Art. 6. 
     (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo) 
 
  1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori e' a tempo
pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei  progetti
di ricerca, la quantificazione figurativa delle  attivita'  annue  di
ricerca,  di  studio  e  di  insegnamento,  con  i  connessi  compiti
preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a 1.500  ore  annue
per i professori e i ricercatori a tempo pieno e  a  750  ore  per  i
professori e i ricercatori a tempo definito. 
  2. I professori svolgono attivita' di ricerca  e  di  aggiornamento
scientifico e, sulla  base  di  criteri  e  modalita'  stabiliti  con
regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a  compiti
didattici e di servizio agli studenti, inclusi  l'orientamento  e  il
tutorato, nonche' ad attivita' di  verifica  dell'apprendimento,  non
meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno  di  250  ore  in
regime di tempo definito. 
  3. I ricercatori di  ruolo  svolgono  attivita'  di  ricerca  e  di
aggiornamento scientifico  e,  sulla  base  di  criteri  e  modalita'
stabiliti  con  regolamento  di  ateneo,  sono  tenuti  a   riservare
annualmente a compiti di didattica integrativa  e  di  servizio  agli
studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' ad  attivita'
di verifica dell'apprendimento, fino ad un  massimo  di  350  ore  in
regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore  in  regime  di
tempo definito. 
  4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del  ruolo
ad esaurimento e ai tecnici  laureati  di  cui  all'articolo  50  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  che
hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive  modificazioni,  nonche'
ai professori incaricati stabilizzati  sono  affidati,  con  il  loro
consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento  e  trattamento
giuridico ed economico, corsi e  moduli  curriculari  compatibilmente
con  la  programmazione  didattica  definita  dai  competenti  organi
accademici nonche' compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad
essi e' attribuito il  titolo  di  professore  aggregato  per  l'anno
accademico in cui essi svolgono tali corsi e  moduli.  Il  titolo  e'
conservato altresi' nei periodi di congedo straordinario  per  motivi
di studio di cui il ricercatore  usufruisce  nell'anno  successivo  a
quello in cui ha svolto tali corsi e  moduli.  Ciascuna  universita',
nei limiti delle disponibilita' di bilancio e sulla base di criteri e
modalita'   stabiliti   con   proprio   regolamento,   determina   la
retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo  ai  quali,  con  il
loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari. 
  5. All'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005,  n.  230,
le parole: "per il periodo di durata degli  stessi  corsi  e  moduli"
sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno accademico  in  cui  essi
svolgono tali corsi e moduli. Il titolo e'  conservato  altresi'  nei
periodi di congedo straordinario per  motivi  di  studio  di  cui  il
ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto
tali corsi e moduli". 
  6. L'opzione per l'uno o l'altro  regime  di  cui  al  comma  1  e'
esercitata  su  domanda  dell'interessato  all'atto  della  presa  di
servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con
domanda da presentare al rettore almeno sei  mesi  prima  dell'inizio
dell'anno accademico dal quale far  decorrere  l'opzione  e  comporta
l'obbligo di  mantenere  il  regime  prescelto  per  almeno  un  anno
accademico. 
  7.  Le   modalita'   per   l'autocertificazione   e   la   verifica
dell'effettivo svolgimento della attivita' didattica  e  di  servizio
agli studenti dei professori e  dei  ricercatori  sono  definite  con
regolamento di ateneo, che prevede altresi' la  differenziazione  dei
compiti    didattici    in    relazione     alle     diverse     aree
scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonche' in
relazione all'assunzione da parte del docente di specifici  incarichi
di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza
esclusiva delle universita' a valutare positivamente o  negativamente
le attivita' dei singoli docenti e  ricercatori,  l'ANVUR  stabilisce
criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca
ai fini del comma 8. 
  8. In caso  di  valutazione  negativa  ai  sensi  del  comma  7,  i
professori  e  i  ricercatori  sono  esclusi  dalle  commissioni   di
abilitazione, selezione e  progressione  di  carriera  del  personale
accademico, nonche' dagli  organi  di  valutazione  dei  progetti  di
ricerca. 
  9. La posizione di professore e ricercatore  e'  incompatibile  con
l'esercizio  del  commercio   e   dell'industria   fatta   salva   la
possibilita' di costituire societa' con caratteristiche di spin off o
di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3  del  decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo  in  tale  ambito
responsabilita' formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina
in materia dell'ateneo di  appartenenza,  nel  rispetto  dei  criteri
definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400.
L'esercizio di attivita' libero-professionale e' incompatibile con il
regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13,
14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle  convenzioni  adottate  ai
sensi del comma 13 del presente articolo. 
