Art. 6 
 
Delega al Governo per l'attuazione  delle  direttive  2009/65/CE,  in
  materia  di  organismi  di  investimento   collettivo   in   valori
  mobiliari, 2009/109/CE, concernente obblighi informativi in caso di
  fusioni e scissioni,  e  2009/110/CE,  relativa  agli  istituti  di
  moneta elettronica 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su  proposta  del  Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee  e
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  dare  attuazione  alla  direttiva  2009/65/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio  2009,  concernente
il coordinamento  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  e
amministrative  in  materia  di  taluni  organismi  di   investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM)  (rifusione),  alla  direttiva
2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16  settembre
2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e
82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi
in materia di relazioni e di documentazione  in  caso  di  fusioni  e
scissioni, e alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio  e
la vigilanza prudenziale  dell'attivita'  degli  istituti  di  moneta
elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e  che
abroga la direttiva 2000/46/CE. 
  2. Nella predisposizione del decreto legislativo  per  l'attuazione
della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 13 luglio 2009, il Governo e' tenuto al rispetto, oltre  che  dei
principi e criteri direttivi generali di  cui  all'articolo  2  della
legge 4 giugno 2010, n. 96, in quanto compatibili, anche dei seguenti
principi e criteri direttivi specifici: 
    a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le  integrazioni  necessarie  al
corretto ed integrale recepimento della direttiva  e  delle  relative
misure di esecuzione  nell'ordinamento  nazionale,  confermando,  ove
opportuno, il ricorso alla disciplina  secondaria  e  attribuendo  le
competenze e i  poteri  di  vigilanza  alla  Banca  d'Italia  e  alla
Commissione nazionale per le societa' e  la  borsa  (CONSOB)  secondo
quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico; 
    b) prevedere, in conformita' alla disciplina della  direttiva  in
esame, le necessarie modifiche alle norme del citato testo  unico  di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,  per  consentire  che  una
societa' di gestione del risparmio possa istituire  e  gestire  fondi
comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri  e  che  una
societa' di gestione armonizzata  possa  istituire  e  gestire  fondi
comuni di investimento armonizzati in Italia; 
    c) prevedere, in conformita' alle definizioni e  alla  disciplina
della direttiva in esame,  le  opportune  modifiche  alle  norme  del
citato testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.  58  del  1998
concernenti la libera  prestazione  dei  servizi  e  la  liberta'  di
stabilimento delle societa' di gestione armonizzate, anche al fine di
garantire che una societa' di gestione armonizzata operante in Italia
sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di  costituzione
e di funzionamento dei fondi comuni di  investimento  armonizzati,  e
che la prestazione in Italia del servizio di gestione collettiva  del
risparmio  da  parte  di  succursali  delle  societa'   di   gestione
armonizzate  avvenga  nel  rispetto  delle  regole  di  comportamento
stabilite nel citato testo unico; 
    d) attribuire alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB,  in  relazione
alle rispettive competenze, i  poteri  di  vigilanza  e  di  indagine
previsti dall'articolo 98 della citata direttiva 2009/65/CE,  secondo
i criteri e le modalita' previsti dall'articolo 187-octies del citato
testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  e
successive modificazioni; 
    e) modificare, ove necessario, il citato testo unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni della
direttiva in materia  di  fusioni  transfrontaliere  di  OICVM  e  di
strutture master-feeder; 
    f) introdurre norme di coordinamento con  la  disciplina  fiscale
vigente in materia di OICVM; 
    g)  ridefinire  con  opportune  modifiche,  in  conformita'  alle
definizioni e alla disciplina della citata direttiva  2009/65/CE,  le
norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58  del
1998 concernenti l'offerta in Italia di  quote  di  fondi  comuni  di
investimento armonizzati; 
    h) attuare le misure di tutela  dell'investitore  secondo  quanto
previsto  dalla  direttiva,  in  particolare  con  riferimento   alle
informazioni   per   gli   investitori,   adeguando   la   disciplina
dell'offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM aperti; 
    i) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
