(Parte V - Allegato VI)
  ALLEGATO VI 
  Criteri per la valutazione della conformita' dei valori misurati ai
valori limite di emissione 
  1. Definizioni 
  1.1. Ai fini del presente allegato si intende per: 
  a)  misura  diretta:  misura  effettuata   con   analizzatori   che
forniscono un segnale di  risposta  direttamente  proporzionale  alla
concentrazione dell'inquinante; 
  b)  misura  indiretta:  misura  effettuata  con  analizzatori   che
forniscono un segnale di risposta direttamente  proporzionale  ad  un
parametro da correlare, tramite ulteriori misure, alle concentrazioni
dell'inquinante, come, ad esempio, la misura  di  trasmittanza  o  di
estinzione effettuata dagli analizzatori di tipo ottico; 
  c) periodo di osservazione: intervallo temporale a cui si riferisce
il limite di emissione da rispettare. Tale periodo, a  seconda  della
norma da applicare, puo' essere orario, giornaliero, di  48  ore,  di
sette giorni, di un mese, di un anno. In relazione a ciascun  periodo
di  osservazione,  devono  essere  considerate  le  ore  di   normale
funzionamento; 
  d) ore di  normale  funzionamento:  il  numero  delle  ore  in  cui
l'impianto e' in funzione, con l'esclusione dei periodi di avviamento
e di arresto e dei periodi di guasto,  salvo  diversamente  stabilito
dal presente decreto, dalle normative adottate ai sensi dell'articolo
271, comma 3, o dall'autorizzazione; 
  e) valore medio orario  o  media  oraria:  media  aritmetica  delle
misure istantanee valide effettuate nel corso di un'ora solare; 
  f) valore medio giornaliero o media di 24 ore: media aritmetica dei
valori medi  orari  validi  rilevati  dalle  ore  00:00:01  alle  ore
24:00:00; 
  g) valore di 48 ore o media di 48 ore: media aritmetica dei  valori
medi  orari  validi  rilevati  nel  corso  di  48  ore   di   normale
funzionamento, anche non consecutive; 
  h) valore medio mensile: media aritmetica  dei  valori  medi  orari
validi rilevati nel corso del  mese;  per  mese,  salvo  diversamente
specificato, si intende il mese di calendario; 
  i) valore medio annuale: media aritmetica  dei  valori  medi  orari
rilevati nel corso del periodo compreso tra il 1°  gennaio  e  il  31
dicembre successivo; 
  j) media mensile mobile: valore medio mensile riferito agli  ultimi
30 giorni interi, vale  a  dire  alle  24  ore  di  ogni  giorno;  le
elaborazioni devono essere effettuate al termine di ogni giorno; 
  k) media mobile di sette giorni: media aritmetica dei  valori  medi
orari  validi  rilevati  durante  gli  ultimi  7  giorni  interi;  le
elaborazioni devono essere effettuate al termine di ogni giorno; 
  l) disponibilita' dei dati elementari: la  percentuale  del  numero
delle misure elementari valide acquisite, relativamente ad un  valore
medio  orario  di  una  misura,  rispetto  al   numero   dei   valori
teoricamente acquisibili nell'arco dell'ora; 
  m) sistemi di misura estrattivi: sistemi basati sull'estrazione del
campione dall'effluente gassoso; l'estrazione  avviene  direttamente,
nel caso dei sistemi ad estrazione  diretta,  o  con  diluizione  del
campione, negli altri casi; 
  n) sistemi di misura non estrattivi o analizzatoti in sito: sistemi
basati sulla misura eseguita direttamente su un  volume  definito  di
effluente, all'interno del condotto  degli  effluenti  gassosi;  tali
sistemi possono prevedere la misura lungo un diametro del condotto, e
in tal caso sono definiti strumenti M situ lungo percorso o strumenti
in situ path, o la misura in un punto o in un tratto  molto  limitato
dell'effluente gassoso, e in tal caso sono definiti strumenti in situ
puntuale o strumenti in situ point. 
  o)  calibrazione:  procedura  di  verifica  dei   segnali   di   un
analizzatore a risposta lineare sullo zero e su un  prefissato  punto
intermedio della  scala  (span),  il  quale  corrisponde  tipicamente
all'80% del fondo scala. 
  2. Metodi  di  valutazione  delle  misure  effettuate  dal  gestore
dell'impianto e delle misure effettuate dall'autorita' competente per
il controllo 
  2.1 Ai fini di una corretta interpretazione dei dati,  alle  misure
di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi  continui
automatici devono essere associati  i  valori  delle  grandezze  piu'
significative dell'impianto,  atte  a  caratterizzarne  lo  stato  di
funzionamento (ad esempio: produzione  di  vapore,  carico  generato,
assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.). 
