Art. 6.

                        Indennita' operative

  1.  Con  determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, su
proposta  dei  Capi  di  Stato  Maggiore  delle  Forze  armate  e del
Segretario  generale  della  Difesa, sono annualmente determinati gli
incarichi  destinatari  delle  indennita'  di  cui  ai  commi  1  e 2
dell'articolo  10  della  legge 23 marzo 1983, n. 78, nell'ambito dei
contingenti  massimi  stabiliti,  per  l'anno  2007,  con  il decreto
ministeriale  emanato  ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 maggio
1976, n. 187.
  2.  L'articolo  4,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 maggio 1996, n. 360 e' sostituito dal seguente:
  "2. Al personale di cui all'articolo 1 che presta servizio presso i
comandi,  i reparti e le unita' di campagna, impiegati nell'ambito di
grandi  unita'  di  pronto  intervento  nazionali  ed  internazionali
indicati con apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore della
Difesa,  e' attribuita l'indennita' mensile prevista dall'articolo 3,
comma  1  della  legge  23  marzo  1983, n. 78, cosi' come rivalutata
dall'articolo 5, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica
13  giugno  2002,  n.  163.  Tale  indennita'  non  e' cumulabile con
l'indennita' supplementare di prontezza operativa di cui all'articolo
8,  comma  2,  della predetta legge 23 marzo 1983, n. 78. Con decreto
del  Ministro  della  Difesa,  su proposta del Capo di Stato Maggiore
della  Difesa,  di  concerto  con  il  Ministro dell'Economia e delle
Finanze  sono  annualmente  determinati  i  contingenti  massimi  del
personale destinatario della misura sopra prevista.".
  3.  A decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennita' operativa di cui
all'articolo  3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata
al 120 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
  4.  A  decorrere  dal  1°  settembre  2007  l'indennita' mensile di
impiego  operativo  di  cui  all'articolo 5, comma 7, del decreto del
Presidente  della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e' elevata al 120
per cento.
  5.  Al  personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in
possesso  del  brevetto militare di incursore ed in servizio presso i
Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze
speciali,  individuati  con apposite determinazioni del Capo di Stato
Maggiore  della Difesa, oltre all'indennita' supplementare mensile di
cui  all'articolo  9,  comma  2,  della  legge  23 marzo 1983, n. 78,
compete  un'indennita'  supplementare  mensile per operatore di Forze
Speciali nella misura mensile lorda di euro 120,00.
  6.  Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in
possesso  del  brevetto  di incursore, mantiene il trattamento di cui
all'articolo  9,  comma  2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 anche se
impiegato,    per    finalita'    delle    Forze   Speciali   ed   in
operazioni/esercitazioni    che   richiedano   l'espletamento   delle
attivita'  tipiche  del  personale incursore, presso altri comandi ed
unita'   operative   delle   Forze   armate   nonche'   presso  altre
amministrazioni.
  7.  L'indennita'  di cui al comma 5 e' cumulabile con le indennita'
di  impiego  operativo  fondamentali  e  supplementari previste dalla
legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 6:
              - Il  testo  dell'art.  10,  commi  1  e 2, della legge
          23 marzo  1983,  n.  78 (Aggiornamento della legge 5 maggio
          1976,  n.  187,  relativa  alle  indennita'  operative  del
          personale  militare),  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
          28 marzo 1983, n. 85, e' il seguente:
              «Art.  10  (Indennita' supplementare di comando navale,
          di mancato alloggio e di fuori sede). - 1. Agli ufficiali e
          sottufficiali     dell'esercito,     della     marina     e
          dell'aeronautica  quando  in  comando  di  singole unita' o
          gruppi   di   unita'  navali  spetta,  per  il  periodo  di
          percezione   dell'indennita'   di   cui   all'art.  4,  una
          indennita'  supplementare  mensile  di comando navale nella
          misura   del   30  per  cento  dell'indennita'  di  impiego
          operativo  stabilita in relazione al grado e all'anzianita'
          di  servizio  militare  dalla annessa tabella i, escluse le
          maggiorazioni  indicate  alle  note a)  e b) della predetta
          tabella.