per le violazioni delle regole dettate nei confronti  delle  societa'
di gestione del risparmio armonizzate in attuazione della  direttiva,
in linea con quelle gia' stabilite dal citato testo unico di  cui  al
decreto legislativo  n.  58  del  1998,  e  nei  limiti  massimi  ivi
previsti, in tema di disciplina degli intermediari; 
    l) in coerenza con quanto previsto  alla  lettera  i),  apportare
alla disciplina complessivamente vigente in materia sanzionatoria  ai
sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58  del
1998 le modificazioni occorrenti per assicurare, in ogni  caso  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'armonizzazione  dei
criteri applicativi e delle relative procedure,  efficaci  misure  di
deflazione del contenzioso, nonche'  l'adeguamento  della  disciplina
dei controlli e della vigilanza e delle  forme  e  dei  limiti  della
responsabilita' dei soggetti  preposti,  comunque  nel  rispetto  del
principio di proporzionalita' e anche avendo riguardo  agli  analoghi
modelli  normativi  nazionali  o  dell'Unione  europea,  a  tal  fine
prevedendo: 
      1) in  presenza  di  mutamenti  della  disciplina  applicabile,
l'estensione del principio del favor rei; 
      2) la  generalizzazione  della  responsabilita'  delle  persone
fisiche  responsabili  che  svolgono  funzioni  di   amministrazione,
direzione e controllo per le violazioni  previste  dal  citato  testo
unico, con  responsabilita'  solidale  dell'ente  di  appartenenza  e
diritto di regresso di quest'ultimo nei confronti delle prime; 
      3)  l'estensione  dell'istituto  dell'oblazione  e   di   altri
strumenti deflativi del contenzioso, nonche' l'introduzione, con  gli
opportuni   adattamenti,   della   disciplina   prevista   ai   sensi
dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre  1990,  n.  287,  per  le
violazioni di natura organizzativa o procedurale previste nell'ambito
della disciplina degli intermediari e dei mercati; 
      4) una revisione dei minimi e dei  massimi  edittali,  in  modo
tale da assicurare il  rispetto  dei  principi  di  proporzionalita',
dissuasivita' e  adeguatezza  previsti  dalla  normativa  dell'Unione
europea; 
      5)  una  nuova  disciplina  relativa   alla   pubblicita'   dei
procedimenti conclusi con l'oblazione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 187-septies, comma 3, ultimo periodo, del  testo  unico
di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; 
      6) la destinazione delle risorse del Fondo di  garanzia  per  i
risparmiatori e gli investitori, di cui all'articolo  8  del  decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, anche all'indennizzo, nei  limiti
delle disponibilita' del Fondo, dei  danni  patrimoniali  conseguenti
alle violazioni delle disposizioni di cui alle parti  III  e  IV  del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,  apportando
alla disciplina del Fondo medesimo gli adeguamenti necessari; 
    m) prevedere, in conformita' alle  definizioni,  alla  disciplina
della citata direttiva 2009/65/CE e  ai  criteri  direttivi  previsti
dalla presente legge,  le  occorrenti  modificazioni  alla  normativa
vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori  interessati
dalla normativa  da  attuare,  al  fine  di  realizzare  il  migliore
coordinamento con le altre disposizioni vigenti; 
    n) apportare al citato testo unico di cui al decreto  legislativo
n. 58 del 1998 le integrazioni necessarie per definire la  disciplina
applicabile  ai  fondi  gestiti  da  una  societa'  di  gestione  del
risparmio  (SGR)  in  liquidazione  coatta   amministrativa   e   per
prevedere, anche nei  casi  in  cui  la  SGR  non  sia  sottoposta  a
liquidazione coatta amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei
creditori qualora le attivita'  del  fondo  siano  insufficienti  per
l'adempimento delle relative obbligazioni. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e
le amministrazioni interessate devono svolgere le attivita'  previste
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 6: 
              La direttiva 2009/65/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 17
          novembre 2009, n. L 302. 
              La direttiva 2009/109/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 2
          ottobre 2009, n. L 259. 
              La direttiva 2009/110/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          10 ottobre 2009, n. L 267. 
              Per il testo dell'articolo 2 della citata legge  n.  96
          del 2010, si veda nelle note all'articolo 1. 
              Il testo degli articoli 5, 6 e 187 octies, del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6  febbraio  1996,  n.
          52), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998,  n.
          71, S.O., cosi' recita: 
              "Art. 5. (Finalita' e destinatari della vigilanza). 
