Art. 6. 
Autorizzazioni in base agli allegati I,  II  o  III  del  regolamento
                          (CEE) n. 2377/90 
  1. Un  medicinale  veterinario  e'  autorizzato  all'immissione  in
commercio per la somministrazione ad una o  piu'  specie  di  animali
destinati  alla  produzione  di  alimenti,  solo   se   le   sostanze
farmacologicamente attive ivi contenute figurano negli allegati I, II
o III del regolamento (CEE) n. 2377/90. 
  2. Qualora una modifica degli allegati  del  regolamento  (CEE)  n.
2377/90 lo richieda, il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione
in commercio o eventualmente il Ministero della salute avviano  tutte
le  procedure  necessarie  per  modificare  l'autorizzazione  o   per
revocarla entro i  60  giorni  successivi  alla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della modifica degli  allegati
di tale regolamento. 
  3. In deroga al  comma  1,  un  medicinale  veterinario  contenente
sostanze farmacologicamente attive non incluse negli allegati I, II o
III del regolamento (CEE) n.  2377/90  puo'  essere  autorizzato  per
animali della famiglia degli equidi che  sono  stati  dichiarati  non
idonei alla  macellazione  per  il  consumo  umano,  ai  sensi  della
decisione 93/623/CEE della Commissione, del 20 ottobre 1993, e  della
decisione  2000/68/CEE  della  Commissione,  del  22  dicembre  1999,
recante  modifica  della  decisione   93/623/CEE.   Tali   medicinali
veterinari  non  possono  contenere  sostanze  attive  che   figurino
nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 ne' possono  essere
utilizzati nel trattamento di affezioni, come precisato nel riassunto
delle caratteristiche dei prodotti autorizzati, per le  quali  esiste
un medicinale veterinario  autorizzato  per  animali  della  famiglia
degli equidi. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il regolamento (CEE) n. 2377/90, vedi  note  alle
          premesse. 
              - La decisione n. 93/623/CEE e' pubblicata  nella  GUCE
          n. L 298 del 3 dicembre 1993. 
              - La decisione 2000/68/CEE e' pubblicata nella GUCE  n.
          L 23 del 28 gennaio 2000.