              2.  L'indennita'  di  cui  al  comma precedente  spetta
          altresi'  agli  ufficiali  e  sottufficiali dello esercito,
          della  marina  e  dell'aeronautica  titolari di comando che
          abbiano   funzioni   e  responsabilita'  corrispondenti.  i
          destinatari  della predetta indennita' saranno determinati,
          su  proposta  del  Capo  di Stato Maggiore della difesa con
          decreto  del  ministro  della difesa da emanare di concerto
          con il Ministro del tesoro.».
              - Il  testo  dell'art. 18 della legge 5 maggio 1976, n.
          187 (Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per
          le  Forze  armate),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          10 maggio 1976, n. 122, e' il seguente:
              «Art.   18  (Determinazione  dell'entita'  massima  del
          personale  destinatario  delle norme contenute nel titolo I
          della  presente  legge).  -  Con decreto del Ministro della
          difesa,  su  proposta  del  Capo  di  Stato  Maggiore della
          Difesa,  sono  annualmente  determinati,  in relazione alle
          prevedibili   esigenze   di   ciascuna   Forza   armata,  i
          contingenti  massimi del personale destinatario delle norme
          di  cui  ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, esclusi i
          reparti  incursori e subacquei, 9, primo comma, 12, escluso
          il settimo comma, e 15.
              Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente
          legge   il  Ministro  della  difesa,  in  riferimento  alla
          attuazione  dei  programmi  di ristrutturazione delle Forze
          armate,  trasmettera'  al  Parlamento  una  relazione sullo
          stato  di  attuazione  della  presente  legge,  nonche' sui
          criteri  ed  i  contenuti  della  revisione  del sistema di
          indennita' di cui al titolo I.».
              - Il  testo  dell'art.  4,  commi 2 e 5 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   10 maggio  1996,  n.  360
          (Recepimento   del   provvedimento   di  concertazione  del
          18 aprile  1996,  riguardante il biennio 1996-1997, per gli
          aspetti  retributivi,  per il personale non dirigente delle
          Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del
          provvedimento  di  concertazione, sottoscritto il 20 luglio
          1995 e recepito con decreto del Presidente della Repubblica
          31  luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997,
          per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli
          aspetti  retributivi),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          10 luglio  1996,  n.  160,  supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente:
              «2.  A  decorrere dal 1° gennaio 1997, per il personale
          di  cui  all'art. 1 che presta servizio presso i comandi, i
          reparti   e   le  unita'  di  campagna  appresso  indicati,
          impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento
          nazionali ed internazionali:
                brigate;
                reggimenti  (esclusi quelli scolastico-addestrativi e
          logistici);
                battaglioni (esclusi quelli scolastico-addestrativi);
                gruppi,  gruppi squadroni e squadroni (esclusi quelli
          logistici);
                forze speciali - reparti anfibi - reparti mobili;
                reparti bonifica ordigni esplosivi,
          le  misure  percentuali previste ai commi 1 e 2 dell'art. 3
          della legge 23 marzo 1983, n. 78, in 115 e 125 sono elevate
          a  135  e,  cosi'  riderterminate,  non sono cumulabili con
          l'indennita'  supplementare  di  prontezza operativa di cui
          all'art.  8,  comma 2, della predetta legge n. 78/1983. Con
          decreto  del ministro della difesa, su proposta del Capo di
          Stato  Maggiore  della  difesa, di concerto con il ministro
          del  tesoro  sono  annualmente  determinati  i  contingenti
          massimi  del  personale  destinatario  della  misura  sopra
          prevista.».
              «5.  A  decorrere  dal  1° gennaio  1996,  il premio di
          disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294,
          e' rideterminato in lire 200.000 giornaliere.».
              - Il  testo dell'art. 3, comma 1, della citata legge n.
