Art. 6.

            Realizzazione ed installazione degli impianti

  1.  Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte,
in  conformita'  alla  normativa  vigente  e  sono responsabili della
corretta   esecuzione   degli  stessi.  Gli  impianti  realizzati  in
conformita'  alla  vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o
di  altri  Enti  di  normalizzazione  appartenenti  agli Stati membri
dell'Unione  europea  o  che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio  economico  europeo, si considerano eseguiti secondo la regola
dell'arte.
  2. Con riferimento alle attivita' produttive, si applicano le norme
generali   di   sicurezza  di  cui  all'articolo 1  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 31 marzo 1989 e le relative
modificazioni.
  3. Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo
realizzati  prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati
di   sezionamento   e   protezione   contro  le  sovracorrenti  posti
all'origine  dell'impianto,  di protezione contro i contatti diretti,
di   protezione   contro   i  contatti  indiretti  o  protezione  con
interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non
superiore a 30 mA.
 
          Note all'articolo 6:

              Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri 31 marzo1989, recante «Applicazione
          dell'articolo 12   del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  17 maggio  1988,  n.  175,  concernente  rischi
          rilevanti  connessi  a determinate attivita' industriali.»,
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93,
          S.O.), e' il seguente:
              «Art.  1.  (Norme  generali  di  sicurezza). - 1. Nella
          progettazione,  nella  realizzazione e nella gestione delle
          attivita'   industriali   i   fabbricanti   sono  tenuti  a
          conformarsi  a  tutte le disposizioni vigenti in materia di
          sicurezza  del  lavoro,  di prevenzione incendi e di tutela
          della   popolazione   e  dell'ambiente.  In  particolare  i
          fabbricanti  devono  ottenere  dal  competente  Comando dei
          vigili   del   fuoco   le   autorizzazioni  concernenti  la
          prevenzione   incendi   previste  dalle  norme  vigenti  ed
          uniformarsi alle disposizioni contenute nel:
                a) regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;
                b) regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
                c) testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con
          regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
                d)  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
          1955, n. 547;
                e) decreto  del  Presidente della Repubblica 19 marzo
          1956, n. 303;
                f) legge  23 dicembre  1978,  n.  833,  e  successive
          modifiche, integrazioni e decreti applicativi;
                g) decreto  del Presidente della Repubblica 29 luglio
          1982, n. 577;
                h) legge 7 dicembre 1984, n. 818;
                i) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
                l) decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
              2.  Il  richiamo alle disposizioni di cui al comma 1 va
          esteso   alle   successive  modificazioni  ed  integrazioni
          nonche' ai decreti applicativi.