Art. 6
                      Segretario del Consiglio

1.  Il  segretario  del  Consiglio  raccoglie  ed elabora, secondo le
direttive  del  Consiglio, tutti gli elementi relativi alle questioni
da sottoporre al Consiglio stesso, coordina le relative deliberazioni
e ne predispone l'attuazione da parte degli organi competenti.
2.   A   tale   scopo  il  segretario  del  Consiglio  puo'  chiedere
direttamente  ad amministrazioni pubbliche, enti e imprese, tutti gli
elementi  e  i  dati  necessari  per lo studio e la trattazione delle
questioni da sottoporre al Consiglio.