              1. La  vigilanza  sulle  attivita'  disciplinate  dalla
          presente parte ha per obiettivi: 
              a)  la   salvaguardia   della   fiducia   nel   sistema
          finanziario; 
              b) la tutela degli investitori; 
              c) la stabilita' e il buon  funzionamento  del  sistema
          finanziario; 
              d) la competitivita' del sistema finanziario; 
              e)   l'osservanza   delle   disposizioni   in   materia
          finanziaria. 
              2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
          1, la Banca d'Italia e' competente per quanto  riguarda  il
          contenimento del rischio, la stabilita' patrimoniale  e  la
          sana e prudente gestione degli intermediari. 
              3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
          1,  la  Consob  e'  competente  per  quanto   riguarda   la
          trasparenza e la correttezza dei comportamenti. 
              4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di
          vigilanza nei confronti dei  soggetti  abilitati;  ciascuna
          vigila sull'osservanza  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2  e
          3. 
              5. La Banca  d'Italia  e  la  CONSOB  operano  in  modo
          coordinato anche al fine di ridurre  al  minimo  gli  oneri
          gravanti  sui  soggetti  abilitati  e  si  danno  reciproca
          comunicazione   dei   provvedimenti   assunti    e    delle
          irregolarita'  rilevate  nell'esercizio  dell'attivita'  di
          vigilanza. 
              5-bis. La Banca  d'Italia  e  la  Consob,  al  fine  di
          coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di  vigilanza
          e di ridurre al minimo  gli  oneri  gravanti  sui  soggetti
          abilitati, stipulano  un  protocollo  d'intesa,  avente  ad
          oggetto: 
              a) i compiti  di  ciascuna  e  le  modalita'  del  loro
          svolgimento, secondo il  criterio  della  prevalenza  delle
          funzioni di cui ai commi 2 e 3; 
              b) lo scambio di informazioni,  anche  con  riferimento
          alle irregolarita'  rilevate  e  ai  provvedimenti  assunti
          nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. 
              5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis  e'
          reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla  Consob  con  le
          modalita' da esse stabilite ed e' allegato  al  regolamento
          di cui all'articolo 6, comma 2-bis." 
              "Art. 6. (Vigilanza regolamentare). 
              1.   Nell'esercizio   delle   funzioni   di   vigilanza
          regolamentare, la Banca d'Italia e la  Consob  osservano  i
          seguenti principi: 
              a)  valorizzazione   dell'autonomia   decisionale   dei
          soggetti abilitati; 
              b) proporzionalita', intesa come criterio di  esercizio
          del potere adeguato al  raggiungimento  del  fine,  con  il
          minore sacrificio degli interessi dei destinatari; 
              c)  riconoscimento  del  carattere  internazionale  del
          mercato  finanziario   e   salvaguardia   della   posizione
          competitiva dell'industria italiana; 
              d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza. 
              02.  Per  le  materie  disciplinate   dalla   direttiva
          2006/73/CE, della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca
          d'Italia e  la  Consob  possono  mantenere  o  imporre  nei
          regolamenti obblighi aggiuntivi  a  quelli  previsti  dalla
          direttiva medesima solo nei casi eccezionali  in  cui  tali
          obblighi sono obiettivamente giustificati e  proporzionati,
          tenuto conto della  necessita'  di  fare  fronte  a  rischi
          specifici   per   la   protezione   degli   investitori   o
          l'integrita'  del  mercato  che  non   sono   adeguatamente
          considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno  una
          delle seguenti condizioni e' soddisfatta: 
              a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi  sono
          volti  a  fare  fronte  sono   particolarmente   rilevanti,
          considerata la struttura del mercato italiano; 
              b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi  sono
          volti a fare fronte  emergono  o  diventano  evidenti  dopo
          l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti  per
          materia. 
              03.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  comunicano  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  le  disposizioni
          regolamentari recanti gli obblighi  aggiuntivi  di  cui  al
          comma 02 ai  fini  della  loro  notifica  alla  Commissione
          europea. 
