Art. 6 
    Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e'
istituita, presso il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, la  Commissione  tecnico-consultiva  per  le  valutazioni
ambientali. Con il medesimo decreto sono stabilite  la  durata  e  le
modalita' per l'organizzazione ed il funzionamento della  Commissione
stessa. 
  2. La Commissione  assicura  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela   del   territorio   il   supporto   tecnico-scientifico   per
l'attuazione delle norme di  cui  alla  parte  seconda  del  presente
decreto. In particolare, la Commissione provvede all'istruttoria e si
esprime sui rapporti ambientali e sugli studi di  impatto  ambientale
relativi a  piani  e  programmi  oppure  a  progetti  rispettivamente
sottoposti a valutazione ambientale strategica ed  a  valutazione  di
impatto ambientale di competenza statale, e si esprime altresi' sulle
autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale. 
  3. La Commissione e'  composta  da  settantotto  membri,  oltre  al
presidente  ed  a   tre   vicepresidenti,   scelti   tra   professori
universitari, tra professionisti ed esperti qualificati in sistemi di
gestione,  in  misurazioni  e  in  materie  progettuali,  geologiche,
ambientali, giuridiche, economiche e sociali, nonche'  fra  dirigenti
della pubblica amministrazione. 
  4. L'attivita' della  Commissione  e'  articolata  in  tre  settori
operativi  facenti  capo  ai  tre   vicepresidenti   e   concernenti,
rispettivamente, le seguenti procedure: 
    a) valutazione ambientale strategica; 
    b) valutazione di impatto ambientale; 
    c) prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. 
  5. La Commissione opera, di norma, attraverso sottocommissioni.  Le
sottocommissioni sono composte da un numero variabile  di  componenti
in ragione delle  professionalita'  necessarie  per  il  completo  ed
adeguato  esame  della  specifica  pratica.  L'individuazione   delle
professionalita' necessarie spetta al vicepresidente competente.  Una
volta individuate  le  figure  professionali  dei  componenti  e  del
coordinatore  della  sottocommissione,  i  singoli  commissari   sono
assegnati alle sottocommissioni sulla base di un predefmito ordine di
turnazione. 
  6.  In  ragione  degli  specifici  interessi  regionali   coinvolti
dall'esercizio di una attivita' soggetta alle norme di cui alla parte
seconda  del  presente  decreto,  la  relativa  sottocommissione   e'
integrata  dall'esperto   designato   da   ciascuna   delle   regioni
direttamente interessate per territorio dall'attivita'. 
  7. Ai  fini  di  cui  al  comma  6,  le  amministrazioni  regionali
direttamente  interessate  per  territorio  segnalano  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio il proprio interesse. 
  8. Qualora le  amministrazioni  di  cui  al  comma  7  non  abbiano
provveduto alla designazione degli esperti,  la  sottocommissione  e'
costituita  nella   composizione   ordinaria   e   procede   comunque
all'istruttoria  affidatale,  ferma  restando  la   possibilita'   di
successiva integrazione della sua composizione,  nel  rispetto  dello
stadio di elaborazione e delle eventuali conclusioni parziali cui sia
gia' pervenuta.