ALLEGATO VI
Criteri per la valutazione della conformita' dei valori misurati ai
valori limite di emissione
1. Definizioni
1.1. Ai fini del presente allegato si intende per:
a) misura diretta: misura effettuata con analizzatori che
forniscono un segnale di risposta direttamente proporzionale alla
concentrazione dell'inquinante;
b) misura indiretta: misura effettuata con analizzatori che
forniscono un segnale di risposta direttamente proporzionale ad un
parametro da correlare, tramite ulteriori misure, alle concentrazioni
dell'inquinante, come, ad esempio, la misura di trasmittanza o di
estinzione effettuata dagli analizzatori di tipo ottico;
c) periodo di osservazione: intervallo temporale a cui si riferisce
il limite di emissione da rispettare. Tale periodo, a seconda della
norma da applicare, puo' essere orario, giornaliero, di 48 ore, di
sette giorni, di un mese, di un anno. In relazione a ciascun periodo
di osservazione, devono essere considerate le ore di normale
funzionamento;
d) ore di normale funzionamento: il numero delle ore in cui
l'impianto e' in funzione, con l'esclusione dei periodi di avviamento
e di arresto e dei periodi di guasto, salvo diversamente stabilito
dal presente decreto, dalle normative adottate ai sensi dell'articolo
271, comma 3, o dall'autorizzazione;
e) valore medio orario o media oraria: media aritmetica delle
misure istantanee valide effettuate nel corso di un'ora solare;
f) valore medio giornaliero o media di 24 ore: media aritmetica dei
valori medi orari validi rilevati dalle ore 00:00:01 alle ore
24:00:00;
g) valore di 48 ore o media di 48 ore: media aritmetica dei valori
medi orari validi rilevati nel corso di 48 ore di normale
funzionamento, anche non consecutive;
h) valore medio mensile: media aritmetica dei valori medi orari
validi rilevati nel corso del mese; per mese, salvo diversamente
specificato, si intende il mese di calendario;
i) valore medio annuale: media aritmetica dei valori medi orari
rilevati nel corso del periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31
dicembre successivo;
j) media mensile mobile: valore medio mensile riferito agli ultimi
30 giorni interi, vale a dire alle 24 ore di ogni giorno; le
elaborazioni devono essere effettuate al termine di ogni giorno;
k) media mobile di sette giorni: media aritmetica dei valori medi
orari validi rilevati durante gli ultimi 7 giorni interi; le
elaborazioni devono essere effettuate al termine di ogni giorno;
l) disponibilita' dei dati elementari: la percentuale del numero
delle misure elementari valide acquisite, relativamente ad un valore
medio orario di una misura, rispetto al numero dei valori
teoricamente acquisibili nell'arco dell'ora;
m) sistemi di misura estrattivi: sistemi basati sull'estrazione del
campione dall'effluente gassoso; l'estrazione avviene direttamente,
nel caso dei sistemi ad estrazione diretta, o con diluizione del
campione, negli altri casi;
n) sistemi di misura non estrattivi o analizzatoti in sito: sistemi
basati sulla misura eseguita direttamente su un volume definito di
effluente, all'interno del condotto degli effluenti gassosi; tali
sistemi possono prevedere la misura lungo un diametro del condotto, e
in tal caso sono definiti strumenti M situ lungo percorso o strumenti
in situ path, o la misura in un punto o in un tratto molto limitato
dell'effluente gassoso, e in tal caso sono definiti strumenti in situ
puntuale o strumenti in situ point.
o) calibrazione: procedura di verifica dei segnali di un
analizzatore a risposta lineare sullo zero e su un prefissato punto
intermedio della scala (span), il quale corrisponde tipicamente
all'80% del fondo scala.
2. Metodi di valutazione delle misure effettuate dal gestore
dell'impianto e delle misure effettuate dall'autorita' competente per
il controllo
2.1 Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure
di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui
automatici devono essere associati i valori delle grandezze piu'
significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di
funzionamento (ad esempio: produzione di vapore, carico generato,
assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.).
