Art. 6.
(Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti
          di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo)

  1.   L'attivita'  di  informazione  radiotelevisiva,  da  qualsiasi
emittente  esercitata,  costituisce un servizio di interesse generale
ed e' svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.
  2.   La  disciplina  dell'informazione  radiotelevisiva,  comunque,
garantisce:
    a)  la  presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in
modo  tale  da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque
non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;
    b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da
parte  dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale
o locale su frequenze terrestri;
    c)  l'accesso  di  tutti i soggetti politici alle trasmissioni di
informazione  e  di propaganda elettorale e politica in condizioni di
parita'  di  trattamento e di imparzialita', nelle forme e secondo le
modalita' indicate dalla legge;
    d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali
degli organi costituzionali indicati dalla legge;
    e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci
di  manipolare  in  maniera  non  riconoscibile  allo  spettatore  il
contenuto delle informazioni.
  3.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni stabilisce
ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive in ambito nazionale
per  rendere  effettiva  l'osservanza dei principi di cui al presente
capo nei programmi di informazione e di propaganda.
  4.  La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti e
obblighi  di  pubblico  servizio  che  la societa' concessionaria del
servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo  e' tenuta ad adempiere
nell'ambito   della   sua   complessiva   programmazione,  anche  non
informativa,  ivi  inclusa la produzione di opere audiovisive europee
realizzate   da   produttori   indipendenti,   al  fine  di  favorire
l'istruzione,   la   crescita  civile  e  il  progresso  sociale,  di
promuovere   la  lingua  italiana  e  la  cultura,  di  salvaguardare
l'identita'   nazionale  e  di  assicurare  prestazioni  di  utilita'
sociale.
  5.  Il  contributo pubblico percepito dalla societa' concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone
di  abbonamento alla radiotelevisione, e' utilizzabile esclusivamente
ai  fini  dell'adempimento  dei compiti di servizio pubblico generale
affidati  alla  stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza
turbare   le  condizioni  degli  scambi  e  della  concorrenza  nella
Comunita'   europea.   Ferma   la   possibilita'   per   la  societa'
concessionaria  di  stipulare  contratti  o convenzioni a prestazioni
corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme
di finanziamento pubblico in suo favore.