Art. 6. Obblighi da osservare per la messa in servizio e l'utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio 1. All'atto della messa in servizio l'utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia all'ISPESL e all'Unita' Sanitaria Locale (USL) o all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, una dichiarazione di messa in servizio, contenente: a) l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacita' e fluido di esercizio; b) una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate; c) una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l'installazione e' stata eseguita in conformita' a quanto indicato nel manuale d'uso; d) il verbale della verifica di cui all'articolo 4, ove prescritta; e) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica. 2. Per le attrezzature costruite in serie, quali i serbatoi di stoccaggio di gas petrolio liquefatto (GPL), di capacita' non superiore a 13 m3 e dei loro insiemi, nonche' i serbatoi di gas criogenici liquefatti di capacita' non superiore a 35 m3 e dei loro insiemi installati presso utilizzatori da aziende che, conservandone la proprieta' e la responsabilita' tecnica provvedono al loro rifornimento, l'interessato puo' compilare un'unica dichiarazione di messa in servizio cumulativa per tutte le apparecchiature e per i loro insiemi installati in un semestre. In tal caso, la dichiarazione di messa in servizio e' trasmessa dall'azienda all'ASL o all'USL e all'ISPESL. 3. Gli accessori di sicurezza, i dispositivi di controllo e le valvole di intercettazione, indicate all'articolo 9 del presente regolamento non formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in servizio. Essi seguono le procedure delle attrezzature a pressione che sono destinate a proteggere. 4. Per le attrezzature a pressione e insiemi esclusi dal controllo della messa in servizio, ai sensi dell'articolo 5, la dichiarazione di messa in servizio di cui al comma 1 consente di attivare l'attrezzatura o l'insieme a condizione che l'utilizzatore attesti che le predette attrezzature o insiemi siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni.
Note all'art. 6: - Il decreto del Presidente della Repubbhca 20 ottobre 1998, n. 403, «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1998, n. 275, e' stato abrogato dall'art. 77, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 e dall'art. 77, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. - Per l'art. 2, commi 1 e 2, del d.P.R n. 403/1998, si riportano gli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo a)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario. «Art. 19 (R) (Modalita' alternative all'autenticazione di copie). - 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione puo' altresi' riguardare la conformita' all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati». «Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive delitto di notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. (R). 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R). 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R). 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».