Art. 6
Finalita'
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento
non soggette ne' assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali,
e' consentito al debitore concludere un accordo con i creditori
nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata
dal presente capo.
2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende
una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e
il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonche' la
definitiva incapacita' del debitore di adempiere regolarmente le
proprie obbligazioni.