              1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
          regolamento: 
              a) gli obblighi delle SIM e delle  SGR  in  materia  di
          adeguatezza patrimoniale, contenimento  del  rischio  nelle
          sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili; 
              b) gli obblighi dei soggetti abilitati  in  materia  di
          modalita' di deposito e  di  sub-deposito  degli  strumenti
          finanziari e del denaro di pertinenza della clientela; 
              c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto: 
              1) i criteri e i divieti all'attivita' di investimento,
          avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo; 
              2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento
          del rischio; 
              3) gli schemi-tipo e  le  modalita'  di  redazione  dei
          prospetti  contabili  che  le  societa'  di  gestione   del
          risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente; 
              4) i metodi di calcolo del valore delle quote o  azioni
          di OICR; 
              5)  i  criteri  e  le  modalita'  da  adottare  per  la
          valutazione dei beni e dei valori in cui  e'  investito  il
          patrimonio e la  periodicita'  della  valutazione.  Per  la
          valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
          la Banca d'Italia  puo'  prevedere  il  ricorso  a  esperti
          indipendenti e richiederne l'intervento anche  in  sede  di
          acquisto e vendita dei beni da parte del gestore. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettera  a),
          prevedono la possibilita' di adottare  sistemi  interni  di
          misurazione dei rischi per la determinazione dei  requisiti
          patrimoniali, previa autorizzazione della  Banca  d'Italia,
          nonche' di utilizzare valutazioni del  rischio  di  credito
          rilasciate da societa' o enti esterni. 
              2. La Consob, sentita la Banca d'Italia,  tenuto  conto
          delle  differenti  esigenze  di  tutela  degli  investitori
          connesse con la qualita' e l'esperienza  professionale  dei
          medesimi,  disciplina  con  regolamento  gli  obblighi  dei
          soggetti abilitati in materia di: 
              a) trasparenza, ivi inclusi: 
              1)  gli  obblighi  informativi  nella  prestazione  dei
          servizi e delle attivita' di  investimento,  nonche'  della
          gestione  collettiva   del   risparmio,   con   particolare
          riferimento  al  grado  di  rischiosita'  di  ciascun  tipo
          specifico di  prodotto  finanziario  e  delle  gestioni  di
          portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla
          salvaguardia   degli   strumenti   finanziari    o    delle
          disponibilita' liquide  detenuti  dall'impresa,  ai  costi,
          agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini; 
              2)  le  modalita'  e  i  criteri  da   adottare   nella
          diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali  e
          di ricerche in materia di investimenti; 
              3) gli obblighi di comunicazione  ai  clienti  relativi
          all'esecuzione degli ordini, alla gestione  di  portafogli,
          alle operazioni con passivita' potenziali e  ai  rendiconti
          di strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide  dei
          clienti detenuti dall'impresa; 
              b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi: 
              1) gli obblighi di  acquisizione  di  informazioni  dai
          clienti o dai potenziali clienti ai fini della  valutazione
          di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni  o  dei
          servizi forniti; 
              2) le misure per eseguire gli  ordini  alle  condizioni
          piu' favorevoli per i clienti; 
              3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini; 
              4)  l'obbligo  di  assicurare  che   la   gestione   di
          portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche
          esigenze dei singoli  investitori  e  che  quella  su  base
          collettiva  avvenga  nel  rispetto   degli   obiettivi   di
          investimento dell'OICR; 
              5) le condizioni alle quali possono essere  corrisposti
          o percepiti incentivi. 
              2-bis. La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  disciplinano
          congiuntamente mediante regolamento, con  riferimento  alla
          prestazione dei servizi e delle attivita' di  investimento,
          nonche'  alla  gestione  collettiva  del   risparmio,   gli
          obblighi dei soggetti abilitati in materia di: 
              a) requisiti generali di organizzazione; 
              b) continuita' dell'attivita'; 
              c) organizzazione amministrativa e contabile,  compresa
          l'istituzione della funzione di cui alla lettera e); 
              d)  procedure,  anche  di  controllo  interno,  per  la
          corretta  e  trasparente   prestazione   dei   servizi   di
          investimento e  delle  attivita'  di  investimento  nonche'
          della gestione collettiva del risparmio; 
              e) controllo della conformita' alle norme; 
              f) gestione del rischio dell'impresa; 
              g) audit interno; 
              h) responsabilita' dell'alta dirigenza; 
              i) trattamento dei reclami; 
              j) operazioni personali; 
              k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o
          importanti o di servizi o attivita'; 
              l) gestione dei conflitti di interesse,  potenzialmente
          pregiudizievoli per i clienti; 
              m) conservazione delle registrazioni; 
              n)  procedure  anche  di  controllo  interno,  per   la
          percezione o corresponsione di incentivi 
              2-ter. Per l'esercizio della vigilanza,  nelle  materie
          di cui al comma 2-bis, sono competenti: 
              a) la Banca d'Italia per  gli  aspetti  previsti  dalle
          lettere a), b), c), f), g) e h); 
              b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d),
          e), i), j), l), m) e n); 
              c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive
          funzioni di cui all'articolo  5,  commi  2  e  3,  per  gli
          aspetti previsti dalla lettera k). 