  2.2. Salvo diversamente indicato nel presente decreto, in  caso  di
misure in continuo, le emissioni convogliate si considerano  conformi
ai valori limite se nessuna delle medie di 24  ore  supera  i  valori
limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera  i  valori
limite di emissione di un fattore superiore a 1,25. 
  2.3. Salvo diversamente indicato nel presente decreto, in  caso  di
misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano  conformi
ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione,
calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita  ad
un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni  di  esercizio
piu' gravose, non supera il valore limite di emissione. 
  2.4. Il sistema di misura in continuo di  ciascun  inquinante  deve
assicurare un indice di disponibilita' mensile  delle  medie  orarie,
come definito al punto 5.5, non inferiore all'80%. Nel  caso  in  cui
tale valore non sia raggiunto, il gestore  e'  tenuto  a  predisporre
azioni correttive per migliorare  il  funzionamento  del  sistema  di
misura,  dandone  comunicazione  all'autorita'  competente   per   il
controllo. 
  2.5. Il gestore il quale preveda che le misure in continuo di uno o
piu' inquinanti non  potranno  essere  effettuate  o  registrate  per
periodi superiori a 48  ore  continuative,  e'  tenuto  ad  informare
tempestivamente l'autorita' competente per il controllo. In ogni caso
in cui, per un determinato  periodo,  non  sia  possibile  effettuare
misure    in    continuo,    laddove    queste    siano    prescritte
dall'autorizzazione,  il  gestore  e'  tenuto,  ove  tecnicamente  ed
economicamente possibile, ad attuare forme alternative  di  controllo
delle  emissioni  basate  su  misure  discontinue,  correlazioni  con
parametri di esercizio o con specifiche caratteristiche delle materie
prime utilizzate. Per tali  periodi  l'autorita'  competente  per  il
controllo stabilisce, sentito il gestore, le  procedure  da  adottare
per la stima delle emissioni. La disposizione data da tale  autorita'
deve essere allegata al registro di cui al punto 2.7. 
  2.6. 1 dati misurati o stimati con le modalita' di cui al punto 2.5
concorrono ai fini della verifica del rispetto dei valori limite. 
  2.7. I dati relativi ai controlli  analitici  discontinui  previsti
nell'autorizzazione cd ai controlli  previsti  al  punto  2.5  devono
essere riportati dal gestore su appositi  registri  ai  quali  devono
essere allegati i certificati analitici.  I  registri  devono  essere
tenuti a disposizione dell'autorita' competente per il controllo. Uno
schema esemplificativo per la redazione dei registri e' riportato  in
appendice 1. 
  2.8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti  di
abbattimento  (manutenzione  ordinaria   e   straordinaria,   guasti,
malfunzionamenti,  interruzione   del   funzionamento   dell'impianto
produttivo) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro
deve essere tenuto a disposizione dell'autorita'  competente  per  il
controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione  del  registro
e' riportato in appendice 2. 
  2.9. Nelle more dell'emanazione del  decreto  di  cui  all'articolo
271, comma 17, ai fini della verifica del rispetto dei valori  limite
si applicano le procedure di calibrazione degli strumenti  di  misura
stabilite dall'autorita'  competente  per  il  controllo  sentito  il
gestore. 
  3. Requisiti e prescrizioni funzionali dei sistemi di  monitoraggio
in continuo delle emissioni 
  3.1.  Nella  realizzazione  e   nell'esercizio   dei   sistemi   di
rilevamento devono essere perseguiti, per la misura di  ogni  singolo
parametro, elevati livelli di accuratezza  e  di  disponibilita'  dei
dati elementari. Il sistema di rilevamento deve essere realizzato con
una configurazione idonea al funzionamento continuo non presidiato in
tutte le condizioni ambientali e di processo. Il gestore e' tenuto  a
garantire la qualita' dei dati mediante l'adozione di  procedure  che
documentino le modalita' e  l'avvenuta  esecuzione  degli  interventi
manutentivi  programmati  e  straordinari  e  delle   operazioni   di
calibrazione  e  taratura  della  strumentazione  di   misura.   Tali
procedure sono stabilite dall'autorita' competente per  il  controllo
sentito il gestore e devono, in particolare, prevedere: 
  a) la verifica periodica, per  ogni  analizzatore,  della  risposta
strumentale su tutto l'intervallo di misura tramite prove e  tarature
fuori campo; 
  b) il controllo e la  correzione  in  campo  delle  normali  derive
strumentali  o   dell'influenza   esercitata   sulla   misura   dalla
variabilita' delle condizioni ambientali; 
  c) l'esecuzione  degli  interventi  manutentivi  periodici  per  il
mantenimento   dell'integrita'   e   dell'efficienza   del   sistema,
riguardanti,  ad  esempio,  la  sostituzione  dei  componenti  attivi
soggetti ad esaurimento, la pulizia di organi filtranti, ecc.; 
  d) la verifica periodica in campo delle  curve  di  taratura  degli
analizzatori. 
