Art. 6. 
  1. All'articolo 28  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
"Se il comportamento di cui al primo comma e' posto in essere da  una
amministrazione statale o da un altro ente  pubblico  non  economico,
l'azione e' proposta con ricorso davanti al  pretore  competente  per
territorio. 
Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni
soggettive  inerenti  al  rapporto  di  impiego,  le   organizzazioni
sindacali di cui al primo comma,  ove  intendano  ottenere  anche  la
rimozione  dei  provvedimenti  lesivi  delle   predette   situazioni,
propongono il ricorso davanti al tribunale  amministrativo  regionale
competente per territorio, che provvede in  via  di  urgenza  con  le
modalita' di cui al primo comma. Contro il  decreto  che  decide  sul
ricorso e' ammessa, entro quindici  giorni  dalla  comunicazione  del
decreto alle parti, opposizione davanti allo  stesso  tribunale,  che
decide con sentenza immediatamente esecutiva". 
 
          Nota all'art. 6:
             -  Il testo dell'art. 28 della citata legge n. 300/1970,
          cosi' come modificato dagli articoli 2 e 3  della  legge  8
          novembre  1977,  n.  847,  e  come integrato dalla presente
          legge, e' il seguente:
             "Art.  28  (Repressione della condotta antisindacale). -
          Qualora il datore di lavoro ponga in  essere  comportamenti
          diretti ad impedire o limitare l'esercizio della liberta' e
          della attivita' sindacale nonche' del diritto di  sciopero,
          su   ricorso  degli  organismi  locali  delle  associazioni
          sindacali nazionali che vi abbiano  interesse,  il  pretore
          del   luogo   ove  e'  posto  in  essere  il  comportamento
          denunziato, nei due giorni successivi, convocate  le  parti
          ed   assunte   sommarie   informazioni,   qualora   ritenga
          sussistente la violazione di cui al presente comma,  ordina
          al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente
          esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
          rimozione degli effetti.
            L'efficacia   esecutiva   del  decreto  non  puo'  essere
          revocata fino alla sentenza con cui il pretore in  funzione
          di  giudice  del  lavoro definisce il giudizio instaurato a
          norma del comma successivo.
             Contro  il  decreto  che  decide sul ricorso e' ammessa,
          entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto  alle
          parti,  opposizione  davanti  al  pretore  in  funzione  di
          giudice del lavoro che decide con  sentenza  immediatamente
          esecutiva.  Si osservano le disposizioni degli articoli 413
          e seguenti del codice di procedura civile.
             Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui
          al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di
          opposizione  e'  punito  ai  sensi dell'art. 650 del codice
          penale.
             L'autorita'  giudiziaria  ordina  la pubblicazione della
          sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36
          del codice penale.
            Se  il  comportamento  di  cui al primo comma e' posto in
          essere da una amministrazione statale o da  un  altro  ente
          pubblico  non  economico,  l'azione e' proposta con ricorso
          davanti al pretore competente per territorio.
             Qualora  il comportamento antisindacale sia lesivo anche
          di situazioni soggettive inerenti al rapporto  di  impiego,
          le  organizzazioni  sindacali  di  cui  al primo comma, ove
          intendano ottenere anche  la  rimozione  dei  provvedimenti
          lesivi  delle  predette  situazioni,  propongono il ricorso
          davanti al tribunale  amministrativo  regionale  competente
          per  territorio,  che  provvede  in  via  di urgenza con le
          modalita' di cui al primo  comma.  Contro  il  decreto  che
          decide  sul ricorso e' ammessa, entro quindici giorni dalla
          comunicazione del decreto alle parti,  opposizione  davanti
          allo    stesso   tribunale,   che   decide   con   sentenza
          immediatamente esecutiva".