2.2. Salvo diversamente indicato nel presente decreto, in caso di
misure in continuo, le emissioni convogliate si considerano conformi
ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori
limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori
limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.
2.3. Salvo diversamente indicato nel presente decreto, in caso di
misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi
ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione,
calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad
un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio
piu' gravose, non supera il valore limite di emissione.
2.4. Il sistema di misura in continuo di ciascun inquinante deve
assicurare un indice di disponibilita' mensile delle medie orarie,
come definito al punto 5.5, non inferiore all'80%. Nel caso in cui
tale valore non sia raggiunto, il gestore e' tenuto a predisporre
azioni correttive per migliorare il funzionamento del sistema di
misura, dandone comunicazione all'autorita' competente per il
controllo.
2.5. Il gestore il quale preveda che le misure in continuo di uno o
piu' inquinanti non potranno essere effettuate o registrate per
periodi superiori a 48 ore continuative, e' tenuto ad informare
tempestivamente l'autorita' competente per il controllo. In ogni caso
in cui, per un determinato periodo, non sia possibile effettuare
misure in continuo, laddove queste siano prescritte
dall'autorizzazione, il gestore e' tenuto, ove tecnicamente ed
economicamente possibile, ad attuare forme alternative di controllo
delle emissioni basate su misure discontinue, correlazioni con
parametri di esercizio o con specifiche caratteristiche delle materie
prime utilizzate. Per tali periodi l'autorita' competente per il
controllo stabilisce, sentito il gestore, le procedure da adottare
per la stima delle emissioni. La disposizione data da tale autorita'
deve essere allegata al registro di cui al punto 2.7.
2.6. 1 dati misurati o stimati con le modalita' di cui al punto 2.5
concorrono ai fini della verifica del rispetto dei valori limite.
2.7. I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti
nell'autorizzazione cd ai controlli previsti al punto 2.5 devono
essere riportati dal gestore su appositi registri ai quali devono
essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere
tenuti a disposizione dell'autorita' competente per il controllo. Uno
schema esemplificativo per la redazione dei registri e' riportato in
appendice 1.
2.8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di
abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti,
malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto
produttivo) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro
deve essere tenuto a disposizione dell'autorita' competente per il
controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione del registro
e' riportato in appendice 2.
2.9. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo
271, comma 17, ai fini della verifica del rispetto dei valori limite
si applicano le procedure di calibrazione degli strumenti di misura
stabilite dall'autorita' competente per il controllo sentito il
gestore.
3. Requisiti e prescrizioni funzionali dei sistemi di monitoraggio
in continuo delle emissioni
3.1. Nella realizzazione e nell'esercizio dei sistemi di
rilevamento devono essere perseguiti, per la misura di ogni singolo
parametro, elevati livelli di accuratezza e di disponibilita' dei
dati elementari. Il sistema di rilevamento deve essere realizzato con
una configurazione idonea al funzionamento continuo non presidiato in
tutte le condizioni ambientali e di processo. Il gestore e' tenuto a
garantire la qualita' dei dati mediante l'adozione di procedure che
documentino le modalita' e l'avvenuta esecuzione degli interventi
manutentivi programmati e straordinari e delle operazioni di
calibrazione e taratura della strumentazione di misura. Tali
procedure sono stabilite dall'autorita' competente per il controllo
sentito il gestore e devono, in particolare, prevedere:
a) la verifica periodica, per ogni analizzatore, della risposta
strumentale su tutto l'intervallo di misura tramite prove e tarature
fuori campo;
b) il controllo e la correzione in campo delle normali derive
strumentali o dell'influenza esercitata sulla misura dalla
variabilita' delle condizioni ambientali;
c) l'esecuzione degli interventi manutentivi periodici per il
mantenimento dell'integrita' e dell'efficienza del sistema,
riguardanti, ad esempio, la sostituzione dei componenti attivi
soggetti ad esaurimento, la pulizia di organi filtranti, ecc.;
d) la verifica periodica in campo delle curve di taratura degli
analizzatori.
