Art. 6 
 
Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per  gli  impianti
                  alimentati da energia rinnovabile 
 
  1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa
sull'energia elettrica, per l'attivita' di costruzione  ed  esercizio
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11
e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma  10
del decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387  si  applica  la
procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. 
  2. Il proprietario dell'immobile  o  chi  abbia  la  disponibilita'
sugli immobili  interessati  dall'impianto  e  dalle  opere  connesse
presenta al Comune, mediante mezzo  cartaceo  o  in  via  telematica,
almeno trenta giorni prima  dell'effettivo  inizio  dei  lavori,  una
dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni  elaborati  progettuali,  che
attesti la compatibilita' del progetto con gli strumenti  urbanistici
approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarieta'  agli
strumenti urbanistici adottati, nonche' il rispetto  delle  norme  di
sicurezza e di quelle  igienico-sanitarie.  Alla  dichiarazione  sono
allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore
della rete. Nel caso in cui siano richiesti  atti  di  assenso  nelle
materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e tali atti non siano  allegati  alla  dichiarazione,  devono
essere allegati  gli  elaborati  tecnici  richiesti  dalle  norme  di
settore e si applica il comma 5. 
  3. Per la procedura abilitativa  semplificata  si  applica,  previa
deliberazione del Comune e fino alla data di entrata  in  vigore  dei
provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal  comma
10, lettera c), e dal comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge  18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19
marzo 1993, n. 68. 
  4. Il Comune,  ove  entro  il  termine  indicato  al  comma  2  sia
riscontrata l'assenza di una o piu'  delle  condizioni  stabilite  al
medesimo comma, notifica all'interessato  l'ordine  motivato  di  non
effettuare il previsto intervento e, in caso  di  falsa  attestazione
del professionista abilitato, informa l'autorita'  giudiziaria  e  il
consiglio dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la  facolta'
di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le  integrazioni
necessarie  per  renderla  conforme  alla  normativa  urbanistica  ed
edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del  periodo  precedente,
decorso il termine di trenta giorni dalla  data  di  ricezione  della
dichiarazione  di  cui  comma  2,  l'attivita'  di  costruzione  deve
ritenersi assentita. 
  5. Qualora siano necessari  atti  di  assenso,  di  cui  all'ultimo
periodo del comma 2, che rientrino nella competenza  comunale  e  non
siano allegati alla dichiarazione,  il  Comune  provvede  a  renderli
tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la  conclusione
del relativo procedimento fissato  ai  sensi  dell'articolo  2  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli  atti
di assenso  non  sono  resi  entro  il  termine  di  cui  al  periodo
precedente, l'interessato puo'  adire  i  rimedi  di  tutela  di  cui
all'articolo 117 del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104.
Qualora l'attivita' di costruzione e di esercizio degli  impianti  di
cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di  assenso  di  competenza  di
amministrazioni diverse da quella comunale, e  tali  atti  non  siano
allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale  provvede  ad
acquisirli  d'ufficio  ovvero  convoca,  entro  venti  giorni   dalla
presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14 e seguenti della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma
2 e' sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino
all'adozione  della  determinazione  motivata  di   conclusione   del
procedimento  ai  sensi  dell'articolo   14-ter,   comma   6-bis,   o
all'esercizio  del  potere   sostitutivo   ai   sensi   dell'articolo
14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  6. La realizzazione dell'intervento deve  essere  completata  entro
tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata
ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte  non  ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova  dichiarazione.  L'interessato
e' comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione  dei
lavori. 
  7. La  sussistenza  del  titolo  e'  provata  con  la  copia  della
dichiarazione  da  cui  risulta  la   data   di   ricevimento   della
dichiarazione stessa, l'elenco di quanto  presentato  a  corredo  del
progetto, l'attestazione del professionista  abilitato,  nonche'  gli
atti di assenso eventualmente necessari. 