  10. I professori e i ricercatori a  tempo  pieno,  fatto  salvo  il
rispetto  dei   loro   obblighi   istituzionali,   possono   svolgere
liberamente, anche con retribuzione, attivita' di  valutazione  e  di
referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attivita' di
collaborazione   scientifica   e   di   consulenza,   attivita'    di
comunicazione  e  divulgazione  scientifica  e   culturale,   nonche'
attivita' pubblicistiche ed editoriali. I professori e i  ricercatori
a tempo pieno possono altresi' svolgere,  previa  autorizzazione  del
rettore,  funzioni  didattiche  e   di   ricerca,   nonche'   compiti
istituzionali e gestionali senza  vincolo  di  subordinazione  presso
enti pubblici  e  privati  senza  scopo  di  lucro,  purche'  non  si
determinino situazioni di conflitto di interesse con l'universita' di
appartenenza, a condizione comunque che l'attivita'  non  rappresenti
detrimento delle attivita' didattiche, scientifiche e gestionali loro
affidate dall'universita' di appartenenza. 
  11. I professori e i ricercatori a  tempo  pieno  possono  svolgere
attivita' didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo,  sulla
base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento
di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresi',
con l'accordo dell'interessato, le modalita' di  ripartizione  tra  i
due atenei dell'impegno annuo dell'interessato,  dei  relativi  oneri
stipendiali e delle modalita' di valutazione di cui al comma  7.  Per
un periodo complessivamente non superiore  a  cinque  anni  l'impegno
puo' essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che  provvede
alla  corresponsione  degli   oneri   stipendiali.   In   tal   caso,
l'interessato esercita il diritto  di  elettorato  attivo  e  passivo
presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione  delle  attivita'
di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei,  l'apporto
dell'interessato e' ripartito  in  proporzione  alla  durata  e  alla
quantita' dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono  stabiliti  i  criteri  per  l'attivazione
delle convenzioni. 
  12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono  svolgere
attivita'   libero-professionali   e   di   lavoro   autonomo   anche
continuative, purche' non  determinino  situazioni  di  conflitto  di
interesse rispetto  all'ateneo  di  appartenenza.  La  condizione  di
professore a tempo  definito  e'  incompatibile  con  l'esercizio  di
cariche accademiche. Gli statuti di  ateneo  disciplinano  il  regime
della predetta incompatibilita'. Possono altresi' svolgere  attivita'
didattica e di ricerca presso universita' o enti di  ricerca  esteri,
previa autorizzazione del rettore che valuta  la  compatibilita'  con
l'adempimento degli obblighi istituzionali.  In  tal  caso,  ai  fini
della valutazione delle attivita' di ricerca  e  delle  politiche  di
reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e'  considerato
in  proporzione  alla  durata  e  alla  quantita'  dell'impegno  reso
nell'ateneo di appartenenza. 
  13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, il Ministero, di  concerto  con  il  Ministero  della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sentita la Conferenza  dei  presidi  delle  facolta'  di  medicina  e
chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale
necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di
cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni  al
quale devono attenersi le universita' e le  regioni  per  regolare  i
rapporti in materia di  attivita'  sanitarie  svolte  per  conto  del
Servizio sanitario nazionale. 
  14. I professori e i  ricercatori  sono  tenuti  a  presentare  una
relazione triennale sul  complesso  delle  attivita'  didattiche,  di
ricerca  e  gestionali   svolte,   unitamente   alla   richiesta   di
attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli  36  e  38
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382,
fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. La valutazione del complessivo  impegno  didattico,  di
ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali
di cui all'articolo 8 e'  di  competenza  delle  singole  universita'
secondo quanto stabilito  nei  regolamenti  di  ateneo.  In  caso  di
valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto  puo'
essere reiterata dopo che sia trascorso almeno  un  anno  accademico.
Nell'ipotesi  di  mancata  attribuzione  dello   scatto,   la   somma
corrispondente e' conferita al Fondo di ateneo per la premialita' dei
professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9. 
 
          Note all'articolo 6: 
              - Il testo dell'articolo 50, del DPR 11 luglio 1980, n.
          382 (Riordinamento della  docenza  universitaria,  relativa
          fascia di formazione nonche' sperimentazione  organizzativa
          e didattica) e' il seguente: 
              «Art. 50 (Inquadramento  nella  fascia  dei  professori
          associati). - Nella prima applicazione del presente decreto
          possono essere inquadrati, a domanda,  previo  giudizio  di
          idoneita' nel ruolo dei professori associati: 
              1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'art.
          4 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito  in  legge,
          con modificazioni, dalla L. 30 novembre  1973,  n.  766,  e
          successive modificazioni e integrazioni: nonche' quelli che
          completano il triennio di cui al D.L. 23 dicembre 1978,  n.
          817 , convertito in legge con  modificazioni  dalla  L.  19
          febbraio 1979,  n.  54,  al  termine  dell'anno  accademico
          1979-80. 