3.2. Per ogni strumento devono essere registrate le azioni di
manutenzione periodica e straordinaria mediante la redazione di una
tabella di riepilogo degli interventi, di cui e' riportato uno schema
esemplificativo in appendice 3.
3.3. Gli analizzatori in continuo devono essere certificati. In
attesa della disciplina di un'apposita certificazione da introdurre
ai sensi dell'articolo 271, comma 17, possono essere utilizzati,
previa verifica di idoneita' da parte dell'autorita' competente per
il controllo, gli analizzatori provvisti di una certificazione
acquisita da un ente certificatore estero appartenente ad uno Stato
dell'Unione europea accreditato da un ente operante nell'ambito della
convenzione denominata "European cooperation for accreditation",
purche' l'atto di certificazione sia corredato da:
a) rapporti di prova emessi da laboratori che effettuano prove
accreditate secondo la norma EN ISO/IEC 17025 in cui siano indicati
il campo di misura, il limite di rilevabilita', la deriva, il tempo
di risposta e la disponibilita' dei dati sul lungo periodo; tali
rapporti, su richiesta dell'autorita' competente, devono essere resi
disponibili in lingua italiana, con traduzione asseverata presso i
competenti uffici del Tribunale;
b) esiti delle verifiche di sistema condotte secondo la norma EN
45011 dall'ente certificatore.
In alternativa a tali analizzatori possono essere utilizzati,
previa verifica di idoneita' da parte dell'autorita' competente per
il controllo, gli analizzatori autorizzati, con apposito
provvedimento, da una pubblica amministrazione di uno Stato estero
appartenente all'Unione europea. In questo caso il provvedimento deve
essere corredato dalla documentazione di cui alla lettera a).
Nella verifica di idoneita' l'autorita' valuta, anche sulla base
dei parametri indicati nella lettera a) la capacita' degli
analizzatori di rilevare gli inquinanti nelle emissioni dell'impianto
in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative degli
inquinanti, ai valori limite di emissione e alle eventuali
prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
3.4. La misura in continuo delle grandezze deve essere realizzata
con un sistema che espleti le seguenti funzioni:
- campionamento ed analisi;
- calibrazione;
- acquisizione, validazione, elaborazione automatica dei dati.
Tali funzioni possono essere svolte da sottosistemi a se' stanti,
eventualmente comuni a piu' analizzatori, oppure da una singola
apparecchiatura di analisi.
3.5. La sezione di campionamento deve essere posizionata secondo la
norma UNI 10169 (edizione giugno 1993) o, ove cio' non sia
tecnicamente possibile, secondo le disposizioni date dalle autorita'
competenti per il controllo, sentito il gestore. La sezione di
campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le
necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione.
3.6. Ogni analizzatore installato deve avere un sistema di
calibrazione in campo. Il sistema di calibrazione, ove tecnicamente
possibile in relazione al tipo di analizzatore utilizzato, deve
essere di tipo automatico e puo' utilizzare:
- sistemi di riferimento esterni, quali bombole con concentrazioni
certificate o calibratori dinamici,
oppure, se l'utilizzo dei sistemi di riferimento esterni non e'
tecnicamente o economicamente possibile,
- sistemi interni agli analizzatori stessi.
3.7. Il sistema per l'acquisizione, la validazione e l'elaborazione
dei dati, in aggiunta alle funzioni di cui ai punti seguenti, deve
consentire:
- la gestione delle segnalazioni di allarme e delle anomalie
provenienti dalle varie apparecchiature;
- la gestione delle operazioni di calibrazione automatica, ove
prevista;
- l'elaborazione dei dati e la redazione di tabelle in formato
idoneo per il confronto con i valori limite; tali tabelle sono
redatte secondo le indicazioni riportate nel punto 5.4.
3.7.1. L'acquisizione dei dati comprende le seguenti funzioni :
- la lettura istantanea, con opportuna frequenza, dei segnali
elettrici di risposta degli analizzatori o di altri sensori;
- la traduzione dei segnali elettrici di risposta in valori
elementari espressi nelle unita' di misura pertinenti alla grandezza
misurata;
- la memorizzazione dei segnali validi;
- il rilievo dei segnali di stato delle apparecchiature principali
ed ausiliarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni
precedenti.
