Articolo 6 
 
 
(Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo di rifiuti) 
 
    1. Dopo l'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e' inserito il seguente: 
 
                          “Articolo 180-bis 
 
 
(Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti) 
 
    1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio  delle
rispettive competenze, iniziative dirette a  favorire  il  riutilizzo
dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo  dei  rifiuti.  Tali
iniziative possono consistere anche in: 
    a) uso di strumenti economici; 
    b) misure logistiche, come la  costituzione  ed  il  sostegno  di
centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo; 
    c) adozione,  nell'ambito  delle  procedure  di  affidamento  dei
contratti pubblici, di idonei criteri,  ai  sensi  dell'articolo  83,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
e previsione delle condizioni di  cui  agli  articoli  68,  comma  3,
lettera b), e 69 del  medesimo  decreto;  a  tale  fine  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  adotta  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione
i decreti attuativi di cui all'articolo 2 del Ministro  dell'ambiente
e della trutela del territorio e del mare in  data  11  aprile  2008,
pubblicato nella G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008; 
    d) definizione di obiettivi quantitativi; 
    e) misure educative; 
    f) promozione di accordi di programma. 
    2. Con uno o piu' decreti del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero  dello
sviluppo  economico,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
adottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il  riutilizzo
dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il  riutilizzo,  anche
attraverso l'introduzione della responsabilita' estesa del produttore
del prodotto. Con uno o piu' decreti del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, adottarsi entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  sono  definite  le  modalita'
operative per  la  costituzione  e  il  sostegno  di  centri  e  reti
accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la  definizione
di  procedure  autorizzative   semplificate.   e   di   un   catalogo
esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono  essere
sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o  a  preparazione  per  il
riutilizzo. 
    3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti  di
cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.