          78 del 1983, e' il seguente:
              «Art.  3 (Indennita' d'impiego operativo per reparti di
          campagna).    -   Agli   ufficiali   e   ai   sottufficiali
          dell'esercito,  della marina e dell'aeronautica in servizio
          presso  i  comandi,  gli  enti,  i  reparti  e le unita' di
          campagna  appresso  indicati spetta l'indennita' mensile di
          impiego  operativo nella misura del 115 per cento di quella
          stabilita  dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per
          l'ufficiale  o  sottufficiale  dello  stesso  grado e della
          stessa   anzianita'   di   servizio  militare,  escluse  le
          maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I:
                corpi d'armata;
                divisioni;
                brigate e aerobrigate;
                stormi e reparti di volo equivalenti;
                gruppi,  gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di
          volo;
                reparti elicotteri e reparti antisom;
                reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
                reparti intercettori teleguidati (it);
                comandi  e  reparti  di  difesa  foranea  e  batterie
          costiere;
                unita' di controllo operativo e unita' di scoperta;
                centrali e centri operativi in sede protetta;
                unita'  di  supporto,  comandi,  enti  e reparti, non
          inquadrati  nelle  grandi unita', aventi caratteristiche di
          impiego operativo di campagna.».
              - Il  testo  dell'art.  5, commi 7 e 12 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' il
          seguente:
              «7.   A  decorrere  dal  1° luglio  2002  al  personale
          militare  dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in
          servizio presso gli enti centrali, territoriali e le scuole
          spetta  l'indennita'  mensile di impiego operativo prevista
          dall'art.  3  della  legge sulle indennita' operative nella
          misura del 115% di quella stabilita dalla tabella di cui al
          comma 1,  ove  piu'  favorevole  dell'indennita' di impiego
          operativo  di  base  con le maggiorazioni percentuali annue
          spettanti ai sensi del comma 4.».
              «12.   A   decorrere   dal  1° luglio  2002  la  misura
          percentuale  prevista  nella  colonna  I  della tabella III
          allegata  alla  legge sulle indennita' operative e all'art.
          4, comma 2, del biennio economico Forze armate 1996-1997 e'
          elevata   al  150  per  cento  dell'indennita'  di  impiego
          operativo di base.».
              - Il  testo  degli articoli 8 e 9, secondo comma, della
          citata legge n. 78 del 1983, e' il seguente:
              «Art. 8 (Indennita' supplementare di marcia e prontezza
          operativa).   -   Agli   ufficiali   e   ai   sottufficiali
          dell'Esercito,    della    Marina    e    dell'Aeronautica,
          limitatamente  ai  giorni di effettivo servizio collettivo,
          in  drappelli di almeno dieci uomini compresi i militari di
          truppa, fori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata
          di  almeno  otto  ore, spetta l'indennita' supplementare di
          marcia   nella   misura   mensile   del   180   per   cento
          dell'indennita'  d'impiego operativo stabilita in relazione
          al   grado   e   alla   anzianita'   di  servizio  militare
          dall'annessa  tabella  I, escluse le maggiorazioni indicate
          alle note a) e b) della predetta tabella.
              Agli  allievi  delle  accademie  militari, agli allievi
          ufficiali  di  complemento,  agli allievi sottufficiali, ai
          graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o
          raffermati  o in servizio continuativo dell'Esercito, della
          Marina  e  dell'Aeronautica  le  indennita' di cui ai commi
          precedenti  sono  corrisposte  nella misura mensile di lire
          90.000  e  ai  graduati e militari di truppa in servizio di
          leva  delle  predette  forze armate nella misura mensile di
          lire 60.000.».
              «Agli   ufficiali  e  ai  sottufficiali  della  Marina,
          dell'Esercito  e  dell'Aeronautica  in possesso di brevetto
          militare  di  incursore o operatore subacqueo e in servizio
          presso  reparti incursori e subacquei nonche' presso centri
          e    nuclei    aerosoccorritori,    spetta    un'indennita'
          supplementare  mensile nella misura del 180 per cento della
          indennita'  d'impiego  operativo  stabilita in relazione al
          grado  e  all'anzianita'  di servizio militare dall'annessa
          tabella  I,  escluse le maggiorazioni indicate alle note a)
          e b)   della   predetta   tabella.   la  stessa  indennita'
          supplementare    spetta   anche   agli   ufficiali   e   ai
          sottufficiali    dello    esercito,    della    marina    e
          dell'aeronautica  in  servizio  presso  i predetti reparti,
          centri  e  nuclei,  ma  non  in  possesso  del  brevetto di
          incursore   o   di   subacqueo   o   di   aerosoccorritore,
          limitatamente  ai  giorni  di  effettiva  partecipazione ad
          operazioni ed esercitazioni.».