              I professori incaricati che  non  hanno  completato  il
          triennio di  cui  al  D.L.  23  dicembre  1978,  n.  817  ,
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  L.   19
          febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento
          nel ruolo dei professori associati all'atto del  compimento
          del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo
          gratuito e' titolo il  compimento  del  periodo  necessario
          alla stabilizzazione, di cui all'art. 4 del D.L. 1° ottobre
          1973, n. 580 ,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
          dalla  L.  30  novembre  1973,   n.   766,   ed   integrato
          dall'articolo unico del D.L.  23  dicembre  1978,  n.  817,
          convertito in legge con modificazioni, dalla L. 19 febbraio
          1979, n. 54, certificato dal rettore dell'Universita' o dal
          direttore  dell'istituto  di   istruzione   superiore   con
          documentazione degli atti ufficiali della  facolta'  con  i
          quali l'incarico e' stato conferito; 
              2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento
          di cui all'art.  3  del  D.L.  1°  ottobre  1973,  n.  580,
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  L.   30
          novembre 1973, n. 766; 
              3) i tecnici  laureati,  gli  astronomi  e  ricercatori
          degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli
          orti  botanici,  i  conservatori  dei  Musei,  in  servizio
          all'atto  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          inquadrati  nei  rispettivi   ruoli,   che   entro   l'anno
          accademico 1979-80 abbiano svolto  tre  anni  di  attivita'
          didattica  e  scientifica,   quest'ultima   comprovata   da
          pubblicazioni edite, documentate  da  atti  della  facolta'
          risalenti  al  periodo  di  svolgimento   delle   attivita'
          medesime. A tal fine il  preside  della  facolta'  rilascia
          sulla base della documentazione in possesso della  facolta'
          attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato
          attivita' didattica e scientifica.« 
              - L'articolo 12, della legge 19 novembre 1990,  n.  341
          (Riforma degli ordinamenti didattici  universitari)  e'  il
          seguente: 
              «Art. 12 (Attivita' di docenza). - 1. I  professori  di
          ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli  1,
          9 e 10 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
          luglio  1980,  n.  382  ,  e  successive  modificazioni,  e
          dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
          10 marzo 1982, n. 162 , adempiono ai compiti didattici  nei
          corsi  di  diploma  universitario  e  nei  corsi   di   cui
          all'articolo 6, comma 1,  lettera  a),  e  comma  2,  della
          presente legge. I ricercatori,  a  integrazione  di  quanto
          previsto dagli  articoli  30,  31  e  32  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980,   n.   382
          adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi  di  studio
          previsti dalla presente legge, secondo le modalita' di  cui
          ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. 
              2. E' altresi' compito istituzionale dei  professori  e
          dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale
          dello studente  secondo  quanto  previsto  dal  sistema  di
          tutorato di cui all'articolo 13. 
              3. Ferma restando per i professori  la  responsabilita'
          didattica di un  corso  relativo  ad  un  insegnamento,  le
          strutture   didattiche   secondo    le    esigenze    della
          programmazione didattica, attribuiscono ai professori e  ai
          ricercatori,  con  le  modalita'  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  e  con
          il consenso dell'interessato, l'affidamento e la  supplenza
          di ulteriori  corsi  o  moduli  che,  comunque,  non  danno
          diritto  ad  alcuna  riserva  di  posti  nei  concorsi.  La
          programmazione  deve  in  ogni  caso  assicurare  la  piena
          utilizzazione nelle strutture didattiche dei  professori  e
          dei ricercatori e  l'assolvimento  degli  impegni  previsti
          dalle rispettive norme di stato giuridico. 
              4.  I  ricercatori  possono  essere  componenti   delle
          commissioni di esame  di  profitto  nei  corsi  di  diploma
          universitario, di laurea e di specializzazione  e  relatori
          di tesi di laurea. 
              5. Sostituisce il primo comma dell'art. 114, D.P.R.  11
          luglio 1980, n. 382 
              6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea  e  di  diploma
          sono di norma sdoppiati ogni qualvolta 
              il numero degli esami sostenuti  nell'anno  precedente,
          moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno  in
          corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250.  Gli
          insegnamenti   sdoppiati   possono   essere   coperti   dai
          professori  e  dai  ricercatori   per   supplenza   o   per
          affidamento. 
              7. La supplenza o l'affidamento di un corso  o  modulo,
          che rientrino nei limiti  dell'impegno  orario  complessivo
          previsto  per  i  professori  e  per  i  ricercatori  dalle
          rispettive norme, sono  conferiti  a  titolo  gratuito.  Le
          supplenze e gli affidamenti che superino i predetti  limiti
          possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico
          degli ordinari stanziamenti dello stato di  previsione  del
          Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, fatta salva la possibilita' di quanto previsto
          dal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
              8. L'istituto del  contratto  previsto  dal  D.P.R.  11
          luglio 1980, n. 382 , e dal D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162  ,
          si  estende  ai  corsi  di  diploma  universitario.  Per  i
          professori a contratto sono rispettate le  incompatibilita'
          di cui all'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382   ,   e   successive
          modificazioni.» 
              - Il comma 11 dell'articolo 1 della  legge  4  novembre
          2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e
          i ricercatori universitari  e  delega  al  Governo  per  il
          riordino del  reclutamento  dei  professori  universitari),
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «11. Ai  ricercatori,  agli  assistenti  del  ruolo  ad
          esaurimento e ai tecnici laureati di  cui  all'articolo  50
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai  sensi
          dell'articolo 12 della legge  19  novembre  1990,  n.  341,
          nonche'  ai  professori   incaricati   stabilizzati,   sono
          affidati,  con  il  loro  consenso  e  fermo  restando   il
          rispettivo  inquadramento  e   trattamento   giuridico   ed
          economico, corsi e moduli curriculari  compatibilmente  con
          la programmazione didattica definita dai competenti  organi
          accademici nonche'  compiti  di  tutorato  e  di  didattica
          integrativa. Ad essi e' attribuito il titolo di  professore
          aggregato per l'anno accademico in cui essi  svolgono  tali
          corsi e  moduli.  Il  titolo  e'  conservato  altresi'  nei
          periodi di congedo straordinario per motivi  di  studio  di
          cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello
          in cui ha svolto tali corsi e moduli. Lo stesso  titolo  e'
          attribuito, per il  periodo  di  durata  dell'incarico,  ai
          ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi
          siano affidati corsi o moduli curriculari.» 
