Art. 6 
 
 Responsabilita' politica del presidente di provincia e del sindaco 
 
  1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal  seguente:  "5.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio
1994,  n.  20,  gli  amministratori  che  la  Corte  dei   conti   ha
riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di  danni  cagionati
con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del
dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di  dieci
anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali  e
di rappresentante di enti locali presso altri  enti,  istituzioni  ed
organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e
le cause che hanno determinato il dissesto,  accerti  che  questo  e'
diretta  conseguenza  delle  azioni  od  omissioni   per   le   quali
l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile. I  sindaci  e  i
presidenti di provincia ritenuti responsabili ai  sensi  del  periodo
precedente, inoltre, non sono candidabili, per un  periodo  di  dieci
anni, alle  cariche  di  sindaco,  di  presidente  di  provincia,  di
presidente di  Giunta  regionale,  nonche'  di  membro  dei  consigli
comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee  e  dei  consigli
regionali, del Parlamento  e  del  Parlamento  europeo.  Non  possono
altresi' ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di
assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti
vigilati o partecipati da enti pubblici.  Qualora,  a  seguito  della
dichiarazione  di  dissesto,  la  Corte  dei  conti   accerti   gravi
responsabilita' nello svolgimento  dell'attivita'  del  collegio  dei
revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo  le  normative
vigenti, delle informazioni, i componenti del  collegio  riconosciuti
responsabili in sede di giudizio della  predetta  Corte  non  possono
essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali  e  degli
enti ed organismi agli stessi riconducibili fino  a  dieci  anni,  in
funzione della gravita'  accertata.  La  Corte  dei  conti  trasmette
l'esito   dell'accertamento   anche   all'ordine   professionale   di
appartenenza dei  revisori  per  valutazioni  inerenti  all'eventuale
avvio di procedimenti disciplinari.". 
  2. Qualora dalle pronunce  delle  sezioni  regionali  di  controllo
della Corte dei conti  emergano,  anche  a  seguito  delle  verifiche
svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e  dell'articolo
14, comma 1, lettera d), secondo periodo,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria,
violazioni  degli  obiettivi  della  finanza  pubblica  allargata   e
irregolarita'  contabili  o  squilibri   strutturali   del   bilancio
dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e  lo
stesso ente non abbia adottato,  entro  il  termine  assegnato  dalla
Corte  dei  conti,   le   necessarie   misure   correttive   previste
dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  la
competente sezione regionale,  accertato  l'inadempimento,  trasmette
gli  atti  al  Prefetto  e  alla   Conferenza   permanente   per   il
coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti  dal  periodo
precedente, ove sia accertato, entro  trenta  giorni  dalla  predetta
trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte
dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente  locale
delle citate misure correttive e la sussistenza delle  condizioni  di
cui all'articolo 244  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna  al  Consiglio,  con
lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a
venti   giorni   per   la   deliberazione   del   dissesto.   Decorso
infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto
nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto  e
da' corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio  dell'ente
ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000. 
 
          Note all'art. 6: 
              Si riporta il testo dell'art. 248  del  citato  decreto
          legislativo n. 267 del 2000, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 248. Conseguenze della dichiarazione di dissesto. 
              1. A seguito della dichiarazione di  dissesto,  e  sino
          all'emanazione del decreto di cui  all'articolo  261,  sono
          sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. 
              2. Dalla data della dichiarazione di  dissesto  e  sino
          all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non
          possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
          confronti  dell'ente  per  i  debiti  che  rientrano  nella
          competenza dell'organo straordinario  di  liquidazione.  Le
          procedure esecutive pendenti alla data della  dichiarazione
          di  dissesto,  nelle  quali  sono  scaduti  i  termini  per
          l'opposizione giudiziale da parte dell'ente,  o  la  stessa
          benche'  proposta  e'  stata  rigettata,  sono   dichiarate
          estinte d'ufficio dal giudice con inserimento  nella  massa
          passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori
          e spese. 
