Art. 6. 
 
Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei  conti
                              pubblici 
 
  1. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589  dall'articolo  1
della Legge n. 296 del 27 dicembre  2006  (Legge  Finanziaria  2007),
costituiscono principio fondamentale di coordinamento  della  finanza
pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti  dal  patto  di
stabilita' e crescita dell'Unione europea  si  applicano  anche  alle
Fondazioni,   Associazioni,   Aziende   speciali,    Agenzie,    Enti
strumentali, Organismi e altre unita' istituzionali non costituite in
forma  di  societa'  o  consorzio,  controllati  da   amministrazioni
pubbliche statali, regionali e locali indicate nell'elenco  ISTAT  ai
sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31  dicembre  2009,  n.196
(Legge di contabilita' e di finanza pubblica), e successive modifiche
e integrazioni. Per controllo  si  deve  intendere  la  capacita'  di
determinare la  politica  generale  o  il  programma  di  una  unita'
istituzionale,  se  necessario  scegliendo  gli  amministratori  o  i
dirigenti. 
  2.  Le  modalita'  di  effettuazione   della   trasmissione   delle
informazioni di cui al precedente comma rese disponibili  alla  banca
dati della amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della
legge 31 dicembre, 2009, n. 196, sono definite con  apposito  decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito
l'Istat  con  apposito  decreto  del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito l'Istat". 
  3.  Fermo  restando   quanto   previsto   da   altre   disposizioni
legislative, il potere ispettivo attribuito dalla  vigente  normativa
al Dipartimento della funzione  pubblica  ed  al  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato nei confronti  delle  amministrazioni
pubbliche e' esteso alle societa' a totale  partecipazione  pubblica,
diretta  o  indiretta,  con  riferimento   agli   obblighi   previsti
dall'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10, e 11 del presente decreto. 
  4. A decorrere dall'esercizio  finanziario  2012,  i  Comuni  e  le
Province allegano al rendiconto della gestione una  nota  informativa
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le
societa' partecipate. La predetta  nota,  asseverata  dai  rispettivi
organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e
ne fornisce la motivazione; in tal caso  il  Comune  o  la  Provincia
adottano  senza  indugio,   e   comunque   non   oltre   il   termine
dell'esercizio finanziario in corso,  i  provvedimenti  necessari  ai
fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie 
  5.   Le   disposizioni   di   cui   al   presente   articolo   sono
prioritariamente dirette a garantire  la  puntuale  applicazione  dei
criteri  di  contabilita'  nazionale  relativi  alle   modalita'   di
registrazione degli investimenti fissi lordi, in  base  ai  quali  le
spese di tale natura devono essere registrate nel momento in  cui  il
bene capitale entra nella disponibilita'  dell'acquirente  o,  per  i
beni  prodotti  secondo  contratti  pluriennali,  al  momento   della
consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori. 
  6. Nelle more dell'attuazione della delega  prevista  dall'articolo
40 della legge 31 dicembre 2009  n.  196  ed  al  fine  di  garantire
completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso
la  rilevazione  puntuale  dei  costi,  effettuata   anche   mediante
l'acquisizione dei documenti contenenti le  informazioni  di  cui  al
comma 5, a decorrere dal 1 gennaio  2013,  tutte  le  Amministrazioni
centrali dello Stato,  incluse  le  articolazioni  periferiche,  sono
tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini  delle
scritture di contabilita' integrata economico-patrimoniale analitica.
Le predette scritture contabili saranno integrate, per l'acquisto  di
beni e servizi, con l'utilizzo delle funzionalita' di  ciclo  passivo
rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della
razionalizzazione di tali tipologie di acquisti. 
  7. Le Amministrazioni di cui al comma 6  potranno  fruire,  con  le
modalita' di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre  2009,  196,
delle informazioni utili al monitoraggio della propria gestione. 
  8. A decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo
Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire  le
informazioni necessarie all'attuazione  delle  finalita'  di  cui  al
comma 5. Con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito l'ISTAT, sono  definite  le  modalita'  di  contabilizzazione
degli investimenti per le amministrazioni di cui al presente comma. 
  9. Con riferimento alle opere che  abbiano  avuto  rappresentazione
nei documenti contabili degli enti fino all'esercizio in  corso,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e l'Istat, da emanare entro 60  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  per  la
ricognizione e  la  raccolta  di  informazioni  relative  alle  opere
d'importo piu' rilevante. Con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri  di  cui  al  periodo  precedente  sono  in  particolare
individuati   gli   enti   interessati    alla    ricognizione,    le
caratteristiche delle opere rilevate e le modalita' per l'invio delle
informazioni. 
  10. Nelle more del riordino della  disciplina  della  gestione  del
bilancio dello Stato, in via sperimentale  per  il  triennio  2013  -
2015, il  dirigente  responsabile  della  gestione,  in  relazione  a
ciascun  impegno  assunto  sui  capitoli  di  bilancio   di   propria
pertinenza,  relativo  a  spese  per  somministrazioni,  forniture  e
appalti, a partire dall'esercizio finanziario 2013, ha  l'obbligo  di
predisporre un apposito piano finanziario pluriennale sulla base  del
quale ordina e paga le spese, da aggiornare con  cadenza  mensile.  A
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono avviate le
attivita' propedeutiche all'avvio della  sperimentazione  di  cui  al
periodo precedente. 