              - Il testo degli articoli 2 e 3  del  d.lgs  27  luglio
          1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle
          procedure per  il  sostegno  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, per la diffusione  delle  tecnologie,  per  la
          mobilita' dei ricercatori)e' il seguente: 
              «Art. 2 (Soggetti  ammissibili).  -  1.  Sono  soggetti
          ammissibili agli interventi di cui al presente titolo: 
              a) le  imprese  che  esercitano  le  attivita'  di  cui
          all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3); 
              b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge
          8 agosto 1985, n. 443; 
              c) i  centri  di  ricerca  con  personalita'  giuridica
          autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a) e b); 
              d) societa', consorzi e  societa'  consortili  comunque
          costituite, con partecipazione in ogni caso superiore al 50
          per cento, ovvero al 30 per cento se  hanno  sede  in  aree
          depresse, da imprese  e  centri  di  ricerca  di  cui  alle
          lettere  a),  b)  e  c),  nonche'  eventualmente  da  altri
          soggetti tra: universita',  enti  di  ricerca,  ENEA,  ASI,
          societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo di  cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
          n.  385,  intermediari  finanziari   iscritti   nell'elenco
          generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385, fondi  mobiliari  chiusi  istituiti
          con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie  per
          l'innovazione e lo  sviluppo  istituite  con  l'articolo  2
          della legge 31 luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari  chiusi
          di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24  febbraio
          1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti  all'albo  di
          cui all'articolo 107 del decreto legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385; 
              e)  societa'  di   recente   costituzione   ovvero   da
          costituire, finalizzate all'utilizzazione  industriale  dei
          risultati  della  ricerca,  per   le   attivita'   di   cui
          all'articolo 3, comma 1,  lettera  b),  numero  1,  con  la
          partecipazione azionaria o il concorso, o comunque  con  il
          relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti: 
              1) professori e ricercatori universitari, personale  di
          ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI,  nonche'
          dottorandi di ricerca e titolari di assegni di  ricerca  di
          cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449, sulla base di regolamenti delle universita' e degli
          enti di appartenenza,  che  ne  disciplinino  la  procedura
          autorizzativa e il collocamento in  aspettativa  ovvero  il
          mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonche'  le
          questioni relative ai diritti di proprieta' intellettuale e
          che  definiscano  le  limitazioni  volte  a   prevenire   i
          conflitti di interesse con  le  societa'  costituite  o  da
          costituire; 
              2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f); 
              3) societa' di assicurazione, banche iscritte  all'albo
          di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti  nell'elenco
          generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385, fondi  mobiliari  chiusi  istituiti
          con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie  per
          l'innovazione e lo  sviluppo  istituite  con  l'articolo  2
          della legge n. 317 del  5  ottobre  1991,  fondi  mobiliari
          chiusi di cui all'articolo 37 del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998,  n.  58,  intermediari  finanziari  iscritti
          all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385; 
              f) universita',  enti  di  ricerca  anche  a  carattere
          regionale, ENEA ed ASI per i casi di cui alle lettere d) ed
          e)  e  al  comma  2,  nonche'  per  le  attivita'  di   cui
          all'articolo 3,  comma  1,  lettera  c),  numero  2  e  per
          attivita', proposte in collaborazione con i soggetti di cui
          alle lettere a), b), c), d),  e),  di  ricerca  e  di  alta
          formazione tecnologica finalizzate agli obbiettivi  di  cui
          all'articolo 1, comma 1; 
              f-bis) i parchi scientifici e tecnologici istituiti con
          legge regionale. 
              2. I soggetti industriali possono presentare i progetti
          di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1,  2  e
          3,  nonche'  comma  1,  lettera   d),   numero   2,   anche
          congiuntamente con universita', enti di  ricerca,  ENEA  ed
          ASI. Nel caso di  progetti  relativi  ad  attivita'  svolte
          nelle  aree   depresse   del   paese,   la   partecipazione
          finanziaria  dei  soggetti  industriali  non  puo'   essere
          inferiore  al  30  per   cento   dell'impegno   finanziario
          previsto. Per progetti relativi ad attivita'  svolte  nelle
          restanti aree del paese la predetta  percentuale  non  puo'
          essere inferiore al 51 per cento. 
              3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  accedono   agli
          interventi di cui  al  presente  titolo  esclusivamente  se
          hanno stabile organizzazione sul territorio nazionale.» 
