Art. 6.
Indennita' operative
1. Con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, su
proposta dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate e del
Segretario generale della Difesa, sono annualmente determinati gli
incarichi destinatari delle indennita' di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nell'ambito dei
contingenti massimi stabiliti, per l'anno 2007, con il decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 maggio
1976, n. 187.
2. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1996, n. 360 e' sostituito dal seguente:
"2. Al personale di cui all'articolo 1 che presta servizio presso i
comandi, i reparti e le unita' di campagna, impiegati nell'ambito di
grandi unita' di pronto intervento nazionali ed internazionali
indicati con apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore della
Difesa, e' attribuita l'indennita' mensile prevista dall'articolo 3,
comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, cosi' come rivalutata
dall'articolo 5, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica
13 giugno 2002, n. 163. Tale indennita' non e' cumulabile con
l'indennita' supplementare di prontezza operativa di cui all'articolo
8, comma 2, della predetta legge 23 marzo 1983, n. 78. Con decreto
del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore
della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del
personale destinatario della misura sopra prevista.".
3. A decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennita' operativa di cui
all'articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata
al 120 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
4. A decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennita' mensile di
impiego operativo di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e' elevata al 120
per cento.
5. Al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in
possesso del brevetto militare di incursore ed in servizio presso i
Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze
speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato
Maggiore della Difesa, oltre all'indennita' supplementare mensile di
cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78,
compete un'indennita' supplementare mensile per operatore di Forze
Speciali nella misura mensile lorda di euro 120,00.
6. Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in
possesso del brevetto di incursore, mantiene il trattamento di cui
all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 anche se
impiegato, per finalita' delle Forze Speciali ed in
operazioni/esercitazioni che richiedano l'espletamento delle
attivita' tipiche del personale incursore, presso altri comandi ed
unita' operative delle Forze armate nonche' presso altre
amministrazioni.
7. L'indennita' di cui al comma 5 e' cumulabile con le indennita'
di impiego operativo fondamentali e supplementari previste dalla
legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge
23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio
1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del
personale militare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
28 marzo 1983, n. 85, e' il seguente:
«Art. 10 (Indennita' supplementare di comando navale,
di mancato alloggio e di fuori sede). - 1. Agli ufficiali e
sottufficiali dell'esercito, della marina e
dell'aeronautica quando in comando di singole unita' o
gruppi di unita' navali spetta, per il periodo di
percezione dell'indennita' di cui all'art. 4, una
indennita' supplementare mensile di comando navale nella
misura del 30 per cento dell'indennita' di impiego
operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita'
di servizio militare dalla annessa tabella i, escluse le
maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta
tabella.
2. L'indennita' di cui al comma precedente spetta
altresi' agli ufficiali e sottufficiali dello esercito,
della marina e dell'aeronautica titolari di comando che
abbiano funzioni e responsabilita' corrispondenti. i
destinatari della predetta indennita' saranno determinati,
su proposta del Capo di Stato Maggiore della difesa con
decreto del ministro della difesa da emanare di concerto
con il Ministro del tesoro.».
- Il testo dell'art. 18 della legge 5 maggio 1976, n.
187 (Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per
le Forze armate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 maggio 1976, n. 122, e' il seguente:
«Art. 18 (Determinazione dell'entita' massima del
personale destinatario delle norme contenute nel titolo I
della presente legge). - Con decreto del Ministro della
difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della
Difesa, sono annualmente determinati, in relazione alle
prevedibili esigenze di ciascuna Forza armata, i
contingenti massimi del personale destinatario delle norme
di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, esclusi i
reparti incursori e subacquei, 9, primo comma, 12, escluso
il settimo comma, e 15.
Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente
legge il Ministro della difesa, in riferimento alla
attuazione dei programmi di ristrutturazione delle Forze
armate, trasmettera' al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione della presente legge, nonche' sui
criteri ed i contenuti della revisione del sistema di
indennita' di cui al titolo I.».
