Art. 6.
           Obblighi da osservare per la messa in servizio
        e l'utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio
  1.   All'atto   della   messa   in  servizio  l'utilizzatore  delle
attrezzature  e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia
all'ISPESL   e   all'Unita'  Sanitaria  Locale  (USL)  o  all'Azienda
Sanitaria  Locale  (ASL)  competente,  una  dichiarazione di messa in
servizio, contenente:
    a) l'elenco  delle  singole attrezzature, con i rispettivi valori
di pressione, temperatura, capacita' e fluido di esercizio;
    b) una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le
condizioni  d'installazione  e  di esercizio, le misure di sicurezza,
protezione e controllo adottate;
    c) una  espressa  dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2
del  decreto  del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n.
403,  attestante che l'installazione e' stata eseguita in conformita'
a quanto indicato nel manuale d'uso;
    d) il   verbale   della   verifica  di  cui  all'articolo 4,  ove
prescritta;
    e)  un  elenco  dei  componenti operanti in regime di scorrimento
viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.
  2.  Per  le  attrezzature  costruite  in serie, quali i serbatoi di
stoccaggio  di  gas  petrolio  liquefatto  (GPL),  di  capacita'  non
superiore  a  13  m3  e  dei  loro insiemi, nonche' i serbatoi di gas
criogenici  liquefatti  di capacita' non superiore a 35 m3 e dei loro
insiemi  installati presso utilizzatori da aziende che, conservandone
la  proprieta'  e  la  responsabilita'  tecnica  provvedono  al  loro
rifornimento,  l'interessato puo' compilare un'unica dichiarazione di
messa  in  servizio  cumulativa  per tutte le apparecchiature e per i
loro insiemi installati in un semestre. In tal caso, la dichiarazione
di  messa  in  servizio e' trasmessa dall'azienda all'ASL o all'USL e
all'ISPESL.
  3.  Gli  accessori  di  sicurezza,  i dispositivi di controllo e le
valvole  di  intercettazione,  indicate  all'articolo 9  del presente
regolamento non formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in
servizio.  Essi  seguono  le procedure delle attrezzature a pressione
che sono destinate a proteggere.
  4.  Per le attrezzature a pressione e insiemi esclusi dal controllo
della  messa  in servizio, ai sensi dell'articolo 5, la dichiarazione
di  messa  in  servizio  di  cui  al  comma  1  consente  di attivare
l'attrezzatura  o  l'insieme  a condizione che l'utilizzatore attesti
che  le  predette  attrezzature  o  insiemi  siano  stati debitamente
installati,  mantenuti  in efficienza e utilizzati conformemente alla
loro  destinazione,  non pregiudichino la salute e la sicurezza delle
persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni.
 
          Note all'art. 6:
              -  Il decreto del Presidente della Repubbhca 20 ottobre
          1998,  n. 403, «Regolamento di attuazione degli articoli 1,
          2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127», pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  24 novembre  1998,  n.  275,  e' stato
          abrogato  dall'art.  77,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 e dall'art. 77, decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
              -  Per l'art. 2, commi 1 e 2, del d.P.R n. 403/1998, si
          riportano  gli  articoli 19 e 47 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  28  dicembre  2000, n. 445, «testo unico
          delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia
          di  documentazione  amministrativa.  (Testo a)», pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   20 febbraio   2001,  n.  42,
          supplemento ordinario.
              «Art.  19 (R) (Modalita' alternative all'autenticazione
          di  copie).  - 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di
          notorieta'  di  cui  all'art.  47  puo' riguardare anche il
          fatto  che la copia di un atto o di un documento conservato
          o  rilasciato  da una pubblica amministrazione, la copia di
          una  pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di
          servizio  sono  conformi  all'originale. Tale dichiarazione
          puo' altresi' riguardare la conformita' all'originale della
          copia    dei    documenti   fiscali   che   devono   essere
          obbligatoriamente conservati dai privati».
              «Art.  47  (R)  (Dichiarazioni  sostitutive  delitto di
          notorieta).  -  1. L'atto  di notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta  dal medesimo con l'osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. (R).
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza. (R).
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».