Art. 6 
 
 
                   Il consiglio di amministrazione 
 
  1. Il consiglio di  amministrazione  e'  composto,  oltre  che  dal
presidente dell'Istituto, da sei membri,  nominati  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
scelti tra persone  con  competenze  tecniche  e/o  scientifiche  e/o
gestionali nei settori di competenza dell'Istituto. 
  2. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di  indirizzo  e
di programmazione delle attivita' dell'Istituto e di  monitoraggio  e
verifica  sulla   loro   esecuzione,   assicurando   prioritariamente
l'attuazione delle direttive  generali  del  Ministro  vigilante.  In
particolare: 
    a) delibera lo statuto e le relative modifiche con la maggioranza
assoluta dei suoi componenti; 
    b)  verifica  la  compatibilita'  finanziaria  dei  programmi  di
attivita'; 
    c) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonche' le
variazioni di bilancio; 
    d) delibera il regolamento di amministrazione e contabilita',  la
pianta organica e gli atti organizzativi. Delibera: inoltre il  piano
del fabbisogno del  personale  e  gli  atti  regolamentari  generali,
trasmettendoli  per  l'approvazione  al  Ministero  vigilante  e   al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze;  delibera,  sentito   il
Consiglio scientifico, il piano triennale delle attivita'; 
    e) nomina il direttore generale, su proposta del presidente. 
  3. Le sedute del consiglio sono convocate dal  presidente  mediante
avviso,  contenente  l'ordine  del  giorno,  da  far   pervenire   ai
consiglieri per mezzo di posta elettronica almeno otto  giorni  prima
della data fissata per la seduta. Il consiglio puo' essere convocato,
inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 
  4. Per la validita' delle riunioni del consiglio di amministrazione
occorre la presenza di almeno la meta' piu' uno  dei  componenti.  Le
delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita'
di voti prevale quello del presidente. 
  5. In caso di urgenza, il presidente puo'  convocare  il  consiglio
con preavviso di quarantotto ore o, su  richiesta  del  collegio  dei
revisori rivolta al presidente, quando cio' si renda  necessario  per
l'esercizio dei poteri ad esso inerenti. 
  6. Il segretario, nominato dal consiglio di amministrazione, redige
e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta. Ciascun  verbale  e'
firmato dal presidente e dal segretario.