Per lo svolgimento di tali funzioni e per le elaborazioni dei
segnali acquisiti e' ammesso l'intervento dell'operatore, il quale
puo' introdurre nel sistema dati e informazioni. Tali dati e
informazioni devono essere archiviati e visualizzati con gli stessi
criteri degli altri parametri misurati.
3.7.2. Il sistema di validazione delle misure deve provvedere
automaticamente, sulla base di procedure di verifica predefinite, a
validare sia i valori elementari acquisiti, sia i valori medi orari
calcolali. Le procedure di validazione adottate in relazione al tipo
di processo e ad ogni tipo di analizzatore, devono essere stabilite
dall'autorita' competente per il controllo, sentito il gestore. Per i
grandi impianti di combustione, i dati non sono comunque validi se:
- i dati elementari sono stati acquisiti in presenza di
segnalazioni di anomalia del sistema di misura tali da rendere
inaffidabile la misura stessa;
- i segnali elettrici di risposta dei sensori sono al di fuori di
tolleranze predefinite;
- lo scarto tra l'ultimo dato elementare acquisito ed il valore
precedente supera una soglia massima che deve essere fissata
dall'autorita' competente per il controllo;
- il numero di dati elementari validi che hanno concorso al calcolo
del valore medio orario e' inferiore al 70% del numero dei valori
teoricamente acquisibili nell'arco dell'ora;
- il massimo scarto tra le misure elementari non e' compreso in un
intervallo fissato dall'autorita' competente per il controllo;
- il valore medio orario non e' compreso in un intervallo fissato
dall'autorita' competente per il controllo;
3.7.3 Le soglie di validita' di cui al punto precedente devono
essere fissate in funzione del tipo di processo e del sistema di
misura. 1 valori medi orari archiviati devono essere sempre associati
ad un indice di validita' che permetta di escludere automaticamente i
valori non validi o non significativi dalle elaborazioni successive.
3.7.4. Per preelaborazione dei dati si intende l'insieme delle
procedure di calcolo che consentono di definire i valori medi orari
espressi nelle unita' di misura richieste e riferiti alle condizioni
fisiche prescritte, partendo dai valori elementari acquisiti nelle
unita' di misura pertinenti alla grandezza misurata. Nel caso in cui
sia prevista la calibrazione automatica degli analizzatori, la
preelaborazione include anche la correzione dei valori misurati sulla
base dei risultati dell'ultima calibrazione valida.
3.8. Se la misura di concentrazione e' effettuata sui effluenti
gassosi umidi e deve essere riportata ad un valore riferito agli
effluenti gassosi secchi si applica la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
- Cs e' la concentrazione riferita agli effluenti gassosi secchi;
- Ca e' la concentrazione riferita agli effluenti gassosi umidi;
- Cf e' il contenuto di vapor d'acqua negli effluenti gassosi
espresso come rapporto in volume (v/v).
3.8.1. Per i sistemi di misura di tipo estrattivo dotati di
apparato di deumidificazione del campione con umidita' residua
corrispondente all'umidita' di saturazione ad una temperatura non
superiore a 4 °C, le concentrazioni misurate possono essere
considerate come riferite agli effluenti gassosi secchi. In tal caso
non e' necessaria la correzione di cui al punto precedente.
3.8.2. Ove le caratteristiche del processo produttivo sono tali per
cui la percentuale di umidita' dipende da parametri noti e' ammessa
la determinazione del tenore di umidita' a mezzo calcolo tramite dati
introdotti nel sistema dall'operatore
3.9. Quando in un processo di produzione e' stato verificato che
nelle emissioni la concentrazione di NO2 e' inferiore o uguale al 5%
della concentrazione totale di NOx (NOx= NO + NO2 ), e' consentita la
misura del solo monossido di azoto (NO). In tal caso la
concentrazione degli ossidi di azoto NOx si ottiene tramite il
seguente calcolo: NOx = NO/0,95.
