Art. 6 

 

				 
            Meccanismo di consultazione e di trasparenza 

 
  1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Fatti salvi i casi che rientrano  nel  campo  di  applicazione
degli articoli 12, comma 6, 23 e  24,  il  Ministero  e  l'Autorita',
quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice  o
quando intendono imporre limitazioni conformemente  all'articolo  14,
commi 3 e  4,  che  abbiano  un  impatto  rilevante  sul  mercato  di
riferimento, consentono  alle  parti  interessate  di  presentare  le
proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine
non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle  parti
interessate della proposta di provvedimento.". 
 
          Note all'art. 6: 
              Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n.
          259 del 2003, come modificato dal presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 11. Meccanismo di consultazione e di trasparenza. 
              1. Fatti salvi  i  casi  che  rientrano  nel  campo  di
          applicazione degli articoli  12,  comma  6,  23  e  24,  il
          Ministero  e   l'Autorita',   quando   intendono   adottare
          provvedimenti in applicazione del Codice o quando intendono
          imporre limitazioni conformemente all'art. 14, commi 3 e 4,
          che  abbiano  un   impatto   rilevante   sul   mercato   di
          riferimento,   consentono   alle   parti   interessate   di
          presentare  le  proprie  osservazioni  sulla  proposta   di
          provvedimento entro  un  termine  non  inferiore  a  trenta
          giorni, a decorrere dalla notifica alle  parti  interessate
          della proposta di provvedimento. 
              2. Il  Ministero  e  l'Autorita',  entro  e  non  oltre
          novanta  giorni  dall'entrata   in   vigore   del   Codice,
          nell'osservanza  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
          successive modificazioni, rendono pubbliche sui  rispettivi
          Bollettini ufficiali e siti Internet la  procedura  che  si
          applica, nell'ambito dei rispettivi  ordinamenti,  ai  fini
          della consultazione. Se  i  documenti  ricevuti  contengono
          informazioni riservate di carattere personale, commerciale,
          industriale e finanziario, relative a persone  ed  imprese,
          il diritto di accesso e' esercitato nei  limiti  di  quanto
          necessario ad assicurare il contraddittorio. 
              3. Il provvedimento  di  apertura  della  procedura  di
          consultazione, la proposta di provvedimento ed i  risultati
          della  procedura  di  consultazione,  ad  eccezione   delle
          informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e
          comunitaria vigente, sono  tempestivamente  pubblicati  sui
          Bollettini ufficiali e sui siti Internet  del  Ministero  e
          dell'Autorita'.".