Art. 6 
 
                   Utilizzazione crediti d'imposta 
           per la realizzazione di opere infrastrutturali 
 
  1.  Al  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito   con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo  l'articolo  26,
e' inserito il seguente: 
  «Art.  26-bis  (Utilizzazione   di   crediti   d'imposta   per   la
realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al
miglioramento  dei  servizi  pubblici  locali).  -  1.  A   decorrere
dall'esercizio 2012, il limite massimo determinato  dall'articolo  34
della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  dei  crediti  di  imposta
compensabili ai sensi dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, non si applica  agli  enti  locali  che  abbiano
maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi  distribuiti
dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' per azioni. 
  2. I rimborsi dovuti ai sensi  dell'articolo  1,  comma  52,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e le compensazioni di cui al comma  1
sono destinati esclusivamente alla  realizzazione  di  infrastrutture
necessarie per il miglioramento dei servizi  pubblici,  nel  rispetto
degli obiettivi fissati dal patto di stabilita' interno.».