  3.2. Per ogni strumento  devono  essere  registrate  le  azioni  di
manutenzione periodica e straordinaria mediante la redazione  di  una
tabella di riepilogo degli interventi, di cui e' riportato uno schema
esemplificativo in appendice 3. 
  3.3. Gli analizzatori in continuo  devono  essere  certificati.  In
attesa della disciplina di un'apposita certificazione  da  introdurre
ai sensi dell'articolo 271,  comma  17,  possono  essere  utilizzati,
previa verifica di idoneita' da parte dell'autorita'  competente  per
il  controllo,  gli  analizzatori  provvisti  di  una  certificazione
acquisita da un ente certificatore estero appartenente ad  uno  Stato
dell'Unione europea accreditato da un ente operante nell'ambito della
convenzione  denominata  "European  cooperation  for  accreditation",
purche' l'atto di certificazione sia corredato da: 
  a) rapporti di prova emessi  da  laboratori  che  effettuano  prove
accreditate secondo la norma EN ISO/IEC 17025 in cui  siano  indicati
il campo di misura, il limite di rilevabilita', la deriva,  il  tempo
di risposta e la disponibilita' dei  dati  sul  lungo  periodo;  tali
rapporti, su richiesta dell'autorita' competente, devono essere  resi
disponibili in lingua italiana, con traduzione  asseverata  presso  i
competenti uffici del Tribunale; 
  b) esiti delle verifiche di sistema condotte secondo  la  norma  EN
45011 dall'ente certificatore. 
  In alternativa  a  tali  analizzatori  possono  essere  utilizzati,
previa verifica di idoneita' da parte dell'autorita'  competente  per
il   controllo,   gli   analizzatori   autorizzati,   con    apposito
provvedimento, da una pubblica amministrazione di  uno  Stato  estero
appartenente all'Unione europea. In questo caso il provvedimento deve
essere corredato dalla documentazione di cui alla lettera a). 
  Nella verifica di idoneita' l'autorita' valuta,  anche  sulla  base
dei  parametri  indicati  nella  lettera  a)   la   capacita'   degli
analizzatori di rilevare gli inquinanti nelle emissioni dell'impianto
in relazione alle caratteristiche qualitative  e  quantitative  degli
inquinanti,  ai  valori  limite  di  emissione   e   alle   eventuali
prescrizioni contenute nell'autorizzazione. 
  3.4. La misura in continuo delle grandezze deve  essere  realizzata
con un sistema che espleti le seguenti funzioni: 
  - campionamento ed analisi; 
  - calibrazione; 
  - acquisizione, validazione, elaborazione automatica dei dati. 
  Tali funzioni possono essere svolte da sottosistemi a  se'  stanti,
eventualmente comuni a  piu'  analizzatori,  oppure  da  una  singola
apparecchiatura di analisi. 
  3.5. La sezione di campionamento deve essere posizionata secondo la
norma  UNI  10169  (edizione  giugno  1993)  o,  ove  cio'  non   sia
tecnicamente possibile, secondo le disposizioni date dalle  autorita'
competenti per il  controllo,  sentito  il  gestore.  La  sezione  di
campionamento  deve  essere  resa  accessibile  e  agibile,  con   le
necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione. 
  3.6.  Ogni  analizzatore  installato  deve  avere  un  sistema   di
calibrazione in campo. Il sistema di calibrazione,  ove  tecnicamente
possibile in relazione  al  tipo  di  analizzatore  utilizzato,  deve
essere di tipo automatico e puo' utilizzare: 
  - sistemi di riferimento esterni, quali bombole con  concentrazioni
certificate o calibratori dinamici, 
  oppure, se l'utilizzo dei sistemi di  riferimento  esterni  non  e'
tecnicamente o economicamente possibile, 
  - sistemi interni agli analizzatori stessi. 
  3.7. Il sistema per l'acquisizione, la validazione e l'elaborazione
dei dati, in aggiunta alle funzioni di cui ai  punti  seguenti,  deve
consentire: 
  - la gestione  delle  segnalazioni  di  allarme  e  delle  anomalie
provenienti dalle varie apparecchiature; 
  - la gestione delle  operazioni  di  calibrazione  automatica,  ove
prevista; 
  - l'elaborazione dei dati e la  redazione  di  tabelle  in  formato
idoneo per il confronto  con  i  valori  limite;  tali  tabelle  sono
redatte secondo le indicazioni riportate nel punto 5.4. 
