Art. 6 
 
 
Modificazioni al libro sesto del decreto legislativo 15  marzo  2010,
                                n. 66 
 
  1. Al libro sesto del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dell'articolo 1777: 
      1) dopo le parole: «in materia di trattamento  economico»  sono
inserite le seguenti: «e di assegno per il nucleo familiare»; 
      2) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Al  medesimo
personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo  2,  comma
91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico  delle
amministrazioni utilizzatrici gli  oneri  del  trattamento  economico
fondamentale e accessorio  del  personale  in  posizione  di  comando
appartenente alle Forze di polizia e al Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco.»; 
    b) all'articolo  1783,  comma  1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «se non coincidenti con il servizio militare»; 
    c) all'articolo 1791, comma 2, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2,
ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che
prestano servizio nei reparti alpini e' attribuito un assegno mensile
di cinquanta euro.»; 
    d) all'articolo 1792: 
      1) al comma 1, dopo  le  parole:  «per  le»  sono  inserite  le
seguenti: «singole»; 
      2)  al  comma  3,  la  parola:  «spetta»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «spettano le indennita' operative in misura  fissa  di  cui
alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e»; 
    e)  all'articolo   1795,   nella   rubrica,   dopo   la   parola:
«Retribuzione» e' inserita la seguente: «stipendiale»; 
    f) all'articolo 1798, comma 4, le parole: «delle scuole  e  delle
accademie» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»; 
    g) all'articolo 1805, comma l: 
      1) dopo la parola: «operativo» sono inserite le seguenti: «e di
competenze accessorie»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Le  indennita'
operative previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della  legge  23
marzo 1983, n. 78, sono  interamente  computabili  nella  tredicesima
mensilita'.»; 
    h) all'articolo 1808, comma 1, lettera b),  le  parole:  «con  le
modalita' di cui all'articolo 14 della legge  27  dicembre  1973,  n.
838» sono sostituite dalle  seguenti:  «in  misura  da  fissarsi  con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con i  Ministri  degli
affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione
permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»; 
    i) all'articolo 1821, comma 1, dopo  le  parole:  «in  servizio,»
sono inserite le seguenti: 
      «comprensivi delle sole  indennita'  fisse  e  continuative  in
godimento il giorno antecedente il  collocamento  in  aspettativa  in
relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate,»; 
    l) all'articolo 1822, comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Le indennita' previste dagli articoli 2, 3, 4,  5,  6  e  7
della stessa legge n. 78 del 1983 sono interamente computabili  nella
tredicesima mensilita', secondo le  misure  stabilite  dalle  vigenti
disposizioni.»; 
    m) all'articolo 1825, comma 3: 
      1) dopo le parole: « Ministro della difesa»  sono  inserite  le
seguenti: «, ovvero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  il
personale del Corpo delle Capitanerie di porto,»; 
      2) le parole: «,  nonche'  alle  particolari  situazioni  delle
Forze al di fuori del territorio nazionale» sono soppresse; 
    n) all'articolo 1831, commi 1 e 2, la parola: «Ministro», ovunque
ricorre, e' sostituita dalla seguente: «Ministero». 
 
          Note all'art. 6: 
              Si riporta il testo dell'art. 1777 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 1777. (Rapporti con  l'ordinamento  generale  del
          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche)  -
          1. Ferma restando, in  quanto  compatibile,  la  disciplina
          generale in materia di trattamento economico e  di  assegno
          per il nucleo familiare dei  dipendenti  pubblici  prevista
          dalle  disposizioni  vigenti,  al  personale  dell'Esercito
          italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
          si  applicano  le  disposizioni  emanate  a  seguito  delle
          procedure di concertazione previste dal decreto legislativo
          12 maggio 1995, n. 195, nonche' le norme del presente libro
          che hanno efficacia ai soli fini del trattamento economico.
          Al medesimo personale si applicano le disposizioni  di  cui
          all'art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
          che pongono a carico  delle  amministrazioni  utilizzatrici
          gli  oneri  del  trattamento   economico   fondamentale   e
          accessorio  del   personale   in   posizione   di   comando
          appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1783 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.  1783.  (Computo   del   servizio   anteriormente
          prestato) -1. Il servizio militare  prestato  anteriormente
          alla  nomina  a  ufficiale,  sottufficiale  e  graduato  in
          servizio permanente, e' computato per intero, agli  effetti
          della   determinazione    dello    stipendio,    in    base
          all'anzianita'  di  servizio;  agli  stessi  effetti,  sono
          computati gli anni corrispondenti alla  durata  legale  del
          corso di studi universitari, in favore degli ufficiali  per
          la nomina dei  quali  e'  richiesta  una  laurea  o  titolo
          equipollente se non coincidenti con il servizio militare.". 
              Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  1791  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 1791. (Retribuzione base dei volontari  in  ferma
          prefissata) - 1. (Omissis). 
              2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per  i
          volontari in ferma prefissata di  un  anno  e  in  rafferma
          annuale, con il grado di caporale, comune di  1^  classe  e
          aviere scelto,  e  per  i  volontari  in  ferma  prefissata
          quadriennale. In aggiunta al trattamento economico  di  cui
          ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno
          e in rafferma annuale che  prestano  servizio  nei  reparti
          alpini e' attribuito un assegno mensile di cinquanta euro. 
              3. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 1792  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 1792. (Retribuzione accessoria dei  volontari  in
          ferma  prefissata)  -   1.   Per   compensare   l'attivita'
          effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva
          la previsione di adeguati turni di riposo per  il  recupero
          psico-fisico  disciplinati  dalla  normativa   vigente   in
          materia per le singole  Forze  armate,  e'  corrisposta  ai
          volontari in  ferma  prefissata  quadriennale  l'indennita'
          pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005. 
              2. (Omissis). 
              3.  Ai  volontari  in  ferma  prefissata  spettano   le
          indennita' operative in misura fissa di cui alla  legge  23
          marzo 1983, n. 78, e l'indennita'  di  rischio  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio  1975,  n.
          146. 
              4. La fruizione della mensa e degli alloggi  collettivi
          di servizio e' a titolo gratuito per tutti i  volontari  in
          ferma prefissata. 
              5. (Omissis).". 
              Si riporta il testo della rubrica  dell'art.  1795  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.1795 (Retribuzione stipendiale degli ufficiali  in
          ferma prefissata) - 1. (Omissis).". 
              Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  1798  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 1798. (Retribuzione degli  allievi  di  scuole  e
          accademie militari) - 1. - 3. (Omissis). 
              4. Agli allievi di  cui  al  comma  1  spettano,  nelle
          misure mensili sotto indicate: 
              a) l'indennita' di impiego  operativo  di  base:  37,18
          euro; 
              b) l'indennita' di impiego  operativo  per  reparti  di
          campagna: 44,62 euro; 
              c) l'indennita' di impiego operativo  di  campagna  per
          truppe alpine: 52,05 euro; 
              d) l'indennita' di impiego operativo di imbarco su navi
          di superficie: 66,92 euro; 
              e) l'indennita' di  impiego  operativo  di  imbarco  su
          sommergibili: 104,10 euro; 
              f) l'indennita' supplementare di marcia: 66,92 euro; 
              g) l'indennita' supplementare per allievi piloti: 85,53
          euro. 
              5. - 6. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 1805 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 1805. (Rinvio ai provvedimenti  di  concertazione
          in materia di trattamento economico  accessorio)  -  1.  Al
          personale dell'Esercito italiano, della Marina  militare  e
          dell'Aeronautica  militare  si  applicano,  in  materia  di
          indennita' di impiego operativo e di competenze accessorie,
          le  disposizioni  emanate  a  seguito  delle  procedure  di
          concertazione previste dal decreto  legislativo  12  maggio
          1995, n.  195,  nonche'  quelle  previste  dalla  normativa
          vigente. Le indennita' operative previste dagli articoli 2,
          3, 4, 5, 6 e 7, della legge 23  marzo  1983,  n.  78,  sono
          interamente computabili nella tredicesima mensilita'.". 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  1808  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 1808. (Indennita' di lungo servizio all'estero) -
          1.  Al  personale  dell'Esercito  italiano,  della   Marina
          militare e dell'Aeronautica militare destinato isolatamente
          a prestare servizio per un periodo  superiore  a  sei  mesi
          presso  delegazioni  o  rappresentanze  militari  nazionali
          costituite  all'estero,  ovvero  presso  enti,  comandi  od
          organismi internazionali, dai quali  non  sono  corrisposti
          stipendi o paghe, competono, oltre allo  stipendio  e  agli
          altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per
          l'interno: 
              a) un assegno di lungo servizio  all'estero  in  misura
          mensile ragguagliata a  30  diarie  intere  come  stabilito
          dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; 
              b) un'indennita' speciale eventualmente riconosciuta se
          l'assegno di lungo  servizio  all'estero  non  e'  ritenuto
          sufficiente  in  relazione  a  particolari  condizioni   di
          servizio, in misura da fissarsi con  decreto  del  Ministro
          della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri
          e dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  commissione
          permanente di finanziamento di cui all'art. 172 del decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; 
              c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per
          il trasporto con  i  mezzi  usuali  e  piu'  economici  del
          bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie secondo
          le misure vigente per i dipendenti dello Stato, fatte salve
          le disposizioni dettate in sede di Unione europea. 
