Art. 6 
 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare e  dello  sviluppo  economico  e  i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la  semplificazione  normativa,
in collaborazione con la Conferenza Unificata e con il coinvolgimento
delle   associazioni   imprenditoriali,   predispongono   forme    di
monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento. 
  2.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  le
amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 19 ottobre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa 
 
                                Romani,  Ministro  per  lo   sviluppo
                                economico 
 
                                Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
                                e della tutela del territorio  e  del
                                mare 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma 

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 187