  3.7.1. L'acquisizione dei dati comprende le seguenti funzioni : 
  - la lettura  istantanea,  con  opportuna  frequenza,  dei  segnali
elettrici di risposta degli analizzatori o di altri sensori; 
  - la  traduzione  dei  segnali  elettrici  di  risposta  in  valori
elementari espressi nelle unita' di misura pertinenti alla  grandezza
misurata; 
  - la memorizzazione dei segnali validi; 
  - il rilievo dei segnali di stato delle apparecchiature  principali
ed  ausiliarie  necessarie  per   lo   svolgimento   delle   funzioni
precedenti. 
  Per lo svolgimento di tali  funzioni  e  per  le  elaborazioni  dei
segnali acquisiti e' ammesso l'intervento  dell'operatore,  il  quale
puo'  introdurre  nel  sistema  dati  e  informazioni.  Tali  dati  e
informazioni devono essere archiviati e visualizzati con  gli  stessi
criteri degli altri parametri misurati. 
  3.7.2. Il sistema  di  validazione  delle  misure  deve  provvedere
automaticamente, sulla base di procedure di verifica  predefinite,  a
validare sia i valori elementari acquisiti, sia i valori  medi  orari
calcolali. Le procedure di validazione adottate in relazione al  tipo
di processo e ad ogni tipo di analizzatore, devono  essere  stabilite
dall'autorita' competente per il controllo, sentito il gestore. Per i
grandi impianti di combustione, i dati non sono comunque validi se: 
  -  i  dati  elementari  sono  stati  acquisiti   in   presenza   di
segnalazioni di anomalia  del  sistema  di  misura  tali  da  rendere
inaffidabile la misura stessa; 
  - i segnali elettrici di risposta dei sensori sono al di  fuori  di
tolleranze predefinite; 
  - lo scarto tra l'ultimo dato elementare  acquisito  ed  il  valore
precedente  supera  una  soglia  massima  che  deve  essere   fissata
dall'autorita' competente per il controllo; 
  - il numero di dati elementari validi che hanno concorso al calcolo
del valore medio orario e' inferiore al 70%  del  numero  dei  valori
teoricamente acquisibili nell'arco dell'ora; 
  - il massimo scarto tra le misure elementari non e' compreso in  un
intervallo fissato dall'autorita' competente per il controllo; 
  - il valore medio orario non e' compreso in un  intervallo  fissato
dall'autorita' competente per il controllo; 
  3.7.3 Le soglie di validita' di  cui  al  punto  precedente  devono
essere fissate in funzione del tipo di  processo  e  del  sistema  di
misura. 1 valori medi orari archiviati devono essere sempre associati
ad un indice di validita' che permetta di escludere automaticamente i
valori non validi o non significativi dalle elaborazioni successive. 
  3.7.4. Per preelaborazione dei  dati  si  intende  l'insieme  delle
procedure di calcolo che consentono di definire i valori  medi  orari
espressi nelle unita' di misura richieste e riferiti alle  condizioni
fisiche prescritte, partendo dai valori  elementari  acquisiti  nelle
unita' di misura pertinenti alla grandezza misurata. Nel caso in  cui
sia  prevista  la  calibrazione  automatica  degli  analizzatori,  la
preelaborazione include anche la correzione dei valori misurati sulla
base dei risultati dell'ultima calibrazione valida. 
  3.8. Se la misura di concentrazione  e'  effettuata  sui  effluenti
gassosi umidi e deve essere riportata  ad  un  valore  riferito  agli
effluenti gassosi secchi si applica la seguente formula: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  dove: 
  - Cs e' la concentrazione riferita agli effluenti gassosi secchi; 
  - Ca e' la concentrazione riferita agli effluenti gassosi umidi; 
    
  - Cf e' il contenuto  di  vapor  d'acqua  negli  effluenti  gassosi
    
espresso come rapporto in volume (v/v). 
  3.8.1. Per i  sistemi  di  misura  di  tipo  estrattivo  dotati  di
apparato  di  deumidificazione  del  campione  con  umidita'  residua
corrispondente all'umidita' di saturazione  ad  una  temperatura  non
superiore  a  4  °C,  le  concentrazioni  misurate   possono   essere
considerate come riferite agli effluenti gassosi secchi. In tal  caso
non e' necessaria la correzione di cui al punto precedente. 
