Art. 6.
                  Proroghe in materia previdenziale

  1. In attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli
enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su
"Previdenza,  lavoro  e  competitivita'  per  l'equita' e la crescita
sostenibili"   del  23  luglio  2007  e  dai  relativi  provvedimenti
attuativi  e  dalla presentazione, a tale fine, da parte del Governo,
di  un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei
Consigli  di  indirizzo  e  vigilanza  dell'Istituto  nazionale della
previdenza    sociale    (INPS),    dell'Istituto    nazionale    per
l'assicurazione    contro   gli   infortuni   sul   lavoro   (INAIL),
dell'Istituto    nazionale    di    previdenza   per   i   dipendenti
dell'amministrazione  pubblica (INPDAP) e dell'Istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA) e' prorogato fino alla scadenza dei
Consigli  di  amministrazione dei rispettivi Istituti, fermo restando
la   possibilita'   di   procedere  al  loro  rinnovo  in  base  alle
disposizioni  vigenti,  ovvero  di  adottare provvedimenti funzionali
alla celere definizione del processo di riordino.
  2.  Il  termine per l'adozione dei progetti di unificazione, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n.
34,  tra  la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
dottori   commercialisti  e  la  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed
assistenza  a  favore dei ragionieri e periti commerciali, e' fissato
al 31 dicembre 2008.