Art. 6. Etichettatura 1. I prodotti di cui al presente decreto sono commercializzati con la denominazione di: «integratore alimentare» o con i sinonimi di cui all'articolo 2, comma 2. 2. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' non attribuiscono agli integratori alimentari proprieta' terapeutiche ne' capacita' di prevenzione o cura delle malattie umane ne' fanno altrimenti riferimento a simili proprieta'. 3. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicita' degli integratori alimentari non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non e' generalmente in grado di apportare le sostanze nutritive in quantita' sufficienti. 4. Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'etichettatura reca i seguenti elementi obbligatori: a) il nome delle categorie di sostanze nutritive o delle altre sostanze che caratterizzano il prodotto o una indicazione relativa alla natura di tali sostanze; b) la dose raccomandata per l'assunzione giornaliera; c) un'avvertenza a non eccedere le dosi raccomandate per l'assunzione giornaliera; d) in presenza di sostanze nutritive o di altre sostanze ad effetto nutritivo di cui all'articolo 2, comma 1, l'indicazione che gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata; e) l'indicazione che i prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di eta'; f) l'effetto nutritivo o fisiologico attribuito al prodotto sulla base dei suoi costituenti in modo idoneo ad orientare correttamente le scelte dei consumatori. 5. La quantita' delle sostanze nutritive o delle altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, contenuta nel prodotto, e' espressa numericamente sull'etichetta. Le unita' di misura da utilizzare per le vitamine e i minerali sono specificate nell'allegato I. 6. Le quantita' delle sostanze nutritive o delle altre sostanze dichiarate si riferiscono alla dose giornaliera di prodotto raccomandata dal fabbricante quale figura nell'etichetta. 7. I dati sulle vitamine e i minerali sono espressi anche, se del caso, in percentuale dei valori di riferimento che figurano nell'allegato al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77. 8. La percentuale rispetto ai valori di riferimento per le vitamine e i minerali di cui al comma 6 puo' essere fornita sotto forma di grafico.
Note all'art. 6: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note alle premesse. - Per il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, vedi note alle premesse.