  8. Ultimato l'intervento, il progettista  o  un  tecnico  abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso
al Comune, con il quale  si  attesta  la  conformita'  dell'opera  al
progetto  presentato   con   la   dichiarazione,   nonche'   ricevuta
dell'avvenuta presentazione della  variazione  catastale  conseguente
alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le  stesse  non  hanno
comportato modificazioni del classamento catastale. 
  9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di
applicazione della procedura di cui  al  comma  1  agli  impianti  di
potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresi' i casi in
cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o  paesaggistiche  di
competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione  e
l'esercizio dell'impianto e delle opere  connesse  sono  assoggettate
all'autorizzazione unica di cui  all'articolo  5.  Le  Regioni  e  le
Province autonome stabiliscono altresi' le modalita' e gli  strumenti
con i quali i Comuni  trasmettono  alle  stesse  Regioni  e  Province
autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per
le finalita' di  cui  all'articolo  16,  comma  2.  Con  le  medesime
modalita' di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome
prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati
alla potenza dell'impianto. 
  10. I procedimenti pendenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  legislativo   sono   regolati   dalla   previgente
disciplina, ferma restando  per  il  proponente  la  possibilita'  di
optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo. 
  11. La comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera, di
cui ai paragrafi  11  e  12  delle  linee  guida  adottate  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre  2003,
n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse  condizioni  e  modalita',
agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono
estendere il regime della comunicazione di cui al precedente  periodo
ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili  con  potenza
nominale  fino  a  50  kW,  nonche'  agli  impianti  fotovoltaici  di
qualsivoglia potenza da realizzare  sugli  edifici,  fatta  salva  la
disciplina in materia di  valutazione  di  impatto  ambientale  e  di
tutela delle risorse idriche. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
          2003, n. 387, si veda nelle note all'articolo 4. 
              - si riporta il testo  del  comma  4  dell'articolo  20
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi: 
              "4. Unita' organizzativa responsabile del procedimento. 
              1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge  o
          per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
          determinare per ciascun tipo di  procedimento  relativo  ad
          atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile
          della   istruttoria   e   di   ogni    altro    adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale. 
              2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma  1  sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti." 
              - si riporta il testo del comma 10, lettera  c),  e  il
          comma 11 dell'articolo  10  del  decreto-legge  18  gennaio
          1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
          marzo 1993, n. 68, recante Disposizioni urgenti in  materia
          di finanza derivata e di contabilita' pubblica: 
              "10. Sono istituiti diritti  di  segreteria  anche  sui
          seguenti atti: 
              a)-b) (omissis) 
              c) autorizzazione edilizia, nonche' denuncia di  inizio
          dell'attivita', ad esclusione di quella per  l'eliminazione
          delle barriere architettoniche, da un valore minimo di euro
          51,65 ad un valore massimo di  euro  516,46.  Tali  importi
          sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al  75  per
          cento della variazione degli indici dei prezzi  al  consumo
          per le famiglie di operai e impiegati; 
              11.  I  comuni  con  popolazione  superiore  a  250.000
          abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di  cui
          alle lettere da a) a g) del comma 10, sino a raddoppiare il
          valore massimo." 
              - si riporta il testo dell'articolo  2  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241: 
              "Art. 2. Conclusione del procedimento. 
              1. Ove il procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad
          un'istanza, ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le
          pubbliche amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo
          mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo. 
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale." 
              - si riporta il testo  dell'articolo  117  del  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
          44 della legge 18 giugno 2009, n.  69,  recante  delega  al
          governo per il riordino del processo amministrativo): 
              "Art. 117 Ricorsi avverso il silenzio 
              1. Il ricorso avverso il silenzio  e'  proposto,  anche
          senza    previa    diffida,     con     atto     notificato
          all'amministrazione e ad almeno  un  controinteressato  nel
          termine di cui all' articolo 31, comma 2. 