- Il testo dell'art. 4, commi 2 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360
(Recepimento del provvedimento di concertazione del
18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli
aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle
Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del
provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio
1995 e recepito con decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997,
per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli
aspetti retributivi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 luglio 1996, n. 160, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per il personale
di cui all'art. 1 che presta servizio presso i comandi, i
reparti e le unita' di campagna appresso indicati,
impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento
nazionali ed internazionali:
brigate;
reggimenti (esclusi quelli scolastico-addestrativi e
logistici);
battaglioni (esclusi quelli scolastico-addestrativi);
gruppi, gruppi squadroni e squadroni (esclusi quelli
logistici);
forze speciali - reparti anfibi - reparti mobili;
reparti bonifica ordigni esplosivi,
le misure percentuali previste ai commi 1 e 2 dell'art. 3
della legge 23 marzo 1983, n. 78, in 115 e 125 sono elevate
a 135 e, cosi' riderterminate, non sono cumulabili con
l'indennita' supplementare di prontezza operativa di cui
all'art. 8, comma 2, della predetta legge n. 78/1983. Con
decreto del ministro della difesa, su proposta del Capo di
Stato Maggiore della difesa, di concerto con il ministro
del tesoro sono annualmente determinati i contingenti
massimi del personale destinatario della misura sopra
prevista.».
«5. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il premio di
disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294,
e' rideterminato in lire 200.000 giornaliere.».
- Il testo dell'art. 3, comma 1, della citata legge n.
78 del 1983, e' il seguente:
«Art. 3 (Indennita' d'impiego operativo per reparti di
campagna). - Agli ufficiali e ai sottufficiali
dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio
presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di
campagna appresso indicati spetta l'indennita' mensile di
impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella
stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per
l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della
stessa anzianita' di servizio militare, escluse le
maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I:
corpi d'armata;
divisioni;
brigate e aerobrigate;
stormi e reparti di volo equivalenti;
gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di
volo;
reparti elicotteri e reparti antisom;
reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
reparti intercettori teleguidati (it);
comandi e reparti di difesa foranea e batterie
costiere;
unita' di controllo operativo e unita' di scoperta;
centrali e centri operativi in sede protetta;
unita' di supporto, comandi, enti e reparti, non
inquadrati nelle grandi unita', aventi caratteristiche di
impiego operativo di campagna.».
- Il testo dell'art. 5, commi 7 e 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' il
seguente:
«7. A decorrere dal 1° luglio 2002 al personale
militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in
servizio presso gli enti centrali, territoriali e le scuole
spetta l'indennita' mensile di impiego operativo prevista
dall'art. 3 della legge sulle indennita' operative nella
misura del 115% di quella stabilita dalla tabella di cui al
comma 1, ove piu' favorevole dell'indennita' di impiego
operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue
spettanti ai sensi del comma 4.».
«12. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura
percentuale prevista nella colonna I della tabella III
allegata alla legge sulle indennita' operative e all'art.
4, comma 2, del biennio economico Forze armate 1996-1997 e'
elevata al 150 per cento dell'indennita' di impiego
operativo di base.».
- Il testo degli articoli 8 e 9, secondo comma, della
citata legge n. 78 del 1983, e' il seguente:
«Art. 8 (Indennita' supplementare di marcia e prontezza
operativa). - Agli ufficiali e ai sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo,
in drappelli di almeno dieci uomini compresi i militari di
truppa, fori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata
di almeno otto ore, spetta l'indennita' supplementare di
marcia nella misura mensile del 180 per cento
dell'indennita' d'impiego operativo stabilita in relazione
al grado e alla anzianita' di servizio militare
dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate
alle note a) e b) della predetta tabella.
Agli allievi delle accademie militari, agli allievi
ufficiali di complemento, agli allievi sottufficiali, ai
graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o
raffermati o in servizio continuativo dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica le indennita' di cui ai commi
precedenti sono corrisposte nella misura mensile di lire
90.000 e ai graduati e militari di truppa in servizio di
leva delle predette forze armate nella misura mensile di
lire 60.000.».
«Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina,
dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto
militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio
presso reparti incursori e subacquei nonche' presso centri
e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennita'
supplementare mensile nella misura del 180 per cento della
indennita' d'impiego operativo stabilita in relazione al
grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa
tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a)
e b) della predetta tabella. la stessa indennita'
supplementare spetta anche agli ufficiali e ai
sottufficiali dello esercito, della marina e
dell'aeronautica in servizio presso i predetti reparti,
centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di
incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore,
limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad
operazioni ed esercitazioni.».