              3.  I  pignoramenti  eventualmente  eseguiti  dopo   la
          deliberazione dello stato di dissesto non vincolano  l'ente
          ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i
          fini dell'ente e le finalita' di legge. 
              4. Dalla data della deliberazione di  dissesto  e  sino
          all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo  256  i
          debiti  insoluti  a  tale  data  e  le  somme  dovute   per
          anticipazioni di cassa  gia'  erogate  non  producono  piu'
          interessi ne'  sono  soggetti  a  rivalutazione  monetaria.
          Uguale disciplina  si  applica  ai  crediti  nei  confronti
          dell'ente  che  rientrano  nella   competenza   dell'organo
          straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della
          loro liquidita' ed esigibilita'. 
              5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20,  gli  amministratori  che  la
          Corte dei conti  ha  riconosciuto  responsabili,  anche  in
          primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei
          cinque  anni  precedenti  il   verificarsi   del   dissesto
          finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci
          anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti
          locali e di rappresentante  di  enti  locali  presso  altri
          enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati,  ove  la
          Corte,  valutate  le  circostanze  e  le  cause  che  hanno
          determinato il dissesto,  accerti  che  questo  e'  diretta
          conseguenza  delle  azioni  od  omissioni  per   le   quali
          l'amministratore  e'  stato  riconosciuto  responsabile.  I
          sindaci e i presidenti di provincia  ritenuti  responsabili
          ai  sensi  del  periodo  precedente,  inoltre,   non   sono
          candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche  di
          sindaco, di  presidente  di  provincia,  di  presidente  di
          Giunta regionale, nonche' di membro dei consigli  comunali,
          dei consigli provinciali, delle assemblee  e  dei  consigli
          regionali, del Parlamento e  del  Parlamento  europeo.  Non
          possono altresi' ricoprire per un periodo di tempo di dieci
          anni  la  carica  di  assessore  comunale,  provinciale   o
          regionale ne' alcuna carica in enti vigilati o  partecipati
          da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di
          dissesto, la Corte dei conti accerti gravi  responsabilita'
          nello svolgimento dell'attivita' del collegio dei revisori,
          o ritardata o mancata comunicazione, secondo  le  normative
          vigenti, delle  informazioni,  i  componenti  del  collegio
          riconosciuti  responsabili  in  sede  di   giudizio   della
          predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei
          revisori degli enti locali e degli enti ed  organismi  agli
          stessi riconducibili fino a dieci anni, in  funzione  della
          gravita' accertata. La Corte dei  conti  trasmette  l'esito
          dell'accertamento   anche   all'ordine   professionale   di
          appartenenza  dei   revisori   per   valutazioni   inerenti
          all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.". 
              Per il testo del comma 1 dell'art. 14  della  legge  n.
          196 del 2009, vedasi nelle Note all'art. 5. 
              Si riporta il testo del comma  168  dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2006): 
              "168. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei
          conti, qualora accertino, anche sulla base delle  relazioni
          di cui al comma  166,  comportamenti  difformi  dalla  sana
          gestione finanziaria o il mancato rispetto degli  obiettivi
          posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano
          sull'adozione da parte dell'ente  locale  delle  necessarie
          misure correttive e sul rispetto dei vincoli e  limitazioni
          posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di
          stabilita' interno.". 
              Si riporta il testo dell'art. 244  del  citato  decreto
          legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art. 244. Dissesto finanziario 
              1. Si ha stato di dissesto finanziario  se  l'ente  non
          puo' garantire l'assolvimento delle funzioni e dei  servizi
          indispensabili  ovvero  esistono  nei  confronti  dell'ente
          locale crediti liquidi ed esigibili di  terzi  cui  non  si
          possa fare validamente  fronte  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo  193,  nonche'  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste. 
              2.  Le  norme  sul  risanamento   degli   enti   locali
          dissestati si applicano solo a province e comuni.". 