              2-quater.  La  Consob,  sentita  la   Banca   d'Italia,
          individua con regolamento: 
              a) le  norme  di  condotta  che  non  si  applicano  ai
          rapporti  fra   gestori   di   sistemi   multilaterali   di
          negoziazione e i partecipanti ai medesimi; 
              b) le condizioni alle quali i  soggetti  abilitati  non
          sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di
          cui al comma 2, lettera b), numero 1),  quando  prestano  i
          servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e); 
              c) la disciplina specifica di condotta  applicabile  ai
          rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali; 
              d) le  norme  di  condotta  che  non  si  applicano  ai
          rapporti fra soggetti abilitati che prestano i  servizi  di
          cui all'articolo 1, comma  5,  lettere  a),  b)  ed  e),  e
          controparti qualificate, intendendosi per tali: 
              1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di
          assicurazioni, gli OICR, le SGR, le  societa'  di  gestione
          armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari  finanziari
          iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106,  107  e
          113  del  testo  unico  bancario,  le   societa'   di   cui
          all'articolo 18 del testo unico bancario, gli  istituti  di
          moneta  elettronica,  le  fondazioni  bancarie,  i  Governi
          nazionali e i  loro  corrispondenti  uffici,  compresi  gli
          organismi  pubblici  incaricati  di   gestire   il   debito
          pubblico,  le   banche   centrali   e   le   organizzazioni
          sovranazionali a carattere pubblico; 
              2) le imprese la cui attivita' principale consista  nel
          negoziare per conto proprio merci  e  strumenti  finanziari
          derivati su merci; 
              3) le imprese la cui attivita' esclusiva  consista  nel
          negoziare  per  conto  proprio  nei  mercati  di  strumenti
          finanziari derivati e, per  meri  fini  di  copertura,  nei
          mercati a pronti, purche' esse siano  garantite  da  membri
          che  aderiscono  all'organismo  di  compensazione  di  tali
          mercati,  quando  la  responsabilita'  del  buon  fine  dei
          contratti stipulati da dette imprese spetta  a  membri  che
          aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati; 
              4) le altre categorie di soggetti  privati  individuati
          con regolamento dalla Consob, sentita Banca  d'Italia,  nel
          rispetto dei criteri di cui  alla  direttiva  2004/39/CE  e
          alle relative misure di esecuzione; 
              5) le categorie  corrispondenti  a  quelle  dei  numeri
          precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione
          europea. 
              2-quinquies. La  Consob,  sentita  la  Banca  d'Italia,
          individua con regolamento i clienti  professionali  privati
          nonche' i criteri di identificazione dei  soggetti  privati
          che su  richiesta  possono  essere  trattati  come  clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta. 
              2-sexies. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,  individua  con
          regolamento i  clienti  professionali  pubblici  nonche'  i
          criteri di identificazione dei  soggetti  pubblici  che  su
          richiesta   possono   essere    trattati    come    clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta." 
              "Art. 187-octies. (Poteri della CONSOB). 
              1. La CONSOB vigila sulla osservanza delle disposizioni
          di cui al presente titolo e di tutte le altre  disposizioni
          emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE. 
              2.  La  CONSOB  compie   tutti   gli   atti   necessari
          all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui
          al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti
          dal presente decreto. 
              3. La CONSOB  puo'  nei  confronti  di  chiunque  possa
          essere informato sui fatti: 
              a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi
          forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione; 
              b) richiedere le  registrazioni  telefoniche  esistenti
          stabilendo il termine per la relativa comunicazione; 
              c) procedere ad audizione personale; 
              d) procedere al sequestro dei beni che possono  formare
          oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 187-sexies; 
              e) procedere ad ispezioni; 
              f)  procedere  a  perquisizioni   nei   modi   previsti
          dall'articolo  33  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  dall'articolo  52
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. 