  3.8.2. Ove le caratteristiche del processo produttivo sono tali per
cui la percentuale di umidita' dipende da parametri noti  e'  ammessa
la determinazione del tenore di umidita' a mezzo calcolo tramite dati 
introdotti nel sistema dall'operatore 
  3.9. Quando in un processo di produzione e'  stato  verificato  che
nelle emissioni la concentrazione di NO2 e' inferiore o uguale al 5% 
della concentrazione totale di NOx (NOx= NO + NO2 ), e' consentita la 
misura  del  solo  monossido  di  azoto  (NO).   In   tal   caso   la
concentrazione degli ossidi  di  azoto  NOx  si  ottiene  tramite  il
seguente calcolo: NOx = NO/0,95. 
  3.10. Ove opportuno puo' essere  adottato  un  criterio  analogo  a
quello del punto 3.9. per la misura degli ossidi di zolfo (SOx = SO2 
+ SO3 ). 
  4. Tarature e verifiche 
  4.1. Le verifiche periodiche, di competenza del gestore, consistono
nel controllo periodico della risposta su tutto il  campo  di  misura
dei singoli analizzatori,  da  effettuarsi  con  periodicita'  almeno
annuale. Tale tipo di verifica  deve  essere  effettuata  anche  dopo
interventi manutentivi conseguenti ad un guasto degli analizzatori. 
  4.2. Nel caso di analizzatori utilizzati nei sistemi estrattivi, la
taratura coincide con le operazioni di calibrazione  strumentale.  La
periodicita' dipende dalle caratteristiche degli analizzatori e dalle
condizioni   ambientali   di   misura   e   deve   essere   stabilita
dall'autorita' competente per il controllo, sentito il gestore. 
  4.2.1 Nel caso di analizzatori in situ per la misura di  gas  o  di
polveri,  che  forniscono  una  misura  indiretta  del  valore  della
concentrazione, la taratura consiste nella  determinazione  in  campo
della curva di correlazione tra  risposta  strumentale  ed  i  valori
forniti da un secondo sistema manuale  o  automatico  che  rileva  la
grandezza in esame. In questo caso la curva di taratura  e'  definita
con riferimento al volume di effluente gassoso  nelle  condizioni  di
pressione,  temperatura  e  percentuale  di  ossigeno  effettivamente
presenti nel condotto e senza detrazioni  della  umidita'  (cioe'  in
mg/m3 e su tal quale). I valori determinati automaticamente dal 
sistema in base a tale curva  sono  riportati,  durante  la  fase  di
preelaborazione dei dati, alle condizioni di riferimento  prescritte.
La  curva  di  correlazione  si  ottiene   per   interpolazione,   da
effettuarsi col metodo  dei  minimi  quadrati  o  con  altri  criteri
statistici, dei valori rilevati attraverso  piu'  misure  riferite  a
diverse concentrazioni di inquinante nell'effluente  gassoso.  Devono
essere effettuate almeno tre misure per tre diverse concentrazioni di
inquinante. L'interpolazione puo' essere di primo grado  (lineare)  o
di secondo grado (parabolica) in funzione  del  numero  delle  misure
effettuate a diversa concentrazione, del tipo di inquinante  misurato
e del tipo di  processo.  Deve  essere  scelta  la  curva  avente  il
coefficiente di correlazione piu' prossimo all'unita'. Le  operazioni
di taratura sopra descritte devono essere effettuate con periodicita'
almeno annuale. 
  4.2.2. La risposta strumentale sullo  zero  degli  analizzatori  in
situ con misura diretta deve essere verificata  nei  periodi  in  cui
l'impianto non e' in funzione. 
  4.3.  Le  verifiche  in   campo   sono   le   attivita'   destinate
all'accertamento della correttezza delle operazioni di  misura.  Tali
attivita' sono effettuate dall'autorita' competente per il  controllo
o dal gestore sotto la supervisione della stessa. 
  4.3.1. Per gli analizzatori  in  situ  che  forniscono  una  misura
indiretta le verifiche in  campo  coincidono  con  le  operazioni  di
taratura indicate nel punto 4.2. 
  1.3.2 Per le misure di inquinanti gassosi basati su analizzatori in
situ con misura diretta e di tipo estrattivo, la  verifica  in  campo
consiste nella determinazione dell'indice di accuratezza relativo  da
effettuare come descritto nel punto 4.4. e  con  periodicita'  almeno
annuale. 
