Art. 6 
 
 
Donazione  e  approvvigionamento  di  tessuti  e/o   di   cellule   e
              ricevimento presso l'istituto dei tessuti 
 
  1. Il responsabile dell'organizzazione per  l'approvvigionamento  o
dell'istituto dei tessuti garantisce la conformita' alle prescrizioni
di cui all'allegato IV delle  procedure  relative  alla  donazione  e
all'approvvigionamento di tessuti o cellule  nonche'  al  ricevimento
degli stessi presso l'istituto dei tessuti.