3.10. Ove opportuno puo' essere adottato un criterio analogo a
quello del punto 3.9. per la misura degli ossidi di zolfo (SOx = SO2
+ SO3 ).
4. Tarature e verifiche
4.1. Le verifiche periodiche, di competenza del gestore, consistono
nel controllo periodico della risposta su tutto il campo di misura
dei singoli analizzatori, da effettuarsi con periodicita' almeno
annuale. Tale tipo di verifica deve essere effettuata anche dopo
interventi manutentivi conseguenti ad un guasto degli analizzatori.
4.2. Nel caso di analizzatori utilizzati nei sistemi estrattivi, la
taratura coincide con le operazioni di calibrazione strumentale. La
periodicita' dipende dalle caratteristiche degli analizzatori e dalle
condizioni ambientali di misura e deve essere stabilita
dall'autorita' competente per il controllo, sentito il gestore.
4.2.1 Nel caso di analizzatori in situ per la misura di gas o di
polveri, che forniscono una misura indiretta del valore della
concentrazione, la taratura consiste nella determinazione in campo
della curva di correlazione tra risposta strumentale ed i valori
forniti da un secondo sistema manuale o automatico che rileva la
grandezza in esame. In questo caso la curva di taratura e' definita
con riferimento al volume di effluente gassoso nelle condizioni di
pressione, temperatura e percentuale di ossigeno effettivamente
presenti nel condotto e senza detrazioni della umidita' (cioe' in
mg/m3 e su tal quale). I valori determinati automaticamente dal
sistema in base a tale curva sono riportati, durante la fase di
preelaborazione dei dati, alle condizioni di riferimento prescritte.
La curva di correlazione si ottiene per interpolazione, da
effettuarsi col metodo dei minimi quadrati o con altri criteri
statistici, dei valori rilevati attraverso piu' misure riferite a
diverse concentrazioni di inquinante nell'effluente gassoso. Devono
essere effettuate almeno tre misure per tre diverse concentrazioni di
inquinante. L'interpolazione puo' essere di primo grado (lineare) o
di secondo grado (parabolica) in funzione del numero delle misure
effettuate a diversa concentrazione, del tipo di inquinante misurato
e del tipo di processo. Deve essere scelta la curva avente il
coefficiente di correlazione piu' prossimo all'unita'. Le operazioni
di taratura sopra descritte devono essere effettuate con periodicita'
almeno annuale.
4.2.2. La risposta strumentale sullo zero degli analizzatori in
situ con misura diretta deve essere verificata nei periodi in cui
l'impianto non e' in funzione.
4.3. Le verifiche in campo sono le attivita' destinate
all'accertamento della correttezza delle operazioni di misura. Tali
attivita' sono effettuate dall'autorita' competente per il controllo
o dal gestore sotto la supervisione della stessa.
4.3.1. Per gli analizzatori in situ che forniscono una misura
indiretta le verifiche in campo coincidono con le operazioni di
taratura indicate nel punto 4.2.
1.3.2 Per le misure di inquinanti gassosi basati su analizzatori in
situ con misura diretta e di tipo estrattivo, la verifica in campo
consiste nella determinazione dell'indice di accuratezza relativo da
effettuare come descritto nel punto 4.4. e con periodicita' almeno
annuale.
4.4. La verifica di accuratezza di una misura si effettua
confrontando le misure rilevate dal sistema in esame con le misure
rilevate nello stesso punto o nella stessa zona di campionamento da
un altro sistema di misura assunto come riferimento. L'accordo tra i
due sistemi si valuta, effettuando almeno tre misure di confronto,
tramite l'indice di accuratezza relativo (IAR). Tale indice si
calcola, dopo aver determinato i valori assoluti (xi ) delle
differenze delle concentrazioni misurate dai due sistemi nelle N
prove effettuate, applicando la formula seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
- M e' la media aritmetica degli N valori xi
- Mr e' la media dei valori delle concentrazioni rilevate dal
sistema di riferimento;
- Ic e' il valore assoluto dell'intervallo di confidenza calcolato
per la media degli N valori xi ossia:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
- N e' il numero delle misure effettuate
- S e' la deviazione standard dei valori xi cioe':
Parte di provvedimento in formato grafico
- tn e' la variabile casuale t di Student calcolata per un livello
di fiducia del 95% e per n gradi di liberta' pari a (N - 1). I valori
di tn sono riportati nella tabella seguente in funzione di N:
Parte di provvedimento in formato grafico
La correttezza delle operazioni di misura e' verificata se l'indice
di accuratezza relativo delle due misure e' superiore all'80%.
5. Elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati
5.1. In fase di preelaborazione dei dati il valore medio orario
deve essere invalidato se la disponibilita' dei dati elementari e'
inferiore al 70%.
5.1.1. Salvo diversamente disposto dall'autorizzazione, i valori
medi su periodi di osservazione diversi dall'ora sono calcolati, ai
fini del confronto con i pertinenti valori limite, a partire dal
valore medio orario.
5.1.2. I valori medi orari calcolati sono utilizzabili nelle
elaborazioni successive ai fini della verifica dei valori limite se,
oltre ad essere validi relativamente alla disponibilita' dei dati
elementari, si riferiscono ad ore di normale funzionamento. Il
sistema di acquisizione o elaborazione dei dati deve essere pertanto
in grado di determinare automaticamente, durante il calcolo delle
medie per periodi di osservazione superiori all'ora, la validita' del
valore medio orario. I valori di concentrazione devono essere
riportati alle condizioni di riferimento e sono ritenuti validi se
sono valide le misure, effettuate contemporaneamente, di tutte le
grandezze necessarie alla determinazione di tali valori, fatto salvo
quanto previsto dal punto 3.8.2.
5.2. Salvo diversamente disposto nell'autorizzazione, i limiti alle
emissioni si intendono riferiti alle concentrazioni mediate sui
periodi temporali (medie mobili di 7 giorni, mensili, giornaliere
ecc.) indicati, per le diverse tipologie di impianto, nel presente
decreto.
5.2.1. Qualora i valori limite di emissione si applichino alle
concentrazioni medie giornaliere, allo scadere di ogni giorno devono
essere calcolati ed archiviati i valori di concentrazione medi
giornalieri secondo quanto indicato al punto 5.1.1. Nel caso in cui
la disponibilita' delle medie orarie riferite al giorno sia inferiore
al 70% il valore medio giornaliero e' invalidato. In questi casi la
verifica del rispetto del limite giornaliero deve essere effettuata
con le procedure previste nel punto 5.5.1. Il valore medio
giornaliero non deve essere calcolato nel caso in cui le ore di
normale funzionamento nel giorno siano inferiori a 6. In tali casi si
ritiene non significativo il valore medio giornaliero. Ove prescritto
nell'autorizzazione o richiesto dall'autorita' competente per il
controllo, nel caso in cui l'autorizzazione stabilisca un valore
limite di emissione riferito ad un periodo di osservazione inferiore
al mese, allo scadere di ogni giorno devono essere registrati i casi
in cui il valore medio giornaliero e' risultato superiore al valore
limite; tale superamento deve essere espresso come incremento
percentuale rispetto al valore limite.
5.2.2. Qualora i valori limite di emissione si applichino alle
concentrazioni medie mobili di 7 giorni, allo scadere di ogni giorno
devono essere calcolati ed archiviati i valori di concentrazione
media degli ultimi sette giorni trascorsi (media mobile di sette
giorni). Nel caso in cui la disponibilita' delle medie orarie
calcolate nei sette giorni sia inferiore al 70% il valore medio e'
invalidato. La media dei sette giorni non deve essere calcolata nel
caso in cui le ore di normale funzionamento nei sette giorni sono
inferiori a 42. In tali casi si ritiene non significativo il valore
della media.
