Art. 6. Cessione del credito o trasferimento della proprieta' con funzione di garanzia 1. I contratti di garanzia finanziaria che prevedono il trasferimento della proprieta' con funzione di garanzia, compresi i contratti di pronti contro termine, hanno effetto in conformita' ai termini in essi stabiliti, indipendentemente dalla loro qualificazione. 2. Ai contratti di garanzia finanziaria che prevedono il trasferimento della proprieta' con funzione di garanzia, compresi i contratti di pronti contro termine, non si applica l'articolo 2744 del codice civile. 3. Ai contratti di cessione del credito o di trasferimento della proprieta' con funzione di garanzia si applica quanto previsto dall'articolo 5, commi da 2 a 4.
Nota all'art. 6: - L'art. 2744 del codice civile, cosi' recita: «Art. 2744 (Divieto del patto commissorio). - E' nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprieta' della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto e' nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.».