  11. Il piano  finanziario  dei  pagamenti  indica,  quali  elementi
necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a  ciascun
impegno, il preciso ammontare del debito  e  l'esatta  individuazione
della persona del creditore, supportati dai titoli  e  dai  documenti
comprovanti il diritto acquisito, nonche' la  data  in  cui  viene  a
scadenza l'obbligazione. 
  12. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto  acquisito  dai
creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione
degli stati di avanzamento lavori, ove previsti,  ovvero  le  fatture
regolarmente emesse. 
  13. Al fine di consentire  la  corretta  imputazione  all'esercizio
finanziario di competenza economica delle  spese  dei  Ministeri  che
hanno  dato  luogo  a  debiti   non   ancora   estinti   relativi   a
somministrazioni,   forniture   e    appalti,    mediante    l'esatta
individuazione della data di insorgenza degli stessi, le richieste di
reiscrizione in bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi
caduti in perenzione ovvero di attribuzione delle risorse finanziarie
occorrenti per l'estinzione dei debiti formatisi fuori  bilancio,  da
inoltrare all'amministrazione debitrice tramite il competente Ufficio
centrale del bilancio, devono essere corredate dai titoli e documenti
comprovanti   il   diritto    acquisito    dal    creditore,    quali
prioritariamente i  provvedimenti  di  approvazione  degli  stati  di
avanzamento lavori e le fatture regolarmente emesse. 
  14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilita' di
cassa  occorrenti  per  disporre  i  pagamenti  previsti  dal   piano
finanziario di cui al comma 10, con decreto del Ministro  competente,
da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato
di previsione della spesa, possono  essere  disposte,  tra  capitoli,
variazioni  compensative  di  sola  cassa,  fatta  eccezione  per   i
pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli  di  spesa  fissa,
previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze
-  Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato,   della
compatibilita'  delle  medesime  con  gli  obiettivi  programmati  di
finanza pubblica. 
  15. Le somme  stanziate  nel  bilancio  dello  Stato,  relative  ad
autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente  non  impegnate  alla
chiusura  dell'esercizio,  costituiscono  economie  di  bilancio.  Le
stesse, con l'esclusione di  quelle  riferite  ad  autorizzazioni  di
spese permanenti ed a fondi da ripartire,  sono  reiscritte,  con  la
legge di  bilancio,  nella  competenza  dell'esercizio  successivo  a
quello terminale dell'autorizzazione medesima.  Qualora  dette  somme
non risultino impegnate nei tre anni successivi  a  quello  di  prima
iscrizione in bilancio della spesa,  la  relativa  autorizzazione  e'
definanziata per i corrispondenti importi. 
  16. In via sperimentale, relativamente alle autorizzazioni di spesa
pluriennale, con legge di bilancio  gli  stanziamenti  di  competenza
possono  essere  rimodulati  negli  anni  ricompresi   nel   bilancio
pluriennale,  nel  rispetto  del  limite  complessivo   della   spesa
autorizzata, per  adeguarli  alle  corrispondenti  autorizzazioni  di
cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati ai sensi  del
comma 10. 
  17.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2012,  nelle   more
dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio di cui  al  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un
fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei  residui
attivi,  di  cui  ai  titoli  primo  e  terzo  dell'entrata,   aventi
anzianita' superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo  di
revisione, possono essere esclusi dalla base  di  calcolo  i  residui
attivi per i quali i  responsabili  dei  servizi  competenti  abbiano
analiticamente certificato la perdurante  sussistenza  delle  ragioni
del credito e l'elevato tasso di riscuotibilita'. 
  18. I termini previsti nel decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  21
giugno 2012, n. 143, in attuazione dell'articolo 35, comma 1, lettera
b),  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  sono  prorogati
rispettivamente come segue: 
    a) all'articolo 1, comma 4, il termine del "28  giugno  2012"  e'
prorogato al "27 luglio 2012"; 
    b) all'articolo 3, comma 4, al primo periodo, il termine del  "31
luglio 2012" e' prorogato al "30 agosto 2012" e, all'ultimo  periodo,
il termine del "31 agosto 2012" e' prorogato al "28 settembre 2012"; 
    c) all'articolo 3, comma 5, il termine del "28 settembre 2012" e'
prorogato al "31 ottobre 2012"; 
    d) all'articolo 3, comma 7, il termine del "31 ottobre  2012"  e'
prorogato al "30 novembre 2012; 
    e) all'articolo 4, il termine del "1° novembre 2012" e' prorogato
al "1° dicembre 2012" e quello del "1° novembre 2016" e' prorogato al
"1° dicembre 2016". 
  19. Le convenzioni, di cui all'articolo 1, comma 5-bis, lettera  f)
del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni
dalla legge  1  ottobre  2010,  n.  163,  stipulate  con  i  soggetti
aggiudicatari  dei  compendi  aziendali,  si  intendono  approvate  e
producono effetti a far data dalla  sottoscrizione.  Ogni  successiva
modificazione  ovvero  integrazione  delle  suddette  convenzioni  e'
approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  20. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 616, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  "A
decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici  sono  limitati
nel numero a non piu' di 2.000 e comunque composti da almeno  quattro
istituzioni."; 
    b) dopo il comma 616 e' inserito il seguente comma: 
    "616-bis. I revisori  di  cui  al  comma  616  sono  tenuti  allo
svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello  per  i  fondi
europei, nonche'  ogni  altra  verifica  e  controllo  richiesti  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze.".