  4.4.  La  verifica  di  accuratezza  di  una  misura  si   effettua
confrontando le misure rilevate dal sistema in esame  con  le  misure
rilevate nello stesso punto o nella stessa zona di  campionamento  da
un altro sistema di misura assunto come riferimento. L'accordo tra  i
due sistemi si valuta, effettuando almeno tre  misure  di  confronto,
tramite l'indice  di  accuratezza  relativo  (IAR).  Tale  indice  si
calcola, dopo aver determinato i valori assoluti (xi ) delle 
differenze delle concentrazioni misurate  dai  due  sistemi  nelle  N
prove effettuate, applicando la formula seguente: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  dove: 
  - M e' la media aritmetica degli N valori xi 
  - Mr e' la media  dei  valori  delle  concentrazioni  rilevate  dal
sistema di riferimento; 
  - Ic e' il valore assoluto dell'intervallo di confidenza  calcolato
per la media degli N valori xi ossia: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  dove: 
  - N e' il numero delle misure effettuate 
  - S e' la deviazione standard dei valori xi cioe': 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  - tn e' la variabile casuale t di Student calcolata per un  livello
di fiducia del 95% e per n gradi di liberta' pari a (N - 1). I valori
di tn sono riportati nella tabella seguente in funzione di N: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  La correttezza delle operazioni di misura e' verificata se l'indice
di accuratezza relativo delle due misure e' superiore all'80%. 
  5. Elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati 
  5.1. In fase di preelaborazione dei dati  il  valore  medio  orario
deve essere invalidato se la disponibilita' dei  dati  elementari  e'
inferiore al 70%. 
  5.1.1. Salvo diversamente disposto  dall'autorizzazione,  i  valori
medi su periodi di osservazione diversi dall'ora sono  calcolati,  ai
fini del confronto con i pertinenti  valori  limite,  a  partire  dal
valore medio orario. 
  5.1.2. I  valori  medi  orari  calcolati  sono  utilizzabili  nelle
elaborazioni successive ai fini della verifica dei valori limite  se,
oltre ad essere validi relativamente  alla  disponibilita'  dei  dati
elementari, si  riferiscono  ad  ore  di  normale  funzionamento.  Il
sistema di acquisizione o elaborazione dei dati deve essere  pertanto
in grado di determinare automaticamente,  durante  il  calcolo  delle
medie per periodi di osservazione superiori all'ora, la validita' del
valore  medio  orario.  I  valori  di  concentrazione  devono  essere
riportati alle condizioni di riferimento e sono  ritenuti  validi  se
sono valide le misure, effettuate  contemporaneamente,  di  tutte  le
grandezze necessarie alla determinazione di tali valori, fatto  salvo
quanto previsto dal punto 3.8.2. 
  5.2. Salvo diversamente disposto nell'autorizzazione, i limiti alle
emissioni si  intendono  riferiti  alle  concentrazioni  mediate  sui
periodi temporali (medie mobili di  7  giorni,  mensili,  giornaliere
ecc.) indicati, per le diverse tipologie di  impianto,  nel  presente
decreto. 
  5.2.1. Qualora i valori limite  di  emissione  si  applichino  alle
concentrazioni medie giornaliere, allo scadere di ogni giorno  devono
essere calcolati  ed  archiviati  i  valori  di  concentrazione  medi
giornalieri secondo quanto indicato al punto 5.1.1. Nel caso  in  cui
la disponibilita' delle medie orarie riferite al giorno sia inferiore
al 70% il valore medio giornaliero e' invalidato. In questi  casi  la
verifica del rispetto del limite giornaliero deve  essere  effettuata
con  le  procedure  previste  nel  punto  5.5.1.  Il   valore   medio
giornaliero non deve essere calcolato nel  caso  in  cui  le  ore  di
normale funzionamento nel giorno siano inferiori a 6. In tali casi si
ritiene non significativo il valore medio giornaliero. Ove prescritto
nell'autorizzazione o  richiesto  dall'autorita'  competente  per  il
controllo, nel caso in  cui  l'autorizzazione  stabilisca  un  valore
limite di emissione riferito ad un periodo di osservazione  inferiore
al mese, allo scadere di ogni giorno devono essere registrati i  casi
in cui il valore medio giornaliero e' risultato superiore  al  valore
limite;  tale  superamento  deve  essere  espresso  come   incremento
percentuale rispetto al valore limite. 
  5.2.2. Qualora i valori limite  di  emissione  si  applichino  alle
concentrazioni medie mobili di 7 giorni, allo scadere di ogni  giorno
devono essere calcolati ed  archiviati  i  valori  di  concentrazione
media degli ultimi sette giorni  trascorsi  (media  mobile  di  sette
giorni). Nel  caso  in  cui  la  disponibilita'  delle  medie  orarie
calcolate nei sette giorni sia inferiore al 70% il  valore  medio  e'
invalidato. La media dei sette giorni non deve essere  calcolata  nel
caso in cui le ore di normale funzionamento  nei  sette  giorni  sono
inferiori a 42. In tali casi si ritiene non significativo  il  valore
della media. 
