Art. 6. Assicurazione «frontiera» 1. Per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato diverso da quelli indicati all'art. 5 ed in mancanza del certificato internazionale di assicurazione, l'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilita' civile verso i terzi per la durata della permanenza in Italia si considera assolto mediante un contratto di assicurazione «frontiera», di durata non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi, stipulato con le imprese di cui all'articolo 130, comma 1, del Codice, aderenti all'Ufficio centrale italiano, del quale a tal fine si avvalgano.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 130 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e' il seguente: «Art. 130 (Imprese autorizzate). - 1. L'assicurazione puo' essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di liberta' di prestazione di servizi, l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. 2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la responsabilita' del vettore, designano in ogni Stato membro un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi di cui all'art. 151. 3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione, che opera in regime di liberta' di prestazione di servizi, non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'art. 25, il mandatario nominato ai sensi del comma 2 ne assume la funzione».