              «Art. 3 (Attivita' finanziabili). - 1. Sono ammissibili
          per: 
              a) interventi di sostegno su progetti  o  programmi  di
          ricerca industriale, come definita all'articolo 1, comma 2: 
              1) le attivita' svolte in ambito nazionale, sulla  base
          di   progetti   autonomamente   presentati   da    soggetti
          industriali, assimilati e associati; 
              2)  le  attivita'  svolte  nel  quadro   di   programmi
          dell'Unione europea o di accordi internazionali, sulla base
          di   progetti   autonomamente   presentati   da    soggetti
          industriali, assimilati e associati; 
              2-bis)  le   attivita'   di   assistenza   a   soggetti
          individuali,  assimilati  e   associati   ai   fini   della
          predisposizione di progetti da presentare nell'ambito degli
          interventi previsti da programmi dell'Unione europea; 
              3)  le  attivita'  svolte  sulla   base   di   progetti
          predisposti in conformita' a bandi emanati  dal  MURST  per
          obiettivi specifici,  da  parte  di  soggetti  industriali,
          assimilati e associati; 
              4) i  contratti  affidati  da  soggetti  industriali  e
          assimilati ad universita', enti di  ricerca,  ENEA,  ASI  e
          fondazioni private che svolgono attivita' di ricerca; 
              b)  altri  interventi  di  sostegno   su   progetto   o
          programma: 
              1)  le  attivita'  di  ricerca  industriale,   sviluppo
          precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio  e
          comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad  alto
          contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale  dei
          risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati  in
          fase d'avvio, su progetto o programma presentato  anche  da
          coloro che si impegnano a costituire o  a  concorrere  alla
          nuova societa'; 
              c) interventi di sostegno all'occupazione nella ricerca
          industriale, come definita ai sensi dell'articolo 1,  comma
          2,  alla  mobilita'  temporanea  dei  ricercatori  e   alla
          connessa diffusione delle tecnologie: 
              1) le assunzioni di titolari di diploma  universitario,
          di diploma di laurea, di specializzazione e di dottorato di
          ricerca per avviamento ad attivita' di ricerca, da parte di
          soggetti industriali e assimilati; 
              2) i distacchi temporanei di cui al comma 2; 
              3)  l'alta  formazione  di  ricercatori  e  tecnici  di
          ricerca operanti nel settore industriale; 
              4) l'assunzione, da parte  di  soggetti  industriali  e
          assimilati, di oneri relativi a borse  di  studio  concesse
          per la frequenza a corsi di dottorato di  ricerca,  nonche'
          ad assegni di ricerca di  cui  all'articolo  51,  comma  6,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel caso il  relativo
          programma  di  ricerca  sia  concordato  con  il   medesimo
          soggetto industriale o assimilato; 
              d) interventi di sostegno ad infrastrutture,  strutture
          e servizi per la  ricerca  industriale,  come  definita  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 2, e per la  diffusione  delle
          tecnologie: 
              1) l'affidamento da parte  di  soggetti  industriali  e
          assimilati a  laboratori  di  ricerca  esterni  pubblici  e
          privati, dei quali si sia  accertata  la  qualificazione  e
          l'idoneita', di studi e ricerche sui  processi  produttivi,
          di attivita' applicative dei risultati  della  ricerca,  di
          formazione del personale  tecnico  per  l'utilizzazione  di
          nuove tecnologie, di prove e test sperimentali; 
              2)     la     realizzazione,     l'ampliamento,      la
          ristrutturazione, la delocalizzazione,  il  riorientamento,
          il   recupero   di   competitivita',   la   trasformazione,
          l'acquisizione   di   centri   di   ricerca,   nonche'   il
          riorientamento e il recupero di competitivita' di strutture
          di  ricerca  di  soggetti  industriali  e  assimilati,  con
          connesse attivita' di  riqualificazione  e  formazione  del
          personale. 
              2. Il personale  di  ricerca,  dipendente  da  enti  di
          ricerca, ENEA, ASI, nonche' i professori  e  i  ricercatori
          universitari, possono essere temporaneamente distaccati, ai
          sensi del presente comma,  presso  soggetti  industriali  e
          assimilati, con  priorita'  per  piccole  e  medie  imprese
          nonche' presso i soggetti assimilati in fase d'avvio  e  le
          iniziative economiche di cui al comma 1, lettera b), numero
          1), su richiesta degli stessi  soggetti  e  previo  assenso
          dell'interessato, per un periodo non  superiore  a  quattro
          anni, rinnovabile una sola volta. Il  personale  distaccato
          mantiene il rapporto di  lavoro  con  il  soggetto  da  cui
          dipende e l'annesso trattamento economico  e  contributivo.
          Il  servizio  prestato  durante  il  periodo  di   distacco
          costituisce   titolo   valutabile   per   le    valutazioni
          comparative per la copertura di posti vacanti di professore
          universitario e per  l'accesso  alle  fasce  superiori  del
          personale di ricerca degli enti. Il distacco avviene  sulla
          base di intese tra le parti che regolano  le  funzioni,  le
          modalita' di inserimento e l'attribuzione  di  un  compenso
          aggiuntivo da parte del destinatario. Le universita' e  gli
          enti  di  ricerca,  nell'ambito  della  programmazione  del
          personale, l'ENEA, l'ASI,  possono  ricevere  contributi  a
          valere sul Fondo di cui all'articolo 5,  per  assunzioni  a
          termine in sostituzione del personale distaccato. « 
              - Il testo del comma 3, dell'articolo 17,  della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri e' il seguente: 
              «3.Nomine alla presidenza di enti, istituti  o  aziende
          di competenza dell'amministrazione statale. 
