Art. 6 
 
                              Finalita' 
 
  1. Al fine di porre rimedio alle situazioni  di  sovraindebitamento
non soggette ne' assoggettabili alle vigenti  procedure  concorsuali,
e' consentito al debitore  concludere  un  accordo  con  i  creditori
nell'ambito della procedura di composizione della crisi  disciplinata
dal presente capo. 
  2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento»  si  intende
una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e
il patrimonio prontamente liquidabile per farvi  fronte,  nonche'  la
definitiva incapacita' del  debitore  di  adempiere  regolarmente  le
proprie obbligazioni.