              2. - 12. (Omissis).". 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  1821  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 1821.  (Trattamento  economico  al  personale  in
          aspettativa per riduzione dei quadri)  -  1.  Al  personale
          dirigente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri
          ai sensi dell'art. 909, competono, in aggiunta a  qualsiasi
          beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo  per  i
          pari grado in servizio, comprensivi delle  sole  indennita'
          fisse e continuative in godimento il giorno antecedente  il
          collocamento in aspettativa in relazione al  grado  e  alle
          funzioni dirigenziali espletate, nella misura  del  95  per
          cento,  oltre   all'indennita'   integrativa   speciale   e
          all'assegno per nucleo familiare, in misura intera. 
              2. (Omissis).". 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  1822  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.  1822.   (Indennita'   operative   al   personale
          dirigente) - 1. Ove previsto da specifiche disposizioni  di
          legge, l'indennita' di impiego operativo  di  base  di  cui
          all'  art.  2  della  legge  23  marzo  1983,  n.  78,   e'
          corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e
          generale e gradi corrispondenti  appartenenti  all'Esercito
          italiano, alla Marina militare, comprese le Capitanerie  di
          porto, e  all'Aeronautica  militare  nella  misura  mensile
          lorda di euro 665,10 per generale di corpo  d'armata  e  di
          divisione; euro 621,24 per generale di brigata; euro 577,39
          per colonnello con 25 anni di servizio  comunque  prestato;
          euro 533,53 per colonnello. Ai predetti importi, aggiornati
          all'anno 2009, si applica l'adeguamento annuale di cui all'
          art. 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
          Le indennita' previste dagli articoli 2, 3, 4,  5,  6  e  7
          della  stessa  legge  n.  78  del  1983  sono   interamente
          computabili nella tredicesima mensilita', secondo le misure
          stabilite dalle vigenti disposizioni. 
              2. - 3. (Omissis).". 
              Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  1825  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.1825.  (Compenso  per  lavoro   straordinario   al
          personale dirigente) - 1. - 2. (Omissis). 
              3. Il numero complessivo massimo di prestazioni  orarie
          aggiuntive da retribuire  come  lavoro  straordinario,  nei
          limiti orari individuati per ciascuna unita' di  personale,
          e' stabilito con decreto del Ministro della difesa,  ovvero
          delle infrastrutture e dei trasporti per il  personale  del
          Corpo delle  Capitanerie  di  porto,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  tenuto   conto
          specificamente delle particolari situazioni delle Forze  di
          superficie e subacquee in navigazione, di quelle  impegnate
          in specifiche attivita' che hanno carattere di  continuita'
          o che comunque impediscano  recuperi  orari,  in  relazione
          agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1831 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.1831. (Quadro degli interventi) - 1. Il  Ministero
          della  difesa  e'  autorizzato  a  concedere,  con   propri
          decreti,  nei  limiti  degli   appositi   stanziamenti   di
          bilancio: 
              a) contributi e sovvenzioni in favore  degli  organismi
          di protezione sociale di  cui  al  presente  capo,  per  la
          realizzazione   delle   finalita'   specificate   con    il
          regolamento; 
              b)  borse  di  studio,  conferite   mediante   concorso
          pubblico,  in  favore  dei  figli  del  personale  militare
          dipendente  o  in  quiescenza,  nonche'  degli  orfani  del
          personale medesimo; 
              c) contributi per il rimborso delle spese sostenute dal
          militare per le rette degli asili nido pubblici o privati; 
              d)  altri  interventi  di  protezione  sociale,   anche
          diretti  a  promuovere,  mediante  la  frequenza  di  corsi
          interni   ed   esterni,   l'elevazione   culturale   e   la
          preparazione professionale del personale militare. 
              2. I decreti relativi ai contributi e  agli  interventi
          di protezione sociale di cui al comma  1  sono  emanati  di
          concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.".