  5.2.3. Qualora i valori limite  di  emissione  si  applichino  alle
concentrazioni medie mensili, allo scadere di ogni mese civile devono
essere calcolati ed archiviati il  valore  limite  relativo  al  mese
trascorso (nel caso di impianti multicombustibile) ed il valore medio
di emissione relativo allo stesso periodo. Il  valore  medio  mensile
non deve  essere  calcolato  nel  caso  in  cui  le  ore  di  normale
funzionamento nel mese civile siano inferiori a 144. In tali casi  si
ritiene non significativo il valore medio mensile. Nel caso in cui la
disponibilita' delle medie orarie nel mese, calcolata secondo  quanto
indicato al punto 5.5, sia inferiore all'80%, il valore medio mensile
calcolato automaticamente non deve  essere  considerato  direttamente
utilizzabile per la verifica  del  rispetto  del  valore  limite.  In
questi casi la verifica del rispetto del limite mensile  deve  essere
effettuata ai sensi del punto 5.5.1. 
  5.2.4. Fermo restando  quanto  stabilito  al  punto  5.3,  per  gli
impianti di cui all'allegato I, parte IV, sezione 1, il  mese,  salvo
diversa prescrizione autorizzativa, e' inteso come  una  sequenza  di
720 ore di normale funzionamento. Il valore medio mensile e' la media
aritmetica dei valori medi orari validi rilevati nel corso di  ognuna
delle sequenze consecutive di 720 ore considerate. 
  5.2.5 I valori medi mensili calcolati ai  sensi  del  punto  5.2.4.
sono archiviati e, ove richiesto  dall'autorita'  competente  per  il
controllo, trasmessi alla stessa unitamente ai riferimenti di  inizio
e fine periodo del calcolo nonche' al  numero  dei  dati  validi  che
concorrono al calcolo stesso. Nel caso in cui la disponibilita' delle
medie orarie valide nelle 720 ore considerate sia inferiore alt  80%,
il valore medio mensile calcolato automaticamente non e'  considerato
direttamente utilizzabile per la verifica  del  rispetto  del  valore
limite. In questi casi la  verifica  del  rispetto  del  limite  deve
essere effettuata con le procedure previste nel punto 5.5.1. 
  5.3. Per i grandi impianti di combustione, di cui all'allegato  II,
parte I, paragrafo 3, relativamente agli inquinanti SO2 ed NOx e 
polveri,  allo  scadere  di  ogni  mese  civile  sono  calcolati   ed
archiviati i seguenti valori: 
  - il  valore  limite  di  emissione  relativo  al  mese  trascorso,
calcolato secondo quanto previsto nello stesso paragrafo; 
  - il valore medio di emissione relativo allo stesso periodo. 
  Fermo restando il calcolo delle medie di 48 ore per gli impianti di
combustione anteriori al 1988 e anteriori al  2006  e  salvo  diversa
disposizione autorizzativa o data dall'autorita'  competente  per  il
controllo, il valore medio mensile non viene calcolato  nel  caso  in
cui le ore di normale funzionamento nel mese civile siano inferiori a
240. In tali casi  si  ritiene  non  significativo  il  valore  medio
mensile. Nel caso in cui la disponibilita'  delle  medie  orarie  nel
mese calcolate ai sensi del punto  5.5.  sia  inferiore  all'80%,  il
valore medio mensile  calcolato  automaticamente  non  e  considerato
direttamente utilizzabile per la verifica  del  rispetto  del  valore
limite. In questi casi la verifica del rispetto del limite mensile e'
effettuata ai sensi del punto 5.5.1. 
  5.3.1 Il calcolo delle medie di 48  ore  si  riferisce  a  sequenze
consecutive di  48  ore  di  normale  funzionamento.  Ogni  media  e'
archiviata allo scadere del periodo a cui il  calcolo  si  riferisce.
Contestualmente deve essere calcolato,  ai  sensi  dell'allegato  II,
parte I, paragrafo 3, e archiviato il  valore  limite  relativo  alle
stesse  48  ore  di  normale  funzionamento,  Nel  caso  in  cui   la
disponibilita' delle  medie  orarie  nelle  48  ore  considerate  sia
inferiore al 70% il valore medio non e' considerato  valido  ai  fini
della verifica del rispetto del limite sulle medie di  48  ore.  Allo
scadere di ognuno dei periodi di calcolo si provvede ad aggiornare  e
archiviare l'elenco dei casi in cui le medie di 48 ore hanno superato
il 110% del limite corrispondente ed il numero delle medie di 48  ore
valide dall'inizio dell'anno.  Nel  calcolare  le  percentuali  delle
medie di 48 ore da sottoporre a verifica si fa riferimento alle medie
di 48 ore valide e si approssima il numero risultante per  eccesso  o
per difetto al numero intero piu' vicino. 
