Art. 6.

(Disposizioni  riguardanti  i  medici e altri professionisti sanitari
                          extracomunitari)

  1.  All'articolo  27 del testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo
il comma 1-quater, e' inserito il seguente:
  "1-quinquies.  I  medici  e  gli  altri  professionisti sanitari al
seguito  di  delegazioni  sportive,  in  occasione  di manifestazioni
agonistiche  organizzate  dal Comitato olimpico internazionale, dalle
Federazioni  sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale
italiano  o  da  organismi, societa' ed associazioni sportive da essi
riconosciuti  o,  nei casi individuati con decreto del Ministro della
salute,  di  concerto  con  il  Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  con  il  Ministro  degli  affari  esteri  e con il Ministro
dell'interno,  al  seguito  di gruppi organizzati, sono autorizzati a
svolgere   la   pertinente   attivita',  in  deroga  alle  norme  sul
riconoscimento  dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della
rispettiva  delegazione  o  gruppo  organizzato  e  limitatamente  al
periodo   di   permanenza   della   delegazione   o   del  gruppo.  I
professionisti  sanitari  cittadini  di  uno Stato membro dell'Unione
europea godono del medesimo trattamento, ove piu' favorevole".
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art.  27  del  decreto  legislativo  25
          luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle   disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione dello straniero), come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente: 
              «Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi  particolari).  -
          1. Al di fuori  degli  ingressi  per  lavoro  di  cui  agli
          articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
          cui all'art. 3,  comma  4,  il  regolamento  di  attuazione
          disciplina particolari modalita' e termini per il  rilascio
          delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
          permessi di soggiorno per lavoro  subordinato,  per  ognuna
          delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: 
                a) dirigenti o personale altamente  specializzato  di
          societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero  di  uffici
          di rappresentanza di societa' estere che  abbiano  la  sede
          principale di attivita' nel territorio di uno Stato  membro
          dell'Organizzazione   mondiale   del   commercio,    ovvero
          dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
          o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea; 
                b) lettori universitari di scambio o di madre lingua; 
                c) i professori universitari destinati a svolgere  in
          Italia un incarico accademico; 
                d) traduttori e interpreti; 
                e) collaboratori  familiari  aventi  regolarmente  in
          corso all'estero da almeno  un  anno,  rapporti  di  lavoro
          domestico a tempo pieno con cittadini  italiani  o  di  uno
          degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
          che si trasferiscono in Italia,  per  la  prosecuzione  del
          rapporto di lavoro domestico; 
                f) persone che, autorizzate a soggiornare per  motivi
          di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
          addestramento presso datori di lavoro italiani  effettuando
          anche prestazioni  che  rientrano  nell'ambito  del  lavoro
          subordinato; 
                g) lavoratori alle  dipendenze  di  organizzazioni  o
          imprese operanti nel territorio italiano, che  siano  stati
          ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
          adempiere funzioni o  compiti  specifici,  per  un  periodo
          limitato o determinato, tenuti a lasciare  l'Italia  quando
          tali compiti o funzioni siano terminati; 
                h) lavoratori marittimi occupati nella misura  e  con
          le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione; 
                i) lavoratori dipendenti regolarmente  retribuiti  da
          datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
          aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
          i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
          persone  fisiche  o  giuridiche,  italiane   o   straniere,
          residenti in Italia, al fine di effettuare  nel  territorio
          italiano determinate prestazioni oggetto  di  contratto  di
          appalto  stipulato  tra  le  predette  persone  fisiche   o
          giuridiche residenti o  aventi  sede  in  Italia  e  quelle
          residenti o aventi  sede  all'estero,  nel  rispetto  delle
          disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
          23 ottobre 1960, n. 1369, e delle  norme  internazionali  e
          comunitarie; 
                l) lavoratori occupati  presso  circhi  o  spettacoli
          viaggianti all'estero; 
                m)  personale  artistico  e  tecnico  per  spettacoli
          lirici, teatrali, concertistici o di balletto; 
                n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso
          locali di intrattenimento; 
                o) artisti da impiegare da enti musicali  teatrali  o
          cinematografici o da  imprese  radiofoniche  o  televisive,
          pubbliche o private, o da  enti  pubblici,  nell'ambito  di
          manifestazioni culturali o folcloristiche; 
                p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi
          tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa'
          sportive italiane ai sensi della legge 23  marzo  1981,  n.
          91; 
                q)    giornalisti    corrispondenti     ufficialmente
          accreditati in Italia e dipendenti regolarmente  retribuiti
          da organi di  stampa  quotidiani  o  periodici,  ovvero  da
          emittenti radiofoniche o televisive straniere; 
                r)  persone  che,  secondo  le   norme   di   accordi
          internazionali in vigore per l'Italia, svolgono  in  Italia
          attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
          programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani  o
          sono persone collocate "alla pari"; 
                r-bis)  infermieri   professionali   assunti   presso
          strutture sanitarie pubbliche e private. 