              1. Le  nomine  alla  presidenza  di  enti,  istituti  o
          aziende   di    carattere    nazionale,    di    competenza
          dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine
          relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate  con
          decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta
          del  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,   previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  adottata   su
          proposta del ministro competente. 
              2.  Resta  ferma  la  vigente  disciplina   in   ordine
          all'acquisizione del parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari. 
              2. Il personale  di  ricerca,  dipendente  da  enti  di
          ricerca, ENEA, ASI, nonche' i professori  e  i  ricercatori
          universitari, possono essere temporaneamente distaccati, ai
          sensi del presente comma,  presso  soggetti  industriali  e
          assimilati, con  priorita'  per  piccole  e  medie  imprese
          nonche' presso i soggetti assimilati in fase d'avvio  e  le
          iniziative economiche di cui al comma 1, lettera b), numero
          1), su richiesta degli stessi  soggetti  e  previo  assenso
          dell'interessato, per un periodo non  superiore  a  quattro
          anni, rinnovabile una sola volta. Il  personale  distaccato
          mantiene il rapporto di  lavoro  con  il  soggetto  da  cui
          dipende e l'annesso trattamento economico  e  contributivo.
          Il  servizio  prestato  durante  il  periodo  di   distacco
          costituisce   titolo   valutabile   per   le    valutazioni
          comparative per la copertura di posti vacanti di professore
          universitario e per  l'accesso  alle  fasce  superiori  del
          personale di ricerca degli enti. Il distacco avviene  sulla
          base di intese tra le parti che regolano  le  funzioni,  le
          modalita' di inserimento e l'attribuzione  di  un  compenso
          aggiuntivo da parte del destinatario. Le universita' e  gli
          enti  di  ricerca,  nell'ambito  della  programmazione  del
          personale, l'ENEA, l'ASI,  possono  ricevere  contributi  a
          valere sul Fondo di cui all'articolo 5,  per  assunzioni  a
          termine in sostituzione del personale distaccato. « 
              - Gli articoli 13, 14 e 15 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11  luglio  1980,  n.  382  (Riordinamento
          della docenza universitaria, relativa fascia di  formazione
          nonche' sperimentazione organizzativa e didattica)  sono  i
          seguenti: 
              «Art. 13 (Aspettativa obbligatoria  per  situazioni  di
          incompatibilita'). - Ferme restando le disposizioni vigenti
          in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di  professore
          con  altri  impieghi  pubblici  o  privati,  il  professore
          ordinario e' collocato  d'ufficio  in  aspettativa  per  la
          durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti
          casi: 
              1) elezione al Parlamento nazionale od europeo; 
              2) nomina alla carica di Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato; 
              3) nomina a componente  delle  istituzioni  dell'Unione
          europea; 
              3-bis) nomina a componente  di  organi  ed  istituzioni
          specializzate delle Nazioni Unite che comporti  un  impegno
          incompatibile  con   l'assolvimento   delle   funzioni   di
          professore universitario; 
              4); 
              5) nomina a presidente o vice presidente del  Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro; 
              6); 
              7)  nomina  a  presidente  o  componente  della  giunta
          regionale e a presidente del consiglio regionale; 
              8) nomina a presidente della giunta provinciale; 
              9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia; 
              10)   nomina   alle   cariche   di    presidente,    di
          amministratore  delegato  di  enti  pubblici  a   carattere
          nazionale, interregionale o  regionale,  di  enti  pubblici
          economici, di societa' a partecipazione pubblica,  anche  a
          fini di lucro. Restano in  ogni  caso  escluse  le  cariche
          comunque direttive  di  enti  a  carattere  prevalentemente
          culturale o scientifico e la  presidenza,  sempre  che  non
          remunerata, di case editrici di pubblicazioni  a  carattere
          scientifico; 
              11) nomina a direttore, condirettore e  vice  direttore
          di giornale quotidiano o  a  posizione  corrispondente  del
          settore dell'informazione radio-televisiva; 
              12) nomina  a  presidente  o  segretario  nazionale  di
          partiti rappresentati in Parlamento; 
              13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16
          del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque  previsti  da
          altre leggi  presso  le  amministrazioni  dello  Stato,  le
          pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici. 
              Hanno   diritto   a    richiedere    una    limitazione
          dell'attivita'  didattica  i  professori   di   ruolo   che
          ricoprano la carica di  rettore,  pro-rettore,  preside  di
          facolta' e direttori  di  dipartimento,  di  presidente  di
          consiglio di corso di laurea, di componente  del  Consiglio
          universitario nazionale. La  limitazione  e'  concessa  con
          provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e  non
          dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale. 