5.2.3. Qualora i valori limite di emissione si applichino alle
concentrazioni medie mensili, allo scadere di ogni mese civile devono
essere calcolati ed archiviati il valore limite relativo al mese
trascorso (nel caso di impianti multicombustibile) ed il valore medio
di emissione relativo allo stesso periodo. Il valore medio mensile
non deve essere calcolato nel caso in cui le ore di normale
funzionamento nel mese civile siano inferiori a 144. In tali casi si
ritiene non significativo il valore medio mensile. Nel caso in cui la
disponibilita' delle medie orarie nel mese, calcolata secondo quanto
indicato al punto 5.5, sia inferiore all'80%, il valore medio mensile
calcolato automaticamente non deve essere considerato direttamente
utilizzabile per la verifica del rispetto del valore limite. In
questi casi la verifica del rispetto del limite mensile deve essere
effettuata ai sensi del punto 5.5.1.
5.2.4. Fermo restando quanto stabilito al punto 5.3, per gli
impianti di cui all'allegato I, parte IV, sezione 1, il mese, salvo
diversa prescrizione autorizzativa, e' inteso come una sequenza di
720 ore di normale funzionamento. Il valore medio mensile e' la media
aritmetica dei valori medi orari validi rilevati nel corso di ognuna
delle sequenze consecutive di 720 ore considerate.
5.2.5 I valori medi mensili calcolati ai sensi del punto 5.2.4.
sono archiviati e, ove richiesto dall'autorita' competente per il
controllo, trasmessi alla stessa unitamente ai riferimenti di inizio
e fine periodo del calcolo nonche' al numero dei dati validi che
concorrono al calcolo stesso. Nel caso in cui la disponibilita' delle
medie orarie valide nelle 720 ore considerate sia inferiore alt 80%,
il valore medio mensile calcolato automaticamente non e' considerato
direttamente utilizzabile per la verifica del rispetto del valore
limite. In questi casi la verifica del rispetto del limite deve
essere effettuata con le procedure previste nel punto 5.5.1.
5.3. Per i grandi impianti di combustione, di cui all'allegato II,
parte I, paragrafo 3, relativamente agli inquinanti SO2 ed NOx e
polveri, allo scadere di ogni mese civile sono calcolati ed
archiviati i seguenti valori:
- il valore limite di emissione relativo al mese trascorso,
calcolato secondo quanto previsto nello stesso paragrafo;
- il valore medio di emissione relativo allo stesso periodo.
Fermo restando il calcolo delle medie di 48 ore per gli impianti di
combustione anteriori al 1988 e anteriori al 2006 e salvo diversa
disposizione autorizzativa o data dall'autorita' competente per il
controllo, il valore medio mensile non viene calcolato nel caso in
cui le ore di normale funzionamento nel mese civile siano inferiori a
240. In tali casi si ritiene non significativo il valore medio
mensile. Nel caso in cui la disponibilita' delle medie orarie nel
mese calcolate ai sensi del punto 5.5. sia inferiore all'80%, il
valore medio mensile calcolato automaticamente non e considerato
direttamente utilizzabile per la verifica del rispetto del valore
limite. In questi casi la verifica del rispetto del limite mensile e'
effettuata ai sensi del punto 5.5.1.
5.3.1 Il calcolo delle medie di 48 ore si riferisce a sequenze
consecutive di 48 ore di normale funzionamento. Ogni media e'
archiviata allo scadere del periodo a cui il calcolo si riferisce.
Contestualmente deve essere calcolato, ai sensi dell'allegato II,
parte I, paragrafo 3, e archiviato il valore limite relativo alle
stesse 48 ore di normale funzionamento, Nel caso in cui la
disponibilita' delle medie orarie nelle 48 ore considerate sia
inferiore al 70% il valore medio non e' considerato valido ai fini
della verifica del rispetto del limite sulle medie di 48 ore. Allo
scadere di ognuno dei periodi di calcolo si provvede ad aggiornare e
archiviare l'elenco dei casi in cui le medie di 48 ore hanno superato
il 110% del limite corrispondente ed il numero delle medie di 48 ore
valide dall'inizio dell'anno. Nel calcolare le percentuali delle
medie di 48 ore da sottoporre a verifica si fa riferimento alle medie
di 48 ore valide e si approssima il numero risultante per eccesso o
per difetto al numero intero piu' vicino.