  5.4. Il gestore e' tenuto a conservare e a mettere  a  disposizione
dell'autorita' competente per il controllo, per un periodo minimo  di
cinque  anni,  salvo  diversa  disposizione  autorizzativa,  i   dati
rilevati ed elaborati secondo quanto previsto ai punti  5.1,  5.2.  e
5.3 utilizzando, per l'archiviazione,  appositi  formati  predisposti
dall'autorita' competente per il controllo, sentito  il  gestore.  Si
riporta in appendice 4 un esempio di tale formato relativo ai  grandi
impianti di combustione. 
  5.5. L'indice di disponibilita'  mensile  delle  medie  orarie  del
singolo inquinante, si calcola nel seguente modo: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  dove: 
  - Ns e' il numero delle medie orarie valide registrate dal  sistema
di acquisizione. 
  - Onf sono le ore di normale funzionamento dell'impianto nel mese. 
  Il gestore e' tenuto a riportare nella  documentazione  di  cui  al
punto 5.4 le cause di indisponibilita' dei dati. 
  5.5.1. Qualora l'indice di cui al punto 5.5. sia inferiore all'80%,
la verifica del rispetto dei valori  limite  deve  essere  effettuata
integrando  i  dati  rilevati  automaticamente  con  i  dati   e   le
informazioni raccolti in conformita' a quanto indicato nei punti 2.5,
2.b e 2.7. 
 
Appendice 1 
Schema esemplificativo dei registri relativi ai controlli discontinui 
di cui ai punti 2.5 e 2.7 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Appendice 2 
Schema esemplificativo del registro relativo ai casi di  interruzione
del   normale   funzionamento   degli   impianti   di    abbattimento
(manutenzione ordinaria e  straordinaria,  guasti,  malfunzionamenti,
interruzione dell'impianto produttivo) (punto 2.8.) 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Appendice 3 
Schema esemplificativo della tabella di riepilogo degli interventi di
manutenzione periodica e  straordinaria  degli  strumenti  di  misura
(punto 3.2.) 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Appendice 4 
Esempio di formato per l'archiviazione dei dati  relativi  ai  grandi
impianti di combustione (punto 5.4). 
Tabella dei dati giornalieri 
Dati di riferimento: 
  - numero delle ore di normale funzionamento nelle 48 ore  trascorse
(dalle 24 del giorno corrente alle ore 0 del giorno precedente); 
  - frazione della potenza media generata (elettrica o termica) con i
diversi combustibili nel giorno e nelle 48 ore trascorse (proporzione
in ragione del calore prodotto dai diversi combustibili); 
  - tenore di ossigeno di riferimento nelle 48 ore trascorse; 
  - tenore medio di ossigeno misurato nelle 48 ore trascorse; 
  Dati per inquinante: 
  - limiti applicabili nelle 48 ore; 
  - concentrazione media nelle 48 ore trascorse; 
  - numero delle medie orarie valide nelle 48 ore trascorse; 
  Tabella dei dati mensili e di sintesi 
  La tabella riporta i valori medi mensili di consuntivo e i dati  di
sintesi per i parametri da valutare su base annuale. 
  Dati di riferimento: 
  - numero delle ore di normale funzionamento nel mese; 
  - tenore di ossigeno di riferimento (puo' essere variabile nel caso
di impianti multicombustibile); 
  - tenore medio di ossigeno misurato; 
  - frazione della potenza  generata  (elettrica  o  termica)  con  i
diversi combustibili nel mese. 
  Dati per inquinante: 
  - concentrazioni medie mensili rilevate; 
  - numero delle medie orarie valide rilevate nel mese; 
  - limiti applicabili nel mese; 
  - numero delle 48 ore caratterizzate da media valida; 
  - numero delle medie di 48 ore che nel mese hanno superato il  110%
del limite corrispondente. 
  Tabella dei dati annuali 
  La  tabella  riporta  il  riepilogo  di  tutti  i  valori   mensili
consuntivati ed il consuntivo per inquinante dei dati da valutare  su
base annuale. 
  Doti su base annuale: 
  - numero delle ore di normale funzionamento nell'anno; 
  - numero delle 48 ore caratterizzate da media valida ed il  calcolo
del 5% o del 3% di tale numero (cioe' del  complemento  al  95  e  al
97%); 
  - numero delle medie di 48 ore che nell'anno hanno superato il 110%
del limite corrispondente.