ART. 6.
           (Istituzione della funzione di coordinamento).

1. In conformita' all'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
disciplinato  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma 95, della legge 15
maggio  1997,  n.  127,  e  successive  modificazioni,  il  personale
laureato  appartenente alle professioni sanitarie di cui all'articolo
1, comma 1, della presente legge, e' articolato come segue:
a)  professionisti  in  possesso  del  diploma di laurea o del titolo
universitario  conseguito  anteriormente all'attivazione dei corsi di
laurea  o  di  diploma  ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4
della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
b)  professionisti  coordinatori  in  possesso  del  master  di primo
livello  in  management o per le funzioni di coordinamento rilasciato
dall'universita'  ai  sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento
di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3,
comma   9,   del   regolamento   di   cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270;
c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello
per  le  funzioni specialistiche rilasciato dall'universita' ai sensi
dell'articolo  3,  comma  8,  del  regolamento  di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di
cui   al  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 128 del 5 giugno 2001, e che
abbiano  esercitato  l'attivita' professionale con rapporto di lavoro
dipendente  per  almeno  cinque  anni,  oppure  ai  quali siano stati
conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge
10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.
2.  Per  i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 puo'
essere istituita la funzione di coordinamento, senza nuovi o maggiori
oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  A  tal fine, l'eventuale
conferimento  di  incarichi  di  coordinamento  ovvero  di  incarichi
direttivi  comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche interessate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto
2000,  n.  251,  l'obbligo  contestuale  di  sopprimere  nelle piante
organiche  di  riferimento  un  numero  di  posizioni  effettivamente
occupate ed equivalenti sul piano finanziario.
3.  I  criteri  e  le  modalita'  per l'attivazione della funzione di
coordinamento  in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private sono definiti, entro novanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, con apposito accordo, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra  il  Ministro della salute e le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
4. L'esercizio della funzione di coordinamento e' espletato da coloro
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a)  master  di  primo  livello  in  management  o  per le funzioni di
coordinamento   nell'area   di   appartenenza,  rilasciato  ai  sensi
dell'articolo  3,  comma  8,  del  regolamento  di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.
5.   Il   certificato   di   abilitazione   alle  funzioni  direttive
nell'assistenza  infermieristica,  incluso  quello rilasciato in base
alla pregressa normativa, e' valido per l'esercizio della funzione di
coordinatore.
6.   Il   coordinamento  viene  affidato  nel  rispetto  dei  profili
professionali,  in  correlazione  agli ambiti ed alle specifiche aree
assistenziali, dipartimentali e territoriali.
7.   Le  organizzazioni  sanitarie  e  socio-sanitarie,  pubbliche  e
private,  nelle  aree  caratterizzate da una determinata specificita'
assistenziale,  ove  istituiscano  funzioni di coordinamento ai sensi
del  comma  2,  affidano  il  coordinamento  allo  specifico  profilo
professionale.
 
          Note all'art. 6:
              - Per  il  comma  95 dell'art. 17 della legge 15 maggio
          1997, n. 127, si veda in note all'art. 2.
              - L'art.   4   della  legge  26 febbraio  1999,  n.  42
          (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) reca:
              «Art.  4  (Diplomi  conseguiti  in  base alla normativa
          anteriore  a quella di attuazione dell'art. 6, comma 3, del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni).  -  1.  Fermo  restando quanto previsto dal
          decreto-legge  13 settembre  1996,  n. 475, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le
          professioni  di  cui  all'art.  6,  comma  3,  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni   e   integrazioni,  ai  fini  dell'esercizio
          professionale  e  dell'accesso alla formazione post-base, i
          diplomi  e gli attestati conseguiti in base alla precedente
          normativa,  che  abbiano  permesso l'iscrizione ai relativi
          albi professionali o l'attivita' professionale in regime di
          lavoro  dipendente  o  autonomo  o che siano previsti dalla
          normativa  concorsuale del personale del Servizio sanitario
          nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono
          equipollenti  ai diplomi universitari di cui al citato art.
          6,  comma  3,  del  decreto  legislativo n. 502 del 1992, e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,   ai   fini
          dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
          post-base.
              2. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con
          il  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica,   sono   stabiliti,   con   riferimento   alla
          iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
          allo  stato  giuridico  dei dipendenti degli altri comparti
          del settore pubblico e privato e alla qualita' e durata dei
          corsi  e,  se  del  caso,  al  possesso  di una pluriennale
          esperienza  professionale,  i  criteri  e  le modalita' per
          riconoscere  come  equivalenti  ai diplomi universitari, di
          cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del
          1992,  e  3,  del  decreto  legislativo  n. 502 del 1992, e
          successive    modificazioni   e   integrazioni,   ai   fini
          dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
          post-base,   ulteriori   titoli   conseguiti  conformemente
          all'ordinamento  in vigore anteriormente all'emanazione dei
          decreti  di  individuazione  dei  profili  professionali. I
          criteri  e  le  modalita'  definiti  dal  decreto di cui al
          presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad
          appositi  corsi  di  riqualificazione professionale, con lo
          svolgimento  di  un  esame finale. Le disposizioni previste
          dal  presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a
          carico  del bilancio dello Stato ne' degli enti di cui agli
          articoli 25  e  27  della  legge  5 agosto  1978, n. 468, e
          successive modificazioni.
