Art. 6. 
 
          Funzioni delle regioni e delle province autonome 
 
 
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto  legislativo,  fermo
restando quanto disposto dal comma 3, le  disposizioni  del  presente
decreto si applicano per le  regioni  e  province  autonome  che  non
abbiano  ancora  provveduto  ad  adottare  propri  provvedimenti   in
applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque fino alla data  di
entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali. 
  2. Ai sensi dell'articolo 9,  comma  1,  del  decreto  legislativo,
fermo restando il rispetto dell'articolo 17, per promuovere la tutela
degli interessi degli utenti  attraverso  una  applicazione  omogenea
della  predetta   norma   sull'intero   territorio   nazionale,   nel
disciplinare la materia  le  regioni  e  le  province  autonome,  nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario  nonche'
dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal
decreto legislativo, possono: 
   a) definire metodologie di calcolo  della  prestazione  energetica
degli edifici, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 ma
che trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento; 
   b) fissare requisiti minimi di efficienza energetica piu' rigorosi
attraverso la definizione  di  valori  prestazionali  e  prescrittivi
minimi inferiori a quelli di cui all'articolo 4, tenendo conto  delle
valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di  costruzione  e
di gestione dell'edificio, delle problematiche ambientali e dei costi
posti a carico dei cittadini con le misure adottate, con  particolare
attenzione  alle  ristrutturazioni  e  al  contesto   socio-economico
territoriale. 
  3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  abbiano   gia'
provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano  misure
atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri  provvedimenti,
anche nell'ambito delle azioni di  coordinamento  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome, di cui al decreto del Ministro  dello
sviluppo economico, adottato ai sensi dell' articolo 6, comma 9,  del
decreto legislativo. Le regioni e  le  province  autonome  provvedono
affinche' sia assicurata la coerenza dei  loro  provvedimenti  con  i
contenuti del presente decreto. 
 
          Nota all'art. 6: 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   «decreto
          legislativo»: 
             «Art. 17 (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione  a
          quanto  disposto  dall'art.  117,   quinto   comma,   della
          Costituzione, e fatto salvo quanto previsto  dall'art.  16,
          comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per  le  norme
          afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e
          province autonome, le norme  del  presente  decreto  e  dei
          decreti   ministeriali   applicativi   nelle   materie   di
          legislazione concorrente si  applicano  per  le  regioni  e
          province autonome che  non  abbiano  ancora  provveduto  al
          recepimento della direttiva 2002/91/CE fino  alla  data  di
          entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da
          ciascuna regione  e  provincia  autonoma.  Nel  dettare  la
          normativa di attuazione le regioni e le  province  autonome
          sono   tenute   al   rispetto   dei    vincoli    derivanti
          dall'ordinamento comunitario e  dei  principi  fondamentali
          desumibili dal presente decreto e  dalla  stessa  direttiva
          2002/91/CE. 
             Il presente decreto, munito  del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.». 
             - Per la direttiva 2002/91/CE, si veda al punto 3  delle
          note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 9,  comma
          1, del «decreto legislativo». 
             «1. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.». 
             - Per l'art. 6, comma 9, del «decreto  legislativo»,  si
          veda alle note all'art. 3.