Art. 6.
   Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
                               lavoro
  1.  Presso  il  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale e'
istituita  la  Commissione  consultiva  permanente  per  la  salute e
sicurezza sul lavoro. La Commissione e' composta da:
    a)  un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che la presiede;
    b) un rappresentante del Ministero della salute;
    c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
    d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
    e) un rappresentante del Ministero della difesa;
    f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;
    g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
    h)  un  rappresentante  del  Ministero  delle  politiche agricole
alimentari e forestali;
    i) un rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale;
    l)  un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica;
    m)  dieci  rappresentanti delle regioni e delle province autonome
di  Trento  e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
    n)  dieci  esperti  designati  delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;
    o)  dieci  esperti  designati  delle organizzazioni sindacali dei
datori  di  lavoro,  anche  dell'artigianato  e della piccola e media
impresa, comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
  2.  Per  ciascun  componente  puo' essere nominato un supplente, il
quale  interviene  unicamente  in  caso  di  assenza del titolare. Ai
lavori  della Commissione possono altresi' partecipare rappresentanti
di   altre   amministrazioni  centrali  dello  Stato  in  ragione  di
specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare
riferimento  a  quelle  relative  alla materia dell'istruzione per le
problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c).
  3.  All'inizio  di  ogni  mandato  la  Commissione  puo'  istituire
comitati  speciali  permanenti, dei quali determina la composizione e
la funzione.
  4.  La  Commissione  si  avvale  della  consulenza  degli  istituti
pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
puo'  richiedere  la partecipazione di esperti nei diversi settori di
interesse.
  5.  I  componenti della Commissione e i segretari sono nominati con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, su
designazione  degli  organismi  competenti  e durano in carica cinque
anni.
  6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono fissate con
regolamento  interno  da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto
al  numero  dei  componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da
personale  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
appositamente assegnato.
  7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare
ai  sensi  del  comma  1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennita' di missione.
  8.  La  Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro ha il compito di:
    a)  esaminare  i problemi applicativi della normativa di salute e
sicurezza  sul  lavoro  e  formulare  proposte  per  lo sviluppo e il
perfezionamento della legislazione vigente;
    b)  esprimere  pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di
cui all'articolo 5;
    c) definire le attivita' di promozione e le azioni di prevenzione
di cui all'articolo 11;
    d)  validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
    e)  redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema
informativo  di  cui  all'articolo  8,  una  relazione sullo stato di
applicazione  della  normativa  di  salute  e  sicurezza  e  sul  suo
possibile  sviluppo,  da  trasmettere  alle  commissioni parlamentari
competenti e ai presidenti delle regioni;
    f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure
standardizzate  di  effettuazione della valutazione dei rischi di cui
all'articolo  29,  comma  5,  tenendo  conto dei profili di rischio e
degli  indici  infortunistici  di  settore.  Tali  procedure  vengono
recepite  con  decreto  dei  Ministeri  del lavoro e della previdenza
sociale,  della  salute  e  dell'interno  acquisito  il  parere della
Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano;
    g)  definire  criteri finalizzati alla definizione del sistema di
qualificazione  delle  imprese  e  dei  lavoratori  autonomi  di  cui
all'articolo  27.  Il  sistema  di  qualificazione  delle  imprese e'
disciplinato  con  decreto del Presidente della Repubblica, acquisito
il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi
entro  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto;
    h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta
ed  etici,  adottati su base volontaria, che, in considerazione delle
specificita'  dei  settori  produttivi  di  riferimento,  orientino i
comportamenti  dei  datori  di lavoro, anche secondo i principi della
responsabilita'  sociale,  dei  lavoratori  e  di  tutti  i  soggetti
interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
    i)   valutare  le  problematiche  connesse  all'attuazione  delle
direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in
materia di salute e sicurezza del lavoro;
    l)  promuovere  la  considerazione  della differenza di genere in
relazione  alla  valutazione  dei rischi e alla predisposizione delle
misure di prevenzione;
    m)  indicare  modelli  di  organizzazione e gestione aziendale ai
fini di cui all'articolo 30.