5.4. Il gestore e' tenuto a conservare e a mettere a disposizione
dell'autorita' competente per il controllo, per un periodo minimo di
cinque anni, salvo diversa disposizione autorizzativa, i dati
rilevati ed elaborati secondo quanto previsto ai punti 5.1, 5.2. e
5.3 utilizzando, per l'archiviazione, appositi formati predisposti
dall'autorita' competente per il controllo, sentito il gestore. Si
riporta in appendice 4 un esempio di tale formato relativo ai grandi
impianti di combustione.
5.5. L'indice di disponibilita' mensile delle medie orarie del
singolo inquinante, si calcola nel seguente modo:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
- Ns e' il numero delle medie orarie valide registrate dal sistema
di acquisizione.
- Onf sono le ore di normale funzionamento dell'impianto nel mese.
Il gestore e' tenuto a riportare nella documentazione di cui al
punto 5.4 le cause di indisponibilita' dei dati.
5.5.1. Qualora l'indice di cui al punto 5.5. sia inferiore all'80%,
la verifica del rispetto dei valori limite deve essere effettuata
integrando i dati rilevati automaticamente con i dati e le
informazioni raccolti in conformita' a quanto indicato nei punti 2.5,
2.b e 2.7.
Appendice 1
Schema esemplificativo dei registri relativi ai controlli discontinui
di cui ai punti 2.5 e 2.7
Parte di provvedimento in formato grafico
Appendice 2
Schema esemplificativo del registro relativo ai casi di interruzione
del normale funzionamento degli impianti di abbattimento
(manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti,
interruzione dell'impianto produttivo) (punto 2.8.)
Parte di provvedimento in formato grafico
Appendice 3
Schema esemplificativo della tabella di riepilogo degli interventi di
manutenzione periodica e straordinaria degli strumenti di misura
(punto 3.2.)
Parte di provvedimento in formato grafico
Appendice 4
Esempio di formato per l'archiviazione dei dati relativi ai grandi
impianti di combustione (punto 5.4).
Tabella dei dati giornalieri
Dati di riferimento:
- numero delle ore di normale funzionamento nelle 48 ore trascorse
(dalle 24 del giorno corrente alle ore 0 del giorno precedente);
- frazione della potenza media generata (elettrica o termica) con i
diversi combustibili nel giorno e nelle 48 ore trascorse (proporzione
in ragione del calore prodotto dai diversi combustibili);
- tenore di ossigeno di riferimento nelle 48 ore trascorse;
- tenore medio di ossigeno misurato nelle 48 ore trascorse;
Dati per inquinante:
- limiti applicabili nelle 48 ore;
- concentrazione media nelle 48 ore trascorse;
- numero delle medie orarie valide nelle 48 ore trascorse;
Tabella dei dati mensili e di sintesi
La tabella riporta i valori medi mensili di consuntivo e i dati di
sintesi per i parametri da valutare su base annuale.
Dati di riferimento:
- numero delle ore di normale funzionamento nel mese;
- tenore di ossigeno di riferimento (puo' essere variabile nel caso
di impianti multicombustibile);
- tenore medio di ossigeno misurato;
- frazione della potenza generata (elettrica o termica) con i
diversi combustibili nel mese.
Dati per inquinante:
- concentrazioni medie mensili rilevate;
- numero delle medie orarie valide rilevate nel mese;
- limiti applicabili nel mese;
- numero delle 48 ore caratterizzate da media valida;
- numero delle medie di 48 ore che nel mese hanno superato il 110%
del limite corrispondente.
Tabella dei dati annuali
La tabella riporta il riepilogo di tutti i valori mensili
consuntivati ed il consuntivo per inquinante dei dati da valutare su
base annuale.
Doti su base annuale:
- numero delle ore di normale funzionamento nell'anno;
- numero delle 48 ore caratterizzate da media valida ed il calcolo
del 5% o del 3% di tale numero (cioe' del complemento al 95 e al
97%);
- numero delle medie di 48 ore che nell'anno hanno superato il 110%
del limite corrispondente.