Art. 6 Donazione e approvvigionamento di tessuti e/o di cellule e ricevimento presso l'istituto dei tessuti 1. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti garantisce la conformita' alle prescrizioni di cui all'allegato IV delle procedure relative alla donazione e all'approvvigionamento di tessuti o cellule nonche' al ricevimento degli stessi presso l'istituto dei tessuti.