              1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera
          i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai
          datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
          aventi sede in uno Stato  membro  dell'Unione  europea,  il
          nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da
          parte del committente, del contratto in base  al  quale  la
          prestazione  di  servizi  ha  luogo,  unitamente   ad   una
          dichiarazione del datore di lavoro contenente i  nominativi
          dei lavoratori da distaccare e  attestante  la  regolarita'
          della loro situazione con riferimento  alle  condizioni  di
          residenza  e  di  lavoro  nello  Stato  membro  dell'Unione
          europea  in  cui  ha  sede  il   datore   di   lavoro.   La
          comunicazione e'  presentata  allo  sportello  unico  della
          prefettura-ufficio territoriale del Governo,  ai  fini  del
          rilascio del permesso di soggiorno. 
              1-ter. Il  nulla  osta  al  lavoro  per  gli  stranieri
          indicati al comma 1, lettere a), c) e g), e' sostituito  da
          una comunicazione da  parte  del  datore  di  lavoro  della
          proposta di contratto di soggiorno per lavoro  subordinato,
          previsto dall'art. 5-bis. La  comunicazione  e'  presentata
          con  modalita'  informatiche  allo  sportello   unico   per
          l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale  del
          Governo. Lo sportello unico trasmette la  comunicazione  al
          questore per la  verifica  della  insussistenza  di  motivi
          ostativi all'ingresso dello straniero  ai  sensi  dell'art.
          31,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e,  ove
          nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime
          modalita' informatiche, alla rappresentanza  diplomatica  o
          consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto
          giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca  presso
          lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore
          di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno
          e per la richiesta del permesso di soggiorno. 
              1-quater. Le disposizioni di  cui  al  comma  1-ter  si
          applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
          Ministero dell'interno, sentito il  Ministero  del  lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali,  un   apposito
          protocollo di intesa, con cui i medesimi datori  di  lavoro
          garantiscono   la   capacita'   economica    richiesta    e
          l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
          lavoro di categoria. 
              1-quinquies.  I  medici  e  gli  altri   professionisti
          sanitari al seguito di delegazioni sportive,  in  occasione
          di  manifestazioni  agonistiche  organizzate  dal  Comitato
          olimpico   internazionale,   dalle   Federazioni   sportive
          internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano  o
          da organismi, societa' ed  associazioni  sportive  da  essi
          riconosciuti  o,  nei  casi  individuati  con  decreto  del
          Ministro della salute, di  concerto  con  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali,  con  il  Ministro  degli
          affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di
          gruppi  organizzati,  sono  autorizzati   a   svolgere   la
          pertinente   attivita',   in   deroga   alle   norme    sul
          riconoscimento  dei  titoli  esteri,  nei   confronti   dei
          componenti   della   rispettiva   delegazione   o    gruppo
          organizzato e limitatamente al periodo di permanenza  della
          delegazione  o  del  gruppo.  I   professionisti   sanitari
          cittadini di uno Stato membro  dell'Unione  europea  godono
          del medesimo trattamento, ove piu' favorevole. 
              2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico
          i  lavoratori  extracomunitari  dello  spettacolo   possono
          essere assunti alle dipendenze dei  datori  di  lavoro  per
          esigenze  connesse  alla  realizzazione  e  produzione   di
          spettacoli  previa   apposita   autorizzazione   rilasciata
          dall'ufficio speciale per il  collocamento  dei  lavoratori
          dello spettacolo o sue sezioni periferiche che  provvedono,
          sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
          provvisorio   dell'autorita'   provinciale   di    pubblica
          sicurezza. L'autorizzazione e'  rilasciata,  salvo  che  si
          tratti  di  personale  artistico  ovvero  di  personale  da
          utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima  che
          il  lavoratore  extracomunitario   entri   nel   territorio
          nazionale.  I  lavoratori  extracomunitari  autorizzati   a
          svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
          spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
          qualifica di assunzione. Il Ministero del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con le Autorita' di Governo
          competenti  in  materia  di  turismo  ed  in   materia   di
          spettacolo, determina le procedure e le  modalita'  per  il
          rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma. 
              3. Rimangono ferme le  disposizioni  che  prevedono  il
          possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento  di
          determinate attivita'. 
              4. Il regolamento di cui all'art. 1  contiene  altresi'
          norme  per  l'attuazione  delle  convenzioni   ed   accordi
          internazionali  in  vigore  relativamente  all'ingresso   e
          soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze
          di rappresentanze diplomatiche o consolari  o  di  enti  di
          diritto internazionale aventi sede in Italia. 
              5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri
          non appartenenti all'Unione europea e'  disciplinato  dalle
          disposizioni    particolari    previste    negli    accordi
          internazionali in vigore con gli Stati confinanti. 
              5-bis. Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali,  su  proposta  del  Comitato  olimpico
          nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri  dell'interno
          e del lavoro e delle politiche sociali, e'  determinato  il
          limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi  stranieri
          che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
          comunque  retribuita,  da  ripartire  tra  le   federazioni
          sportive nazionali. Tale  ripartizione  e'  effettuata  dal
          CONI  con  delibera  da  sottoporre  all'approvazione   del
          Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
          criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
          stagione agonistica anche al fine di assicurare  la  tutela
          dei vivai giovanili.».