              Il  professore  che  venga  a  trovarsi  in  una  delle
          situazioni di incompatibilita' di cui ai  precedenti  commi
          deve  darne  comunicazione,  all'atto  della   nomina,   al
          rettore, che adotta il  provvedimento  di  collocamento  in
          aspettativa per la  durata  della  carica,  del  mandato  o
          dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa  e'  corrisposto
          il trattamento economico previsto dalle norme  vigenti  per
          gli impiegati civili dello Stato che versano in  una  delle
          situazioni indicate nel primo  comma.  E'  fatto  salvo  il
          disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
          1980,  n.  146  .  In   mancanza   di   tali   disposizioni
          l'aspettativa e' senza assegni. 
              Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo
          sia senza assegni, e'  utile  ai  fini  della  progressione
          nella  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza   e   di
          previdenza  secondo  le  norme   vigenti,   nonche'   della
          maturazione dello straordinariato ai sensi  del  precedente
          art. 6. 
              Qualora   l'incarico   per   il   quale   e'   prevista
          l'aspettativa  senza  assegni  non   comporti,   da   parte
          dell'ente, istituto o societa', la  corresponsione  di  una
          indennita' di carica si applicano, a far tempo dal  momento
          in  cui  e'  cominciata  a  decorrere   l'aspettativa,   le
          disposizioni di cui alla L.  12  dicembre  1966,  n.  1078.
          Qualora si tratti degli incarichi previsti ai nn. 10),  11)
          e 12) del presente articolo, gli oneri  di  cui  al  n.  3)
          dell'art. 3 della citata L. 12 dicembre 1966, n. 1078, sono
          a carico dell'ente, istituto o societa'. 
              I professori collocati  in  aspettativa  conservano  il
          titolo  a  partecipare   agli   organi   universitari   cui
          appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo
          e quarto comma, della  L.  18  marzo  1958,  n.  311;  essi
          mantengono il solo  elettorato  attivo  per  la  formazione
          delle  commissioni  di  concorso  e  per  l'elezione  delle
          cariche accademiche previste dal precedente  secondo  comma
          ed  hanno  la  possibilita'   di   svolgere,   nel   quadro
          dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso
          di  laurea,  di  dottorato  di  ricerca,  delle  scuole  di
          specializzazione e delle scuole a fini speciali,  cicli  di
          conferenze e di  lezioni  ed  attivita'  seminariali  anche
          nell'ambito dei corsi ufficiali di  insegnamento,  d'intesa
          con il titolare del  corso,  del  quale  e'  comunque  loro
          preclusa la titolarita'. E' garantita  loro,  altresi',  la
          possibilita'  di  svolgere  attivita'  di   ricerca   anche
          applicativa, con modalita' da determinare d'intesa  tra  il
          professore  ed  il  consiglio  di  facolta'  e  sentito  il
          consiglio di istituto o di dipartimento, ove  istituito,  e
          di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
          concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle
          commissioni di concorso sono fatte salve le  situazioni  di
          incompatibilita' che si  verifichino  successivamente  alla
          nomina dei componenti delle commissioni. 
              Il presente articolo si  applica  anche  ai  professori
          collocati fuori ruolo per limiti di eta'.» 
              «Art. 14 (Aspettativa dei  professori  che  passano  ad
          altra amministrazione). - Il professore universitario,  che
          assume un nuovo impiego con altra amministrazione statale o
          pubblica, e' collocato in aspettativa per tutto il  periodo
          di prova richiesto per la conferma in ruolo. Al termine  di
          tale periodo l'interessato puo' riassumere servizio  presso
          l'Universita'  entro  i  successivi  trenta  giorni  e,  in
          mancanza, decade dall'ufficio di professore. 
              Il periodo di aspettativa, di cui al precedente  comma,
          non e' computabile  ne'  ai  fini  economici  ne'  ai  fini
          giuridici. 
              Le stesse norme si applicano agli assistenti del  ruolo
          ad esaurimento.» 
              «Art.    15    (Inosservanza    del    regime     delle
          incompatibilita').  -  Nel  caso  di  divieto   di   cumulo
          dell'ufficio di professore  ordinario  o  fuori  ruolo  con
          altri impieghi pubblici o privati, l'assunzione  del  nuovo
          impiego  pubblico  comporta  la   cessazione   di   diritto
          dall'ufficio  di  professore,  salvo  quanto  disposto  dal
          precedente art. 14. 
              Nel caso di cumulo con impieghi privati si applicano le
          disposizioni   previste   dai    successivi    commi    per
          l'incompatibilita'. 
              Il  professore  ordinario  che  violi  le  norme  sulle
          incompatibilita' e' diffidato dal rettore a  cessare  dalla
          situazione di incompatibilita'. 
              La circostanza che il professore abbia ottemperato alla
          diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. 
              Decorsi  quindici  giorni  dalla  diffida   senza   che
          l'incompatibilita'  sia  cessata,  il   professore   decade
          dall'ufficio. 
              Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto
          del Ministro della  pubblica  istruzione  su  proposta  del
          rettore, sentito il Consiglio Universitario nazionale.» 
