Art. 6 (L)
Attivita'  edilizia  libera  (legge  28 gennaio  1977, n. 10, art. 9,
lettera  c);  legge  9 gennaio  1989,  n.  13,  art.  7, commi 1 e 2;
decreto-legge  23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, com-ma 4, convertito in
                     legge 25 marzo 1982, n. 94)

  1.  Salvo  piu'  restrittive disposizioni previste dalla disciplina
regionale  e  dagli  strumenti  urbanistici,  e comunque nel rispetto
delle  altre  normative  di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attivita'   edilizia   e,  in  particolare,  delle  disposizioni
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti
interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
    a) interventi di manutenzione ordinaria;
    b)   interventi   [...]   volti   all'eliminazione   di  barriere
architettoniche  che  non  comportino  la realizzazione di rampe o di
ascensori  esterni,  ovvero  di  manufatti  che  alterino  la  sagoma
dell'edificio;
    c)  opere  temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che
abbiano  carattere  geognostico  o  siano eseguite in aree esterne al
centro edificato.
 
          Nota all'art. 6:
               - Il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n. 490,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  27 dicembre 1999 n.
          302,   supplemento  ordinario,  reca:  "Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  in  materia  di beni culturali e
          ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997,
          n. 352".