    altro    comune,    provincia    o
          circoscrizione.
              2.  Le cause di ineleggibilita' di cui al numero 8) non
          hanno  effetto  se  le  funzioni  esercitate  siano cessate
          almeno  centottanta giorni prima della data di scadenza dei
          periodi  di  durata  degli  organi ivi indicati. In caso di
          scioglimento    anticipato   delle   rispettive   assemblee
          elettive,  le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se
          le  funzioni  esercitate siano cessate entro i sette giorni
          successivi  alla data del provvedimento di scioglimento. Il
          direttore  generale,  il  direttore  amministrativo  ed  il
          direttore  sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei
          collegi  elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in
          parte,   il  territorio  dell'azienda  sanitaria  locale  o
          ospedaliera  presso  la quale abbiano esercitato le proprie
          funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la
          data  di accettazione della candidatura. I predetti, ove si
          siano  candidati  e  non  siano  stati  eletti, non possono
          esercitare  per  un periodo di cinque anni le loro funzioni
          in  aziende  sanitarie  locali  e  ospedaliere comprese, in
          tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si
          sono svolte le elezioni.
              3.  Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1),
          2),  3),  4),  5),  6),  7),  9),  10), 11) e 12) non hanno
          effetto   se   l'interessato   cessa   dalle  funzioni  per
          dimissioni,   trasferimento,  revoca  dell'incarico  o  del
          comando,  collocamento  in  aspettativa  non retribuita non
          oltre   il   giorno  fissato  per  la  presentazione  delle
          candidature.
              4.  Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del
          comma  1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833.
              5.  La pubblica amministrazione e' tenuta ad adottare i
          provvedimenti  di  cui al comma 3 entro cinque giorni dalla
          richiesta.  Ove  l'amministrazione non provveda, la domanda
          di  dimissioni  o  aspettativa accompagnata dalla effettiva
          cessazione  delle  funzioni  ha  effetto  dal quinto giorno
          successivo alla presentazione.
              6.  La  cessazione  delle funzioni importa la effettiva
          astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
              7.   L'aspettativa  e'  concessa  anche  in  deroga  ai
          rispettivi  ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai
          sensi dell'art. 81.
              8.  Non  possono  essere  collocati  in  aspettativa  i
          dipendenti assunti a tempo determinato.
              9.  Le  cause di ineleggibilita' previste dal numero 9)
          del  comma  1 non si applicano per la carica di consigliere
          provinciale».
              «Art.  61 (Ineleggibilita' a sindaco e presidente della
          provincia)  -  1. Non  puo'  essere  eletto  alla carica di
          sindaco o di presidente della provincia:
                1) il ministro di un culto;
                2)  coloro  che hanno ascendenti o discendenti ovvero
          parenti  o  affini  fino al secondo grado che coprano nelle
          rispettive  amministrazioni il posto di segretario comunale
          o  provinciale,  di  appaltatore  di  lavori  o  di servizi
          comunali   o   provinciali   o   in   qualunque  modo  loro
          fideiussore».
              -  Per  il testo dell'art. 5, comma 4, secondo periodo,
          della  legge  23 ottobre  2003, n. 286, si rinvia alle note
          all'art. 9.
              «Non  sono, altresi', eleggibili gli amministratori e i
          legali   rappresentanti   di   enti  gestori  di  attivita'
          scolastiche  che  operano nel territorio del Comitato e gli
          amministratori  e  i legali rappresentanti dei comitati per
          l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici».
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, della legge
          23 ottobre 2003, n. 286:
              «1.  I componenti del Comitato restano in carica cinque
          anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due
          mandati consecutivi».