Art. 6 
 
 
Fissazione di un criterio comune a  tutti  i  tipi  di  elezione  per
            l'accesso ai rimborsi per le spese elettorali 
 
  1.  All'articolo  9  della  legge  10  dicembre  1993,  n.  515,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il fondo per il rimborso  delle  spese  elettorali  per  il
rinnovo del Senato della Repubblica e' ripartito su base regionale. A
tal fine il fondo e' suddiviso tra le  regioni  in  proporzione  alla
rispettiva popolazione. La quota  spettante  a  ciascuna  regione  e'
ripartita  tra  i  partiti,  i  movimenti  politici  e  i  gruppi  di
candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito  regionale,  a
condizione che abbiano ottenuto  almeno  un  candidato  eletto  nella
regione. Partecipano altresi' alla ripartizione del fondo i candidati
non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Il fondo per il rimborso  delle  spese  elettorali  per  il
rinnovo della Camera dei deputati e'  ripartito,  in  proporzione  ai
voti conseguiti, tra i partiti e i  movimenti  politici  che  abbiano
ottenuto almeno un candidato eletto».