              2.  Il  ricorso  e'  deciso  con  sentenza   in   forma
          semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il
          giudice ordina all'amministrazione di provvedere  entro  un
          termine non superiore, di norma, a trenta giorni. 
              3. Il giudice nomina, ove occorra,  un  commissario  ad
          acta con la  sentenza  con  cui  definisce  il  giudizio  o
          successivamente su istanza della parte interessata. 
              4. Il giudice conosce di tutte  le  questioni  relative
          all'esatta  adozione  del  provvedimento   richiesto,   ivi
          comprese quelle inerenti agli atti del commissario. 
              5.  Se  nel   corso   del   giudizio   sopravviene   il
          provvedimento espresso, o un atto  connesso  con  l'oggetto
          della controversia, questo puo' essere impugnato anche  con
          motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per  il
          nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con  tale
          rito. 
              6. Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'
          articolo 30, comma 4, e' proposta congiuntamente  a  quella
          di cui al presente articolo, il giudice puo'  definire  con
          il rito camerale l'azione avverso il  silenzio  e  trattare
          con il rito ordinario la domanda risarcitoria." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14-ter, comma 6-bis
          e dell'articolo 14-quater, comma 3, della  legge  7  agosto
          1990, n. 241: 
              "6-bis. All'esito dei lavori  della  conferenza,  e  in
          ogni caso scaduto il  termine  di  cui  ai  commi  3  e  4,
          l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale,  puo'
          adire direttamente  il  Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi
          dell'articolo 26,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi,  valutate  le
          specifiche risultanze  della  conferenza  e  tenendo  conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede,  adotta
          la determinazione motivata di conclusione del  procedimento
          che sostituisce a tutti gli effetti,  ogni  autorizzazione,
          concessione,  nulla  osta  o  atto  di   assenso   comunque
          denominato    di    competenza    delle     amministrazioni
          partecipanti,  o  comunque  invitate   a   partecipare   ma
          risultate assenti, alla  predetta  conferenza.  La  mancata
          partecipazione  alla  conferenza  di  servizi   ovvero   la
          ritardata o mancata adozione della determinazione  motivata
          di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
          responsabilita'    dirigenziale    o     disciplinare     e
          amministrativa, nonche'  ai  fini  dell'attribuzione  della
          retribuzione di  risultato.  Resta  salvo  il  diritto  del
          privato di dimostrare  il  danno  derivante  dalla  mancata
          osservanza del termine di conclusione del  procedimento  ai
          sensi degli articoli 2 e 2-bis." 
              "3. Al di fuori  dei  casi  di  cui  all'articolo  117,
          ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
          insediamenti  produttivi   strategici   e   di   preminente
          interesse nazionale, di  cui  alla  parte  seconda,  titolo
          terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile  2006,
          n. 163, e successive modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
          localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga
          espresso motivato dissenso da parte  di  un'amministrazione
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita', la questione,  in  attuazione  e  nel
          rispetto  del   principio   di   leale   collaborazione   e
          dell'articolo   120   della   Costituzione,   e'    rimessa
          dall'amministrazione  procedente  alla  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri, che  si  pronuncia  entro  sessanta
          giorni, previa intesa con la Regione  o  le  Regioni  e  le
          Province autonome interessate,  in  caso  di  dissenso  tra
          un'amministrazione statale  e  una  regionale  o  tra  piu'
          amministrazioni regionali,  ovvero  previa  intesa  con  la
          Regione e gli enti locali interessati, in caso di  dissenso
          tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale
          o tra piu' enti locali. Se l'intesa non  e'  raggiunta  nei
          successivi trenta giorni, la  deliberazione  del  Consiglio
          dei Ministri puo' essere comunque adottata. Se il  motivato
          dissenso e' espresso da una  Regione  o  da  una  Provincia
          autonoma in una delle materie  di  propria  competenza,  il
          Consiglio dei Ministri delibera in  esercizio  del  proprio
          potere sostitutivo con  la  partecipazione  dei  Presidenti
          delle Regioni o delle Province autonome interessate."