               Si riporta il testo dell'art. 141 del  citato  decreto
          legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art. 141.  Scioglimento  e  sospensione  dei  consigli
          comunali e provinciali 
              1. I consigli comunali e  provinciali  vengono  sciolti
          con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta
          del Ministro dell'interno: 
              a) quando compiano atti contrari  alla  Costituzione  o
          per gravi e persistenti violazioni di  legge,  nonche'  per
          gravi motivi di ordine pubblico; 
              b)  quando  non  possa  essere  assicurato  il  normale
          funzionamento degli organi e dei servizi  per  le  seguenti
          cause: 
              1)  impedimento   permanente,   rimozione,   decadenza,
          decesso del sindaco o del presidente della provincia; 
              2)  dimissioni  del  sindaco  o  del  presidente  della
          provincia; 
              3) cessazione dalla carica per dimissioni  contestuali,
          ovvero   rese   anche    con    atti    separati    purche'
          contemporaneamente  presentati  al  protocollo   dell'ente,
          della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
          tal fine il sindaco o il presidente della provincia; 
              4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita'
          di surroga alla meta' dei componenti del consiglio; 
              c) quando non sia approvato nei termini il bilancio; 
                c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali  al
          di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti  dei  relativi
          strumenti  urbanistici  generali  e   non   adottino   tali
          strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione  degli
          organi. In questo caso,  il  decreto  di  scioglimento  del
          consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. 
              2. Nella ipotesi di cui alla lettera c)  del  comma  1,
          trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
          approvato senza che sia stato predisposto dalla  Giunta  il
          relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina  un
          commissario  affinche'   lo   predisponga   d'ufficio   per
          sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque  quando  il
          consiglio non abbia  approvato  nei  termini  di  legge  lo
          schema  di  bilancio  predisposto  dalla  Giunta,  l'organo
          regionale di controllo assegna al  consiglio,  con  lettera
          notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
          a 20 giorni per la sua approvazione, decorso  il  quale  si
          sostituisce,      mediante      apposito       commissario,
          all'amministrazione   inadempiente.    Del    provvedimento
          sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
          procedura per lo scioglimento del consiglio. 
              2-bis. Nell'ipotesi di  cui  alla  lettera  c-bis)  del
          comma 1, trascorso il termine entro il quale gli  strumenti
          urbanistici devono essere adottati, la regione  segnala  al
          prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
          che non abbiano provveduto  ad  adempiere  all'obbligo  nel
          termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
          attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti  dallo
          statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
          di adeguatezza.  Decorso  infruttuosamente  il  termine  di
          quattro mesi,  il  prefetto  inizia  la  procedura  per  lo
          scioglimento del consiglio. 
              3. Nei casi diversi da quelli previsti  dal  numero  1)
          della  lettera  b)  del  comma  1,  con   il   decreto   di
          scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
          esercita  le  attribuzioni  conferitegli  con  il   decreto
          stesso. 
              4.  Il  rinnovo  del   consiglio   nelle   ipotesi   di
          scioglimento deve coincidere con il primo turno  elettorale
          utile previsto dalla legge. 
              5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
          scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
          successori,  gli  incarichi  esterni   loro   eventualmente
          attribuiti. 
              6. Al decreto di scioglimento e' allegata la  relazione
          del  Ministro  contenente  i  motivi   del   provvedimento;
          dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
          comunicazione al parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
          «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana. 
              7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti  ed
          in attesa del decreto di  scioglimento,  il  prefetto,  per
          motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere,  per
          un periodo comunque  non  superiore  a  novanta  giorni,  i
          consigli comunali e provinciali e nominare  un  commissario
          per la provvisoria amministrazione dell'ente. 
              8. Ove non diversamente previsto dalle leggi  regionali
          le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano,
          in quanto  compatibili,  agli  altri  enti  locali  di  cui
          all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali.  Il
          relativo  provvedimento  di   scioglimento   degli   organi
          comunque denominati degli enti locali di  cui  al  presente
          comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.".