Art. 6 
 
 
Piano  d'azione  nazionale  per  l'uso   sostenibile   dei   prodotti
                            fitosanitari 
 
  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato, entro  il  26  novembre
2012, il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei  prodotti
fitosanitari, su proposta del Consiglio di cui all'articolo 5. 
  2. Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile  dei  prodotti
fitosanitari, di seguito denominato Piano, definisce  gli  obiettivi,
le misure, le modalita' e i tempi per la riduzione dei rischi e degli
impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla  salute  umana,
sull'ambiente e sulla biodiversita'. Il Piano, inoltre,  promuove  lo
sviluppo e l'introduzione della  difesa  integrata  e  di  metodi  di
produzione o tecniche di difesa alternativi, al fine  di  ridurre  la
dipendenza  dai  prodotti  fitosanitari,  anche  in  relazione   alla
necessita' di assicurare una produzione sostenibile,  rispondenti  ai
requisiti di qualita' stabiliti dalle norme vigenti. 
  3. Gli obiettivi del Piano riguardano i seguenti settori: 
  a) la protezione degli utilizzatori  dei  prodotti  fitosanitari  e
della popolazione interessata; 
  b) la tutela dei consumatori; 
  c) la salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili; 
  d) la conservazione della biodiversita' e degli ecosistemi. 
  4. Il Consiglio di cui all'articolo 5,  nella  stesura  del  Piano,
tiene conto dell'impatto sanitario,  socio-economico,  ambientale  ed
agricolo  delle  misure  previste  e  delle   specifiche   condizioni
esistenti a livello nazionale, regionale e  locale.  Nella  redazione
del Piano tiene conto, altresi': 
  a) dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive,  approvate
in conformita' della  direttiva  91/414/CEE  del  Consiglio,  del  15
luglio  1991,  relativa  all'immissione  in  commercio  dei  prodotti
fitosanitari, che, una volta sottoposte a rinnovo dell'autorizzazione
ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, non soddisfano i  criteri
per l'autorizzazione di cui all'Allegato II, punti da 3.6 a  3.8,  di
tale regolamento; 
  b) delle restrizioni d'uso in aree ed ambiti particolari,  come  le
aree protette e le aree specifiche di cui all'articolo 15; 
  c)  dell'applicazione  del  principio  di   precauzione,   ove   ne
sussistano i presupposti; 
  d) della  definizione  di  indicatori  per  il  monitoraggio  e  la
valutazione delle misure in esso previste; 
  e) di ogni altra disposizione comunitaria e  nazionale  concernente
la materia fitosanitaria. 
  5. Il Piano prevede specifici  indicatori  conformemente  a  quanto
previsto all'articolo  22  ed  individua  le  attivita'  di  supporto
necessarie per la realizzazione delle misure previste  agli  articoli
19, 20 e 21, compresa l'attivazione dei servizi di assistenza tecnica
all'applicazione della difesa integrata e dei  metodi  di  produzione
biologica, l'implementazione delle necessarie attivita' di ricerca  e
sperimentazione a supporto delle  tecniche  di  difesa  fitosanitaria
sostenibile, l'adeguamento e sviluppo  di  banche  dati,  nonche'  la
promozione di programmi di formazione ed informazione. 
  6. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
trasmette, entro il 26  novembre  2012,  il  Piano  alla  Commissione
europea e agli altri Stati membri. 
  7. Il Piano e' riesaminato periodicamente almeno ogni cinque  anni,
tenendo anche conto dei dati di cui all'articolo 22, comma  2,  e  le
modifiche   sostanziali   apportate   al   Piano   sono    comunicate
tempestivamente dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali alla Commissione europea. 
  8. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
trasmettono, per la  prima  volta,  entro  il  31  dicembre  2016  e,
successivamente, ogni  trenta  mesi,  ai  Ministeri  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e della salute,  secondo  quanto  previsto  dal
Piano e tenendo conto delle scadenze indicate dalla Commissione,  una
relazione dettagliata sulle azioni svolte e sui progressi  realizzati
nell'attuazione delle misure di cui al presente decreto. 
  9. Nell'ambito della definizione e  della  modifica  del  Piano  si
applicano le disposizioni relative alla partecipazione del  pubblico,
di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recepisce la
direttiva 2003/35/CE. 
 
          Note all'art. 6: 
              La  direttiva  91/414/CEE  (Direttiva   del   Consiglio
          relativa   all'immissione   in   commercio   dei   prodotti
          fitosanitari) e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 agosto  1991,
          n. L 230. Entrata in vigore il 26 luglio 1991. 
              Per i riferimenti al regolamento (CE) n.  1107/2009  si
          vedano le note alle premesse. 
              Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152 si vedano le note alle premesse.