              4. La CONSOB puo' altresi': 
              a)  avvalersi  della  collaborazione  delle   pubbliche
          amministrazioni, richiedendo la comunicazione  di  dati  ed
          informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo
          25, comma 1, del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196,  ed  accedere  al  sistema  informativo  dell'anagrafe
          tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli 2 e
          3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212; 
              b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati
          relativi al traffico  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196; 
              c) richiedere la comunicazione di dati personali  anche
          in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma  1,  del
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
              d)  avvalersi,  ove  necessario,  dei  dati   contenuti
          nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui  all'articolo
          20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,  secondo
          le modalita' indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b),
          del decreto-legge 3 maggio 1991, n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.  197,  nonche'
          acquisire anche mediante accesso diretto i  dati  contenuti
          nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15
          dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 1980, n. 15; 
              e) accedere direttamente, mediante apposita connessione
          telematica, ai dati contenuti  nella  Centrale  dei  rischi
          della  Banca  d'Italia,  di  cui  alla  deliberazione   del
          Comitato interministeriale per il credito  e  il  risparmio
          del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          91 del 20 aprile 1994; 
              e-bis)  avvalersi,  ove  necessario,   anche   mediante
          connessione telematica, dei  dati  contenuti  nell'apposita
          sezione dell'anagrafe tributaria  di  cui  all'articolo  7,
          sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 605. 
              5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e  f),  e  al
          comma 4, lettera b), sono esercitati previa  autorizzazione
          del procuratore della Repubblica. Detta  autorizzazione  e'
          necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui  al
          comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4,  lettera  c),  nei
          confronti di soggetti diversi dai soggetti  abilitati,  dai
          soggetti indicati nell'articolo 114, commi  1,  2  e  8,  e
          dagli  altri  soggetti  vigilati  ai  sensi  del   presente
          decreto. 
              6. Qualora sussistano elementi che  facciano  presumere
          l'esistenza di violazioni delle norme del presente  titolo,
          la CONSOB puo' in via cautelare ordinare di  porre  termine
          alle relative condotte. 
              7. E' fatta  salva  l'applicazione  delle  disposizioni
          degli articoli 199, 200, 201,  202  e  203  del  codice  di
          procedura penale, in quanto compatibili. 
              8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e)  e
          f), e 12 viene redatto processo verbale dei  dati  e  delle
          informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri
          eseguiti e delle dichiarazioni rese  dagli  interessati,  i
          quali sono invitati a firmare il processo verbale  e  hanno
          diritto di averne copia. 
              9. Quando si e' proceduto  a  sequestro  ai  sensi  del
          comma 3,  lettera  d),  gli  interessati  possono  proporre
          opposizione alla CONSOB. 
              10.  Sull'opposizione  la  decisione  e'  adottata  con
          provvedimento motivato emesso entro  il  trentesimo  giorno
          successivo alla sua proposizione. 
              11. I valori sequestrati devono essere restituiti  agli
          aventi diritto quando: 
              a) e' deceduto l'autore della violazione; 
              b) viene provato che  gli  aventi  diritto  sono  terzi
          estranei all'illecito; 
              c)  l'atto  di  contestazione  degli  addebiti  non  e'
          notificato nei termini prescritti  dall'articolo  14  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689; 
              d) la sanzione amministrativa pecuniaria non  e'  stata
          applicata entro il termine di  due  anni  dall'accertamento
          della violazione. 
              12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e
          4 la CONSOB puo' avvalersi della  Guardia  di  finanza  che
          esegue gli accertamenti richiesti agendo con  i  poteri  di
          indagine  ad  essa  attribuiti  ai  fini  dell'accertamento
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle  imposte  sui
          redditi. 
              13.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  e  i   dati
          acquisiti dalla Guardia di  finanza  nell'assolvimento  dei
          compiti previsti dal comma  12  sono  coperti  dal  segreto
          d'ufficio   e   vengono,    senza    indugio,    comunicati
          esclusivamente alla CONSOB. 
              14. Il  provvedimento  della  CONSOB  che  infligge  la
          sanzione  pecuniaria  ha  efficacia  di  titolo  esecutivo.
          Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la
          CONSOB procede alla esazione delle  somme  dovute  in  base
          alle norme previste per  la  riscossione,  mediante  ruolo,
          delle entrate dello Stato, degli enti  territoriali,  degli
          enti pubblici e previdenziali. 
              15.   Quando   l'autore   della   violazione   esercita
          un'attivita' professionale, il provvedimento  che  infligge
          la   sanzione   e'   trasmesso   al    competente    ordine
          professionale.". 
              Il testo dell'articolo 14 ter della  legge  10  ottobre
          1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza  e  del
          mercato), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  13  ottobre
          1990, n. 240, cosi' recita: 
              "Art. 14-ter. (Impegni). 
              1. Entro  tre  mesi  dalla  notifica  dell'apertura  di
          un'istruttoria per l'accertamento  della  violazione  degli
          articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli  81  o
          82 del Trattato CE, le imprese possono  presentare  impegni
          tali  da  far  venire  meno  i  profili  anticoncorrenziali
          oggetto dell'istruttoria. L'Autorita', valutata l'idoneita'
          di tali impegni, puo', nei limiti previsti dall'ordinamento
          comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere
          il procedimento senza accertare l'infrazione. 
              2.  L'Autorita'  in  caso  di  mancato  rispetto  degli
          impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1 puo' irrogare
          una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
          del fatturato. 
              3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il  procedimento
          se: 
              a) si modifica la situazione di fatto  rispetto  ad  un
          elemento su cui si fonda la decisione; 
              b) le imprese interessate contravvengono  agli  impegni
          assunti; 
              c) la decisione  si  fonda  su  informazioni  trasmesse
          dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.". 
              Il testo dell'articolo  8  del  decreto  legislativo  8
          ottobre  2007,  n.  179  (Istituzione   di   procedure   di
          conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo
          di garanzia  per  i  risparmiatori  e  gli  investitori  in
          attuazione dell'articolo 27, commi  1  e  2,  della  L.  28
          dicembre  2005,  n.   262),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale. 30 ottobre 2007, n. 253, cosi' recita: 
              "Art. 8. (Fondo di garanzia per i risparmiatori  e  gli
          investitori). 
              1.  E'  istituito  il   Fondo   di   garanzia   per   i
          risparmiatori e gli investitori  di  cui  all'articolo  27,
          comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262,  di  seguito
          denominato: «Fondo», destinato all'indennizzo,  nei  limiti
          delle  disponibilita'  del  Fondo   medesimo,   dei   danni
          patrimoniali  causati  dalla  violazione,   accertata   con
          sentenza passata in giudicato, o  con  lodo  arbitrale  non
          piu' impugnabile, delle norme che disciplinano le attivita'
          di cui alla parte II del decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58. 
              2. La gestione del Fondo e' attribuita alla Consob. 
              3. Possono  accedere  al  Fondo  gli  investitori  come
          definiti all'articolo 1 del presente decreto. Il  Fondo  e'
          surrogato   nei   diritti   del    soggetto    danneggiato,
          limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e puo'
          rivalersi nei confronti della  banca  o  dell'intermediario
          responsabile. 
              4. La Consob e' legittimata ad agire  in  giudizio,  in
          rappresentanza del Fondo,  per  la  tutela  dei  diritti  e
          l'esercizio  dell'azione  di  rivalsa  di  cui   al   comma
          precedente; a tale fine la  Consob  ha  facolta'  di  farsi
          rappresentare in giudizio a norma dell'articolo  1,  decimo
          comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n.  95,  convertito
          dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ovvero anche  da  propri
          funzionari. 
              5.  Il  Fondo  e'  finanziato  esclusivamente  con   il
          versamento  della  meta'  degli  importi   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie irrogate per la violazione  delle
          norme di cui al comma 1. 
              6. La Consob con regolamento: 
              a)    definisce    i    criteri    di    determinazione
          dell'indennizzo,  fissandone  anche  la   misura   massima;
          dall'indennizzo cosi' determinato sono  detratte  tutte  le
          somme percepite per la  medesima  violazione  dal  soggetto
          danneggiato a  titolo  di  risarcimento  del  danno  ovvero
          l'indennizzo di cui all'articolo 3; 
              b) disciplina le modalita' e le condizioni  di  accesso
          al Fondo; 
              c) emana le ulteriori disposizioni per l'attuazione del
          presente articolo.".