Art. 6.
                             (Sanzioni)

1.  Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di
cui  all'articolo  3,  comma  1,  e  le  erogazioni  e concessioni di
provvidenze  pubbliche  effettuate  senza avvalersi di banche o della
societa'  Poste  italiane  Spa  comportano,  a  carico  del  soggetto
inadempiente,  fatta  salva  l'applicazione della clausola risolutiva
espressa  di  cui  all'articolo  3,  comma  8,  l'applicazione di una
sanzione  amministrativa  pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore
della transazione stessa.
2.  Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di
cui  all'articolo  3,  comma  1,  effettuate su un conto corrente non
dedicato  ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o
postale    comportano,    a   carico   del   soggetto   inadempiente,
l'applicazione  di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10
per  cento  del valore della transazione stessa. La medesima sanzione
si  applica  anche  nel  caso  in cui nel bonifico bancario o postale
venga omessa l'indicazione del CUP di cui all'articolo 3, comma 5.
3.  Il  reintegro  dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1,
effettuato  con  modalita'  diverse  dal  bonifico bancario o postale
comporta,  a  carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di
ciascun accredito.
4.  L'omessa,  tardiva  o  incompleta  comunicazione  degli  elementi
informativi  di  cui  all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del
soggetto  inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
5.  Per  il  procedimento  di  accertamento  e di contestazione delle
violazioni  di  cui  al  presente  articolo,  nonche'  per  quello di
applicazione   delle  relative  sanzioni,  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni  della legge 24 novembre 1981, n. 689,
del  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  e  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
 
          Note all'art. 6: 
              -  La  legge  24  novembre  1981,  n.   689,   recante:
          «Modifiche al sistema penale» e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante:
          «Adeguamento  dei  compiti  del  Corpo  della  Guardia   di
          finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000,  n.
          78» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26  marzo  2001,
          n. 71, S.O. 
              - Il decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,
          recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
          la prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema  finanziario  a
          scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e
          di finanziamento del  terrorismo  nonche'  della  direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.