              3.  Il  decreto  di  cui  al comma 2 e' emanato, previo
          parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
              4.  In fase di prima applicazione, il decreto di cui al
          comma  2  stabilisce  i  requisiti  per  la valutazione dei
          titoli  di  formazione  conseguiti  presso  enti pubblici o
          privati,  italiani  o  stranieri,  ai  fini  dell'esercizio
          professionale  e dell'accesso alla formazione post-base per
          i  profili  professionali  di  nuova  istituzione  ai sensi
          dell'art.  6,  comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
          1992, n. 502, e successive modifi-cazioni e integrazioni.».
              - Il  comma  8  dell'art.  3  del regolamento di cui al
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica   e   tecnologica   3 novembre   1999,  n.  509
          (Regolamento    recante   norme   concernenti   l'autonomia
          didattica degli atenei) reca:
              «Art. 3 (Titoli e corsi di studio). (Omissis).
              8.  Restano  ferme  le  disposizioni  di cui all'art. 6
          della  legge  19 novembre  1990,  n.  341,  in  materia  di
          formazione  finalizzata e di servizi didattici integrativi.
          In  particolare, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della
          legge   14 gennaio  1999,  n.  4,  le  universita'  possono
          attivare,  disciplinandoli  nei  regolamenti  didattici  di
          ateneo,  corsi  di  perfezionamento  scientifico  e di alta
          formazione   permanente   e   ricorrente,   successivi   al
          conseguimento  della  laurea  o della laurea specialistica,
          alla   conclusione  dei  quali  sono  rilasciati  i  master
          universitari di primo e di secondo livello.».
              - Il  comma  9  dell'art.  3  del regolamento di cui al
          decreto  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
          della   ricerca  22 ottobre  2004,  n.  270  (Modifiche  al
          regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
          degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre
          1999,  n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica) reca:
              «Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - (Omissis).
              9.  Restano  ferme  le  disposizioni  di cui all'art. 6
          della  legge  19 novembre  1990,  n.  341,  in  materia  di
          formazione  finalizzata e di servizi didattici integrativi.
          In  particolare, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della
          legge   14 gennaio  1999,  n.  4,  le  universita'  possono
          attivare,  disciplinandoli  nei  regolamenti  didattici  di
          ateneo,  corsi  di  perfezionamento  scientifico  e di alta
          formazione   permanente   e   ricorrente,   successivi   al
          conseguimento  della laurea o della laurea magistrale, alla
          conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
          di primo e di secondo livello.».
              - Il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della
          ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato
          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 129
          del  5 giugno 2001 reca: «Determinazione delle classi delle
          lauree   specialistiche   universitarie  delle  professioni
          sanitarie».
              - L'art.  7  della  legge  10 agosto  2000,  n.  251  e
          successive modificazioni reca:
              «Art.  7  (Disposizioni  transitorie).  - 1. Al fine di
          migliorare  l'assistenza  e  per  la  qualificazione  delle
          risorse  le aziende sanitarie possono istituire il servizio
          dell'assistenza  infermieristica  ed  ostetrica  e  possono
          attribuire  l'incarico  di dirigente del medesimo servizio.
          Fino  alla data del compimento dei corsi universitari di di
          durata  triennale  rinnovabile,  e' regolato da contratti a
          tempo   determinato,  da  stipulare,  nel  limite  numerico
          indicato   dall'art.   15-septies,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art.
          13  del  decreto  legislativo  19 giugno  1999, n. 229, dal
          direttore  generale con un appartenente alle professioni di
          cui  all'art.  1  della  presente  legge, attraverso idonea
          procedura   selettiva   tra  i  candidati  in  possesso  di
          requisiti  di  esperienza  e  qualificazione  professionale
          predeterminati.   Gli   incarichi   di   cui   al  presente
          articolo comportano  l'obbligo  per l'azienda di sopprimere
          un  numero  pari  di  posti  di  dirigente  sanitario nella
          dotazione   organica  definita  ai  sensi  della  normativa
          vigente.  Per  i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
          si  applicano  le  disposizioni del comma 4 del citato art.
          15-septies.  Con specifico atto d'indirizzo del Comitato di
          settore  per  il comparto sanita' sono emanate le direttive
          all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN) per la definizione, nell'ambito del
          Contratto  collettivo  nazionale  dell'area della dirigenza
          dei    ruoli    sanitario,    amministrativo,   tecnico   e
          professionale   del   Servizio   sanitario  nazionale,  del
          trattamento  economico  dei dirigenti nominati ai sensi del
          presente  comma  nonche'  delle  modalita' di conferimento,
          revoca e verifica dell'incarico.
              2.  Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di
          dirigente,  con  modalita'  analoghe  a  quelle previste al
          comma  1,  per  le  professioni sanitarie di cui alla legge
          26 febbraio 1999, n. 42, e per la professione di assistente
          sociale,  nelle  regioni nelle quali sono emanate norme per
          l'attribuzione  della  funzione  di direzione relativa alle
          attivita' della specifica area professionale.
              3.  La  legge regionale che disciplina l'attivita' e la
          composizione  del  Collegio di direzione di cui all'art. 17
          del   decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive  modificazioni,  prevede  la  partecipazione  al
          medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1
          e 2 del presente articolo.».
              - Per  l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n. 281 si veda in note all'art. 5.