              - La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 7 settembre relativa al riconoscimento  delle
          qualifiche  professionali  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione Europea del 30.9.2005. 
              - Il testo degli articoli 36 e 38, del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  e'
          il seguente: 
              «Art.  36  (Progressione  economica   del   ruolo   dei
          professori universitari). - La progressione  economica  nel
          ruolo dei professori  universitari,  articolato  nelle  due
          fasce dei professori ordinari e dei professori associati e'
          determinata dalle  disposizioni  contenute  nei  successivi
          commi del presente articolo. 
              Ai professori appartenenti alla prima  fascia  all'atto
          del conseguimento della nomina ad ordinario  e'  attribuita
          la classe di stipendio corrispondente  al  48,6  per  cento
          della retribuzione del  dirigente  generale  di  livello  A
          dello  Stato,  comprensiva  dell'eventuale  indennita'   di
          funzione. 
              Fino al conseguimento  della  nomina  ad  ordinario  lo
          stipendio e' pari al 92 per cento di quello  risultante  al
          precedente   comma   ferma   restando    la    possibilita'
          dell'aumento biennale del 2,50 per cento. 
              L'ulteriore progressione economica si sviluppa  in  sei
          classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per  cento
          della classe attribuita ai medesimi all'atto  della  nomina
          ad  ordinario  ovvero  del  giudizio  di  conferma  ed   in
          successivi scatti biennali del  2,50  per  cento  calcolati
          sulla classe di stipendio finale. 
              Lo stipendio spettante ai professori appartenenti  alla
          seconda fascia e' pari al 70 per cento di quello spettante,
          a parita' di posizione al professore della prima fascia. 
              La  misura  del  trattamento  economico  previsto   dai
          precedenti commi e' maggiorata del 40 per  cento  a  favore
          dei professori  universitari  che  abbiano  optato  per  il
          regime di impegno a tempo pieno. 
              I professori universitari di  ruolo  in  servizio  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
          inquadrati nella prima  fascia  del  ruolo  dei  professori
          universitari, dalla stessa data ai fini giuridici e dal  1°
          novembre 1980 ai fini economici, sulla base degli  anni  di
          servizio riconosciuti nella carriera  di  appartenenza  per
          effetto  delle  vigenti  disposizioni,  ovvero,   se   piu'
          favorevoli,   sulla   base   di   quelli   risultanti   dal
          riconoscimento dei servizi previsti dal presente decreto. 
              Il    professore    ordinario     che     alla     data
          dell'inquadramento   giuridico   nel   ruolo   godeva   del
          trattamento economico corrispondente alla classe finale  di
          stipendio conserva, qualora  piu'  favorevole,  il  diritto
          all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente
          generale di livello A  dello  Stato,  in  applicazione  dei
          principi   derivanti   dalle   norme   sulle   carriere   e
          retribuzioni dei Dirigenti statali.  Nel  caso  in  cui  lo
          stesso abbia optato  per  il  regime  di  impegno  a  tempo
          definito, la differenza tra la misura  dello  stipendio  in
          godimento e quello che  gli  compete  in  applicazione  del
          presente decreto e'  conservata  a  titolo  di  assegno  ad
          personam pensionabile e riassorbibile con  i  miglioramenti
          economici e di carriera. 
              In sede di primo inquadramento e successivamente  nelle
          ipotesi di passaggio di qualifica di carriera, o da una  ad
          altra fascia, al personale con stipendio superiore a quello
          iniziale di inquadramento o rispettivamente  di  accesso  a
          posizione superiore, sono attribuiti nella nuova  posizione
          stipendiale tanti scatti del 2,50 per  cento  necessari  ad
          assicurare uno stipendio di importo pari  o  immediatamente
          superiore a quello in godimento.» 
              «Art.   38(Progressione   economica   del   ruolo   dei
          ricercatori). - La progressione economica  dei  ricercatori
          universitari  confermati  si  sviluppa  in   sette   classi
          biennali di stipendio pari ciascuna  all'8  per  cento  del
          parametro iniziale 330 ed in successivi scatti biennali del
          2,50 per cento, calcolati sulla classe finale. 
              Ogni punto parametrale corrisponde a lire 18.000  annue
          lorde. 
              Al ricercatore universitario  all'atto  dell'immissione
          in ruolo, e fino al conseguimento del  giudizio  favorevole
          per l'immissione nella fascia dei  ricercatori  confermati,
          e' attribuito lo stipendio corrispondente al parametro  300
          e gli aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati su tale
          parametro. 
              Coloro  i  quali  conseguono  il  primo   giudizio   di
          idoneita'  sono  inquadrati  nel  ruolo   dei   ricercatori
          universitari a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto agli effetti giuridici e dalla data di
          effettiva assunzione in servizio agli effetti economici. 
              Al personale provvisto di  uno  stipendio  superiore  a
          quello previsto per la classe  iniziale  di  stipendio  dei
          ricercatori, sono attribuiti gli scatti biennali  del  2,50
          per  cento  calcolati   sulla   medesima,   necessari   per
          assicurare uno stipendio di importo pari  o  immediatamente
          superiore a quello in godimento. 
              - Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita'  economica,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.122,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio 2010, n. 176, S.O.