Art. 6 Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e' istituita, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali. Con il medesimo decreto sono stabilite la durata e le modalita' per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione stessa. 2. La Commissione assicura al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui alla parte seconda del presente decreto. In particolare, la Commissione provvede all'istruttoria e si esprime sui rapporti ambientali e sugli studi di impatto ambientale relativi a piani e programmi oppure a progetti rispettivamente sottoposti a valutazione ambientale strategica ed a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, e si esprime altresi' sulle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale. 3. La Commissione e' composta da settantotto membri, oltre al presidente ed a tre vicepresidenti, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti qualificati in sistemi di gestione, in misurazioni e in materie progettuali, geologiche, ambientali, giuridiche, economiche e sociali, nonche' fra dirigenti della pubblica amministrazione. 4. L'attivita' della Commissione e' articolata in tre settori operativi facenti capo ai tre vicepresidenti e concernenti, rispettivamente, le seguenti procedure: a) valutazione ambientale strategica; b) valutazione di impatto ambientale; c) prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. 5. La Commissione opera, di norma, attraverso sottocommissioni. Le sottocommissioni sono composte da un numero variabile di componenti in ragione delle professionalita' necessarie per il completo ed adeguato esame della specifica pratica. L'individuazione delle professionalita' necessarie spetta al vicepresidente competente. Una volta individuate le figure professionali dei componenti e del coordinatore della sottocommissione, i singoli commissari sono assegnati alle sottocommissioni sulla base di un predefmito ordine di turnazione. 6. In ragione degli specifici interessi regionali coinvolti dall'esercizio di una attivita' soggetta alle norme di cui alla parte seconda del presente decreto, la relativa sottocommissione e' integrata dall'esperto designato da ciascuna delle regioni direttamente interessate per territorio dall'attivita'. 7. Ai fini di cui al comma 6, le amministrazioni regionali direttamente interessate per territorio segnalano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il proprio interesse. 8. Qualora le amministrazioni di cui al comma 7 non abbiano provveduto alla designazione degli esperti, la sottocommissione e' costituita nella composizione ordinaria e procede comunque all'istruttoria affidatale, ferma restando la possibilita' di successiva integrazione della sua composizione, nel rispetto dello stadio di elaborazione e delle eventuali conclusioni parziali cui sia gia' pervenuta.