(Parte IV - Allegato F)
ALLEGATO F 
 
Criteri  da  applicarsi  sino  all'entrata,  in  vigore  del  decreto
interministeriale di cui all'articolo 226, comma 3. 
Requisiti   essenziali   concernenti    la    composizione    e    la
riutilizzabilita'   e   la   recuperabilita'   (in   particolare   la
riciclabilita') degli imballaggi. 
  Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume  e  il
peso al minimo necessario per  garantire  il  necessario  livello  di
sicurezza, igiene e accettabilita' tanto per  il  prodotto  imballato
quanto per il consumatore. 
  Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in  modo
da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e
da  ridurne  al  minimo  l'impatto  sull'ambiente  se  i  rifiuti  di
imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei  rifiuti  di
imballaggio sono smaltiti. 
  Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza  di  metalli
nocivi e di altre sostanze e materiali  pericolosi  come  costituenti
del   materiale   di   imballaggio   o   di   qualsiasi    componente
dell'imballaggio sia limitata al minimo  con  riferimento  alla  loro
presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione 
se gli 
  imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti  di
imballaggio sono inceneriti o interrati. 
  I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente: 
  1)1e  proprieta'  fisiche  e  le  caratteristiche  dell'imballaggio
devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in  condizioni
di impiego normalmente prevedibili; 
  2) possibilita' di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai
requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori; 
  3)  osservanza  dei  requisiti   specifici   per   gli   imballaggi
recuperabili se l'imballaggio non e' piu' utilizzato c diventa quindi
un rifiuto; 
  4) l'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il
riciclaggio di una determinata  percentuale  in  peso  del  materiali
usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando  le
norme in vigore nella Comunita' europea; 
  5) la determinazione di tale percentuale puo' variare a seconda del
tipo di materiale che costituisce l'imballaggio. 
  6) I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico
devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere  di
ottimizzare il recupero energetico. 
  1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi 
  2. Requisiti per la riutilizzabilita' di un imballaggio 
  3. Requisiti per la recuperabilita' di un imballaggio 
  a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale
b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia 
  c) Imballaggi recuperabili sotto forma di' composi 
  I rifiuti di  imballaggio  trattati  per  produrre  compost  devono
essere sufficientemente biodegradabili in modo da non  ostacolare  la
raccolta separata e il processo o l'attivita' di compostaggio in  cui
sono introdotti. 
  I rifiuti di imballaggio biodegradabili  devono  essere  di  natura
tale da poter subire una decomposizione fisica,  chimica,  termica  o
biologica grazie alla quale la maggior parte del  compost  risultante
finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua. 
  d) Imballaggi biodegradabili,